CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 33311/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunaledi sorveglianza di Ancona ha rigettato l’istanza rivolta alla concessionedell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena irrogata per ildelitto di estorsione continuata;preso atto che il Tribunale di sorveglianza ha incentrato il rigetto dei beneficirichiesti sulla gravità dei fatti commessi, sui precedenti penali, tra cui condanneper reati in materia di armi, evasione e violazione dei provvedimenti diallontanamento dalla casa familiare, sulle informazioni negative di polizia,contrassegnate da numerose denunce, sulla condotta irregolare in ambitopenitenziario, caratterizzata da vari rapporti disciplinari, sull’irrisoltaproblematica collegata alla tossicodipendenza, in ragione di un’adesionediscontinua al programma intrapreso prima aver fatto ingresso in carcere;rilevato che il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge,avendo il Tribunale fondato il diniego sulla gravità dei fatti e sui precedenti delcondannato, omettendo di valutare elementi favorevoli più recenti, quali ilrecupero dei rapporti familiari, la disponibilità di un domicilio stabile,l’inserimento lavorativo e nel volontariato, l’avvio di un percorso terapeutico direcupero dalla tossicodipendenza, e di motivare specificamente sulla chiestadetenzione domiciliare;ritenuto che l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato resistealle censure difensive: il Tribunale di sorveglianza ha rigettato entrambe ladomande avanzate, manifestando condivisione per la proposta di prosecuzionedell’osservazione e del trattamento in ambito intramurario, formulata con larelazione di sintesi, ed esprimendo una prognosi negativa circa la futuraastensione da recidivanze criminose, fondata non solo sulla gravità dellecondotte, sui precedenti penali e di polizia, ma anche sulle pregresse violazioni alregime cautelare, cui il condannato era stato sottoposto con dispositivoelettronico di controllo, sulle ripetute trasgressioni in ambito carcerario esull’irrisolta tossicodipendenza, sintomatiche di inaffidabilità soggettiva;considerato che la decisione è coerente al sistema delle misure alternative econforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia,secondo cui «in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni daimporre» (Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, S., Rv. 288564 – 01);ritenuto pertanto che, per le ragioni esposte, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende,determinabile equitativamente in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.