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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 agosto 2025

Cassazione n. 28577/2025

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26786/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] G.G.

BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il [OSCURATO:PERSONA] d epositat o il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che è stata depositata una istanza congiunta di rinvio in cui sono state rappresentate le seguenti circostanze: che, in data 22.04.2025, è decedutoil signor [OSCURATO:PERSONA]; che, all’esito di un confronto con gli organi della procedura di liquidazione dei beni, si è prospettata l’ipotesi di acquisto da parte delle società ricorrenti (comproprietarie dei due terzi del compendio) della quota indivisa di un terzo del compendio immobiliare di cui il sovraindebitato è comproprietario; che il Liquidatore della procedura ha conferito incarico a ctu per la determinazione del valore di stima degli immobili il cui elaborato peritale è stato depositato in data 22.08.2025, a cui ha fatto seguito in data 12.09.2025 il deposito dello stato passivo definitivo; che la suddetta proposta di acquisto consentirebbe, oltre all’abbandono dei contenziosi pendenti, la definizione della procedura con la soddisfazione integrale di tutti i creditori e, all’esito, un importo residuo in favore degli eredi del sovraindebitato; che, pertanto, la situazione evocata in giudizio si è modificata ed è suscettibile di giungere a prossima definizione con cessazione della materia del contendere; che, al fine di esperire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa relativa alla liquidazione dei beni del sovraindebitato si renderebbe necessario un congruo rinvio del presente giudizio; considerato che la predetta istanza è meritevole di accoglimento; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26786/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] G.G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il [OSCURATO:PERSONA] d epositat o il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che è stata depositata una istanza congiunta di rinvio in cui sono state rappresentate le seguenti circostanze: che, in data 22.04.2025, è decedutoil signor [OSCURATO:PERSONA]; che, all’esito di un confronto con gli organi della procedura di liquidazione dei beni, si è prospettata l’ipotesi di acquisto da parte delle società ricorrenti (comproprietarie dei due terzi del compendio) della quota indivisa di un terzo del compendio immobiliare di cui il sovraindebitato è comproprietario; che il Liquidatore della procedura ha conferito incarico a ctu per la determinazione del valore di stima degli immobili il cui elaborato peritale è stato depositato in data 22.08.2025, a cui ha fatto seguito in data 12.09.2025 il deposito dello stato passivo definitivo; che la suddetta proposta di acquisto consentirebbe, oltre all’abbandono dei contenziosi pendenti, la definizione della procedura con la soddisfazione integrale di tutti i creditori e, all’esito, un importo residuo in favore degli eredi del sovraindebitato; che, pertanto, la situazione evocata in giudizio si è modificata ed è suscettibile di giungere a prossima definizione con cessazione della materia del contendere; che, al fine di esperire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa relativa alla liquidazione dei beni del sovraindebitato si renderebbe necessario un congruo rinvio del presente giudizio; considerato che la predetta istanza è meritevole di accoglimento; P.Q.M
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