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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 1994

Cassazione n. 31793/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ed esplicitando i motivi di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 aprile 2025 con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata in ragione della contestazione di partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 391-ter cod.pen., e alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per la cassazione della sentenza impugnata, affidato a quattro motivi.

2.1. Col primo motivo deduce, violazione di legge -artt. 275, comma 3, 292, comma 1, lett.c), 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché 13 Cost.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, stereotipata e priva di valutazione individualizzata, in ordine all'applicazione, erronea, della presunzione di pericolosità per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in tesi trasformata dal Tribunale da relativa in assoluta, con applicazione, alfine, di un non condivisibile automatismo cautelare.

2.2. Col sesondo motivo deduce violazione di legge -artt. 275, commi 1 e 3, 292, comma 1, lett.c), 303, 125 comma 3, cod.proc.pen.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, in ordine alla esclusione della rilevanza del tempo trascorso ed alla persistente attualità delle esigenze cautelari.

2.3. Col terzo motivo deduce violazione di legge -artt. 125 comma 3, 275 cod.proc.pen., 111 comma 6 Cost.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, nonché mancante del necessario confronto coi rilievi difensivi in ordine alla presunta recidiva nelle violazioni cautelari.

2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge -artt. 125, comma 3, 275, cod.proc.pen., 111, comma 6, Cost.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, per mancata valutazione della disparità di trattamento rispetto a coimputata avente la medesima posizione processuale, in relazione alla quale il medesimo Tribunale aveva provveduto a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quelle dell'obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria; il Tribunale dell'appello cautelare non ha spiegato quali sono le concrete differenze tra la posizione della ricorrente e quella della co-imputata ed in che misura sarebbe declinata la differenza tra le due, con conseguente violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, da un lato, e con omessa motivazione in ordine al eventuale misura gradata. [OSCURATO:PERSONA] 2Il ricorso è inammissibile.

1. E' consolidato il principio per cui in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376 - 01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi di novità idonei a modificare la misura in atto.

2. Tanto vale per tutti i motivi, che, in quanto afferenti -sia pure sotto ottiche molteplici- al medesimo punto della invocata rivalutazione della attualità delle esigenze cautela ri originariamente ritenute, possono essere trattati congiuntamente.

3. Il Tribunale della Libertà, sinteticamente richiamate le scansioni procedimentali, con l'applicazione alla prevenuta della misura custodiale massima -poi medio tempore sostituita con quella degli arresti domiciliari- in ragione della ritenuta gravità indiziaria e della correlata gravità del giudizio di pericolosità della [OSCURATO:PERSONA], imputata di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 391-ter cod.pen., e ad associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ha indicato: i motivi sulla cui base la difesa aveva invocato presso il Tribunale procedente la revoca o l'attenuazione della misura (sostenendo l'affievolimento delle esigenze di cautela in capo alla sua assistita in ragione a)delle precarie condizioni di salute, b) del tempo trascorso dai fatti, c)del lungo periodo di sottoposizione alla misura domestica, d)valorizzando la gradazione del presidio cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti della coindagata [OSCURATO:PERSONA]); le ragioni del pronunciato rigetto da parte del Tribunale procedente (indicati in a)assenza di positivi elementi di novità idonei alla rivisitazione del quadro cautelare, b)erronea motivazione in ordine agli elementi di novità addotti, consistenti -nella più gravosa posizione cautelare rispetto alla coindagata [OSCURATO:PERSONA], - 3nel tempo decorso dall'applicazione della misura, -nella assenza di trasgressioni alle prescrizioni imposte); ha, dunque, rigettato l'appello proposto rilevato che gli elementi rappresentati dalla difesa non costituivano indici positivi di novità tali da determinare la invocata cessazione o gradazione del regime cautelare, chiarendo come;,-non potesse parlarsi di marginalità della condottattritta all'indagata y-la risalenza nel tempo delle condotte comporti, per giurisprudenza consolidata, un più rigoroso onere motivazionale in fase di prima applicazione della misura, e, in assenza di elementi nuovi volti a valorizzarne il significato, non possa esser valutato ulteriormente come elemento di novità in fase successiva, esplicando efficacia automatica solo in relazione al computo dei termini di fase; -nel caso di specie l'appellante aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura domestica «in quanto il 12 gennaio scorso veniva sorpresa in casa con un gruppo di persone e in altro frangente veniva arrestata per il delitto di evasione, evidenziando il permanere di impulsi antigiuridici» ,-vigano le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sicchè anche la avvenuta sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, in quanto motivata sulla incompatibilità dello stato di salute della ricorrente con la permanenza in vinculis, se esclude la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non esonera tuttavia l'istante dall'onere di addurre elementi in grado di superare la presunzione relativa di pericolosità che permane ai sensi dell'art. 275 cod.proc.pen. .

4. Ne deriva che il Tribunale della Libertà ha fatto buon governo del principio sopra esplicitato, di cui a Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376 - 01 (cfr. ilsuperiore § 1).

5. Peraltro, le censure in disamina, che riproducono quelle di appello, non si confrontano criticamente con la motivazione, corretta in diritto e priva di cedimenti logici, resa dal Tribunale della Libertà, si candidano alla inammissibilità per genericità estrinseca.

L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150 (applicabile alle impugnazioni proposte a partire daI30 giugno 2024 per effetto dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215 -ex multis Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024 Ud. (dep. 06/02/2024 ) Rv. 285912 - 01-) , prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, 4qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato.

Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

Risulta, pertanto, così codificato il requisito della specificità c.d.

"estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello.

Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

5.1. Peraltrolil ricorso non è neppur chiaro, pur nella sua prolissità, a proposito del fatto nuovo concretamente allegato a sostegno della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto.

Ove abbia inteso riferirsi allo stato di salute, se è vero che il tribunale erra nell'affermare che tali esigenze non rilevano al fine di superare la presunzione relativa di pericolosità, è altrettanto vero che la ricorrente non spiega in che modo gli arresti domiciliari non le consentono di curarsi né in che modo il suo stato di salute avrebbe eliso completamente il pericolo di reiterazione del reato.

Il ricorso risulta, sul punto, anche intrinsecamente generico (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui i motivi di impugnazione sono affetti da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094).

56. In ogni caso corretto è il richiamo operato dal Tribunale alla giurisprudenza di legittimità in ordine al rispetto della relatività della presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen..

La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)».

Elementi che non possono consistere neppure nella mera incensuratezza dell'imputato (nella specie comunque non dedotta) o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 - 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, Ambrosino, Rv. 212381 - 01).

6.1. Altrettanto deve affermarsi con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla valenza del cosiddetto "tempo silente", che rileva solo nella fase applicativa delle misure, non potendo essere valutato quale fatto nuovo ai sensi dell'articolo 299 cod.proc.pen..

Intende questo Collegio ribadire, condividendolo, il principio affermato, da ultimo, da questa stessa sezione, da ultimo con sentenza n. 15472 del 2026, n.m., secondo cui «[I]n termini generali, nell'esaminare la richiesta di sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva, il giudice deve procedere a motivatamente valutare -in considerazione del periodo di applicazione della stessa, della personalità dell'interessato, delle modalità del fatto di reato addebitatogli, del contesto sociale in cui lo stesso è stato commesso, dell'eventuale pena irrogata (o irroganda) - se persista o non la sua specifica idoneità a salvaguardare, nel caso concreto, quelle esigenze cautelari che ne hanno determinato l'applicazione, confermando quella più grave nel caso di una sua attuale proporzionalità con detti parametri ovvero sostituendola con quella meno grave se sia venuto meno detto 6rapporto di proporzionalità (Sez. 1, n. 2680 del 12/05/1998, Carrozzo, Rv. 210721).

Il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, inoltre, implica per il giudice l'obbligo di motivare, accertando, in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare detentiva, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile (Sez. 4, n. 37363 del 03/10/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235040;Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231027)».

E' stato così affermato, in un caso in cui, come in quello che ne occupa, il ricorrente era stato sottoposto a cautela e tratto a giudizio per delitti in relazione ai quali opera, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari «il giudice della cautela non è tenuto a indicare l'esistenza di tali esigenze, quanto a spiegare, semmai, le ragioni della loro assenza.

L'interessato, a sua volta, è onerato del compito di allegare o indicare fatti che vincono la presunzione di pericolosità.

Tale presunzione permea di sé l'intera vicenda cautelare sollevando il giudice dalla persistente verifica della attualità delle esigenze una volta che sia stata adottata l'ordinanza genetica (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 - 01).

L'eventuale decorso del tempo dai fatti è questione che affatica il giudice investito della domanda di applicazione della misura, non più - applicata quella - il giudice investito della richiesta di revoca/sostituzione della stessa.

Una volta applicata la misura, il tempo trascorso dai fatti e dalla applicazione della misura stessa costituisce un fatto neutro che non può vincere la presunzione di pericolosità dell'autore di reati non irrazionalmente ritenuti espressione del pericolo di recidivanza (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01 n. Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021 Cc. (dep. 23/12/2021 ) Rv. 282590 - 01 ).

6.2. Il comportamento tenuto dall'imputata in costanza di esecuzione della misura, con la duplice materiale violazione degli obblighi alla stessa inerenti - che la difesa non ha, nel primo caso, contestato, di cui ha offerto una interpretazione in bonam partem non supportata da alcun principio di prova- è stato, poi, valutato in termini per lei negativi, in quanto indicativo di insofferenza alle prescrizioni, indole oppositiva, alfine inaffidabilità rispetto a misure non autoritativamente contenitive. 76.3 La motivazione resa conclusivamente, corretta in diritto, si sottrae alle censure della difesa.

Non ravvisabile, nell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, la denunciata violazione e falsa applicazione di legge in ragione di tutto quanto fin qui esplicitato, neppure può ritenersi vizio alcuno di motivazione.

Non può ritenersi, in particolare, la mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile, nella specie, né la sua grafica assenza, né vizio sì radicale da rendere l'apparato argomentativo a sostegno della decisione o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Per la logica stringente nel testo della motivazione, neppure è individuabile contraddittorietà alcuna, perché assente qualsivoglia 'infedeltà' della motivazione rispetto ai dati probatori effettivamente acquisiti al procedimento, nulla è la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello risultante acquisito al processo.

7. Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo.

7.1. A norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. peti. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (per tutte Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 Ud. (dep. 31/01/2013) Rv. 254193 - 01).

Il vizio della motivazione della ordinanza impugnata in parte qua va riferita al piano argomentativo speso a proposito della posizione del singolo, piano che non può dirsi meritevole di censure di legittimità ove si consideri che se il Tribunale non prende in considerazione la posizione della [OSCURATO:PERSONA], svolge, però, una valutazione sul ruolo concretamente disimpegnato dalla ricorrente, la quale sul punto sembra sminuire questa considerazione quando afferma che la identità delle posizioni deriva dal legame sentimentale che entrambe le imputate avevano con i presunti promotori delle associazioni contestate.

8. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 8inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dotl.s a Elisabettrea____ 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale della Libertà di Catanzaro; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ed esplicitando i motivi di ricorso, ne ha invocato l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 luglio 2025 il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 7 aprile 2025 con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata in ragione della contestazione di partecipazione alla associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 391-ter cod.pen., e alla associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per la cassazione della sentenza impugnata, affidato a quattro motivi. 2.1. Col primo motivo deduce, violazione di legge -artt. 275, comma 3, 292, comma 1, lett.c), 125, comma 3, cod.proc.pen., nonché 13 Cost.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, stereotipata e priva di valutazione individualizzata, in ordine all'applicazione, erronea, della presunzione di pericolosità per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in tesi trasformata dal Tribunale da relativa in assoluta, con applicazione, alfine, di un non condivisibile automatismo cautelare. 2.2. Col sesondo motivo deduce violazione di legge -artt. 275, commi 1 e 3, 292, comma 1, lett.c), 303, 125 comma 3, cod.proc.pen.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, in ordine alla esclusione della rilevanza del tempo trascorso ed alla persistente attualità delle esigenze cautelari. 2.3. Col terzo motivo deduce violazione di legge -artt. 125 comma 3, 275 cod.proc.pen., 111 comma 6 Cost.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, nonché mancante del necessario confronto coi rilievi difensivi in ordine alla presunta recidiva nelle violazioni cautelari. 2.4. Col quarto motivo deduce violazione di legge -artt. 125, comma 3, 275, cod.proc.pen., 111, comma 6, Cost.- e vizio di motivazione, asseritamente apparente, per mancata valutazione della disparità di trattamento rispetto a coimputata avente la medesima posizione processuale, in relazione alla quale il medesimo Tribunale aveva provveduto a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quelle dell'obbligo di dimora e della presentazione alla polizia giudiziaria; il Tribunale dell'appello cautelare non ha spiegato quali sono le concrete differenze tra la posizione della ricorrente e quella della co-imputata ed in che misura sarebbe declinata la differenza tra le due, con conseguente violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, da un lato, e con omessa motivazione in ordine al eventuale misura gradata. [OSCURATO:PERSONA] 2Il ricorso è inammissibile. 1. E' consolidato il principio per cui in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, compito di quest'ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376 - 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato l'assenza di elementi di novità idonei a modificare la misura in atto. 2. Tanto vale per tutti i motivi, che, in quanto afferenti -sia pure sotto ottiche molteplici- al medesimo punto della invocata rivalutazione della attualità delle esigenze cautela ri originariamente ritenute, possono essere trattati congiuntamente. 3. Il Tribunale della Libertà, sinteticamente richiamate le scansioni procedimentali, con l'applicazione alla prevenuta della misura custodiale massima -poi medio tempore sostituita con quella degli arresti domiciliari- in ragione della ritenuta gravità indiziaria e della correlata gravità del giudizio di pericolosità della [OSCURATO:PERSONA], imputata di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di cui all'art. 391-ter cod.pen., e ad associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, ha indicato: i motivi sulla cui base la difesa aveva invocato presso il Tribunale procedente la revoca o l'attenuazione della misura (sostenendo l'affievolimento delle esigenze di cautela in capo alla sua assistita in ragione a)delle precarie condizioni di salute, b) del tempo trascorso dai fatti, c)del lungo periodo di sottoposizione alla misura domestica, d)valorizzando la gradazione del presidio cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti della coindagata [OSCURATO:PERSONA]); le ragioni del pronunciato rigetto da parte del Tribunale procedente (indicati in a)assenza di positivi elementi di novità idonei alla rivisitazione del quadro cautelare, b)erronea motivazione in ordine agli elementi di novità addotti, consistenti -nella più gravosa posizione cautelare rispetto alla coindagata [OSCURATO:PERSONA], - 3nel tempo decorso dall'applicazione della misura, -nella assenza di trasgressioni alle prescrizioni imposte); ha, dunque, rigettato l'appello proposto rilevato che gli elementi rappresentati dalla difesa non costituivano indici positivi di novità tali da determinare la invocata cessazione o gradazione del regime cautelare, chiarendo come;,-non potesse parlarsi di marginalità della condottattritta all'indagata y-la risalenza nel tempo delle condotte comporti, per giurisprudenza consolidata, un più rigoroso onere motivazionale in fase di prima applicazione della misura, e, in assenza di elementi nuovi volti a valorizzarne il significato, non possa esser valutato ulteriormente come elemento di novità in fase successiva, esplicando efficacia automatica solo in relazione al computo dei termini di fase; -nel caso di specie l'appellante aveva violato le prescrizioni inerenti alla misura domestica «in quanto il 12 gennaio scorso veniva sorpresa in casa con un gruppo di persone e in altro frangente veniva arrestata per il delitto di evasione, evidenziando il permanere di impulsi antigiuridici» ,-vigano le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 sicchè anche la avvenuta sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare, in quanto motivata sulla incompatibilità dello stato di salute della ricorrente con la permanenza in vinculis, se esclude la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non esonera tuttavia l'istante dall'onere di addurre elementi in grado di superare la presunzione relativa di pericolosità che permane ai sensi dell'art. 275 cod.proc.pen. . 4. Ne deriva che il Tribunale della Libertà ha fatto buon governo del principio sopra esplicitato, di cui a Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, Rv. 282376 - 01 (cfr. ilsuperiore § 1). 5. Peraltro, le censure in disamina, che riproducono quelle di appello, non si confrontano criticamente con la motivazione, corretta in diritto e priva di cedimenti logici, resa dal Tribunale della Libertà, si candidano alla inammissibilità per genericità estrinseca. L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150 (applicabile alle impugnazioni proposte a partire daI30 giugno 2024 per effetto dell'art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215 -ex multis Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024 Ud. (dep. 06/02/2024 ) Rv. 285912 - 01-) , prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, 4qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, così codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 5.1. Peraltrolil ricorso non è neppur chiaro, pur nella sua prolissità, a proposito del fatto nuovo concretamente allegato a sostegno della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto. Ove abbia inteso riferirsi allo stato di salute, se è vero che il tribunale erra nell'affermare che tali esigenze non rilevano al fine di superare la presunzione relativa di pericolosità, è altrettanto vero che la ricorrente non spiega in che modo gli arresti domiciliari non le consentono di curarsi né in che modo il suo stato di salute avrebbe eliso completamente il pericolo di reiterazione del reato. Il ricorso risulta, sul punto, anche intrinsecamente generico (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, secondo cui i motivi di impugnazione sono affetti da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). 56. In ogni caso corretto è il richiamo operato dal Tribunale alla giurisprudenza di legittimità in ordine al rispetto della relatività della presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.. La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, Mamone, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)». Elementi che non possono consistere neppure nella mera incensuratezza dell'imputato (nella specie comunque non dedotta) o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, Massaro, Rv. 201746 - 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, Ambrosino, Rv. 212381 - 01). 6.1. Altrettanto deve affermarsi con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla valenza del cosiddetto "tempo silente", che rileva solo nella fase applicativa delle misure, non potendo essere valutato quale fatto nuovo ai sensi dell'articolo 299 cod.proc.pen.. Intende questo Collegio ribadire, condividendolo, il principio affermato, da ultimo, da questa stessa sezione, da ultimo con sentenza n. 15472 del 2026, n.m., secondo cui «[I]n termini generali, nell'esaminare la richiesta di sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva, il giudice deve procedere a motivatamente valutare -in considerazione del periodo di applicazione della stessa, della personalità dell'interessato, delle modalità del fatto di reato addebitatogli, del contesto sociale in cui lo stesso è stato commesso, dell'eventuale pena irrogata (o irroganda) - se persista o non la sua specifica idoneità a salvaguardare, nel caso concreto, quelle esigenze cautelari che ne hanno determinato l'applicazione, confermando quella più grave nel caso di una sua attuale proporzionalità con detti parametri ovvero sostituendola con quella meno grave se sia venuto meno detto 6rapporto di proporzionalità (Sez. 1, n. 2680 del 12/05/1998, Carrozzo, Rv. 210721). Il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva, inoltre, implica per il giudice l'obbligo di motivare, accertando, in concreto e, quindi, in termini puntuali e specifici, se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare detentiva, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile (Sez. 4, n. 37363 del 03/10/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235040;Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231027)». E' stato così affermato, in un caso in cui, come in quello che ne occupa, il ricorrente era stato sottoposto a cautela e tratto a giudizio per delitti in relazione ai quali opera, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari «il giudice della cautela non è tenuto a indicare l'esistenza di tali esigenze, quanto a spiegare, semmai, le ragioni della loro assenza. L'interessato, a sua volta, è onerato del compito di allegare o indicare fatti che vincono la presunzione di pericolosità. Tale presunzione permea di sé l'intera vicenda cautelare sollevando il giudice dalla persistente verifica della attualità delle esigenze una volta che sia stata adottata l'ordinanza genetica (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835 - 01). L'eventuale decorso del tempo dai fatti è questione che affatica il giudice investito della domanda di applicazione della misura, non più - applicata quella - il giudice investito della richiesta di revoca/sostituzione della stessa. Una volta applicata la misura, il tempo trascorso dai fatti e dalla applicazione della misura stessa costituisce un fatto neutro che non può vincere la presunzione di pericolosità dell'autore di reati non irrazionalmente ritenuti espressione del pericolo di recidivanza (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01; Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01 n. Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021 Cc. (dep. 23/12/2021 ) Rv. 282590 - 01 ). 6.2. Il comportamento tenuto dall'imputata in costanza di esecuzione della misura, con la duplice materiale violazione degli obblighi alla stessa inerenti - che la difesa non ha, nel primo caso, contestato, di cui ha offerto una interpretazione in bonam partem non supportata da alcun principio di prova- è stato, poi, valutato in termini per lei negativi, in quanto indicativo di insofferenza alle prescrizioni, indole oppositiva, alfine inaffidabilità rispetto a misure non autoritativamente contenitive. 76.3 La motivazione resa conclusivamente, corretta in diritto, si sottrae alle censure della difesa. Non ravvisabile, nell'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale, la denunciata violazione e falsa applicazione di legge in ragione di tutto quanto fin qui esplicitato, neppure può ritenersi vizio alcuno di motivazione. Non può ritenersi, in particolare, la mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile, nella specie, né la sua grafica assenza, né vizio sì radicale da rendere l'apparato argomentativo a sostegno della decisione o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Per la logica stringente nel testo della motivazione, neppure è individuabile contraddittorietà alcuna, perché assente qualsivoglia 'infedeltà' della motivazione rispetto ai dati probatori effettivamente acquisiti al procedimento, nulla è la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello risultante acquisito al processo. 7. Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo. 7.1. A norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. peti. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (per tutte Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 Ud. (dep. 31/01/2013) Rv. 254193 - 01). Il vizio della motivazione della ordinanza impugnata in parte qua va riferita al piano argomentativo speso a proposito della posizione del singolo, piano che non può dirsi meritevole di censure di legittimità ove si consideri che se il Tribunale non prende in considerazione la posizione della [OSCURATO:PERSONA], svolge, però, una valutazione sul ruolo concretamente disimpegnato dalla ricorrente, la quale sul punto sembra sminuire questa considerazione quando afferma che la identità delle posizioni deriva dal legame sentimentale che entrambe le imputate avevano con i presunti promotori delle associazioni contestate. 8. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua interezza, con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 8inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Dotl.s a Elisabettrea____ 9
Sentenza Cassazione n. 31793/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris