Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 41019/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/09/2020, con la quale la Corte d'appello di Roma ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale attribuitogli quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 25/06/2009.

2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, rilevando che i giudici di merito, a fronte dell'eccepita nullità del verbale di identificazione dell'imputato e di elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non iscritto nell'apposito elenco, si erano limitati a disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione presso il nuovo difensore d'ufficio, senza considerare che la nullità aveva travolto anche la notifica degli atti precedenti, ossia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di nomina del difensore d'ufficio.

Si aggiunge che erroneamente si era proceduto in assenza dell'imputato, poiché non si era mai instaurato alcun rapporto professionale tra l'imputato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come detto, cancellata dalla liste dei difensori d'ufficio già al momento della redazione del menzionato verbale di identificazione.

2. Sono state depositate conclusioni scritte del Procuratore generale e del difensore.

Considerato in diritto

1. La doglianza è fondata.

L'esame degli atti, imposto dalla natura processuale della questione sollevata, rivela che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio ritenendo invalida la nomina del difensore d'ufficio - non iscritto nell'elenco di cui all'art. 97 cod. proc. pen. - presso il quale la notifica era stata effettuata, dal momento che l'imputato aveva eletto domicilio, nella fase delle indagini preliminari, presso lo studio dell'avvocato che sarebbe stato nominato.

Ora, da un lato, la rinnovazione della notifica del decreto presso il nuovo difensore d'ufficio nominato, comunque non avrebbe consentito di celebrare legittimamente il processo in assenza, dal momento che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo ti giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 17/08/2020, Ismail, Rv. 279420); dall'altro, più radicalmente e a monte, non si è rilevato che la stessa nullità investiva anche la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Ne segue che vanno annullate senza rinvio le due sentenze di merito e va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24/09/2020, con la quale la Corte d'appello di Roma ha condannato l'imputato alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale attribuitogli quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 25/06/2009. 2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, rilevando che i giudici di merito, a fronte dell'eccepita nullità del verbale di identificazione dell'imputato e di elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non iscritto nell'apposito elenco, si erano limitati a disporre la rinnovazione della notifica del decreto di citazione presso il nuovo difensore d'ufficio, senza considerare che la nullità aveva travolto anche la notifica degli atti precedenti, ossia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto di nomina del difensore d'ufficio. Si aggiunge che erroneamente si era proceduto in assenza dell'imputato, poiché non si era mai instaurato alcun rapporto professionale tra l'imputato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], come detto, cancellata dalla liste dei difensori d'ufficio già al momento della redazione del menzionato verbale di identificazione. 2. Sono state depositate conclusioni scritte del Procuratore generale e del difensore. Considerato in diritto 1. La doglianza è fondata. L'esame degli atti, imposto dalla natura processuale della questione sollevata, rivela che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale ha dichiarato la nullità della notifica del decreto che aveva disposto il giudizio ritenendo invalida la nomina del difensore d'ufficio - non iscritto nell'elenco di cui all'art. 97 cod. proc. pen. - presso il quale la notifica era stata effettuata, dal momento che l'imputato aveva eletto domicilio, nella fase delle indagini preliminari, presso lo studio dell'avvocato che sarebbe stato nominato. Ora, da un lato, la rinnovazione della notifica del decreto presso il nuovo difensore d'ufficio nominato, comunque non avrebbe consentito di celebrare legittimamente il processo in assenza, dal momento che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo ti giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 - dep. 17/08/2020, Ismail, Rv. 279420); dall'altro, più radicalmente e a monte, non si è rilevato che la stessa nullità investiva anche la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, con conseguente lesione del diritto di difesa. Ne segue che vanno annullate senza rinvio le due sentenze di merito e va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Così dec
Decreto Cassazione n. 41019/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris