CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il tribunale del riesame di Messina, adito avverso l'ordinanza del Gip delmedesimo tribunale del 11.7.2025 applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dellamisura cautelare della custodia in carcere, in relazione ad ipotesi di reato di cuiai capi 1, 3 e 4 inerenti, il primo, il reato ex art. 74 del DPR 309/90 e gli altri ilreato ed ex art. 73 del medesimo DPR, confermava l’ordinanza impugnata.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di impugnazione.3. Rappresenta con il primo il vizio di motivazione con riferimento al capo 1di incolpazione. Si osserva che i dati indiziari valorizzati in rapporto ai reati fineda pagina 7 a 24 della ordinanza impugnata sarebbero inconferenti rispetto allapartecipazione al reato associativo. Il tribunale, a quest'ultimo fine avrebbevalorizzato una conversazione tra Maiorana e il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],rispetto alla quale si rappresenta che il dialogo, al netto di iniziali riferimenti delRaco al [OSCURATO:PERSONA], si riduce ad una interlocuzione sub specie di accordo tra [OSCURATO:PERSONA] per instaurare tra loro un rapporto di fornitura, escludendo da esso Rasopossibile individuare un rapporto associativo in un soggetto che, dopo pochesettimane di interazione veniva sostituito, per il futuro, dai vertici del sodaliziocriminale, con altro fornitore di droga. Mancherebbe al riguardo ogni risposta. Nésoccorrerebbero le dichiarazioni di un collaboratore, Gangemi, siccome lo stessoavrebbe distinto tra il [OSCURATO:PERSONA] e i membri del gruppo pur illustrando una merareiterazione di fornitura del primo, ed i giudici avrebbero trascurato tali ultimiprofili delle sue dichiarazioni. Né agevolerebbe l'assunto del tribunale, trattandosipiuttosto di dati confortanti l'esclusione del ruolo associativo, la citazione per cuialtro vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], per stessa ammissione del Gangemi avrebbeordinato di non pagare [OSCURATO:PERSONA], confermando in tal modo il ruolo non determinantedi quest'ultimo per il sodalizio, e chiesto altresì l'intercessione di un soggettocalabrese per frenare l'aggressiva opera di recupero del credito da parte del Rasostesso. Mancherebbe ogni indizio di affectio societatis e di rilevante contributoall'operatività del gruppo.4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge anche processualee di motivazione, riguardo alla rappresentata carenza di verifica di attendibilitàdel collaboratore Gamgemi rispetto al punto del suo narrato dai giudici reputatorilevante, per confutare le tesi difensive sulla rilevanza del contributo associativodel ricorrente. Non emergerebbe invero alcun riscontro alle dichiarazioni delcollaboratore Gangemi sul punto per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto unico fornitoredel gruppo. Lo stesso tribunale incorrerebbe in una contraddizione nella suaricostruzione logica, posto che il Gangemi avrebbe riferito di numerosi fornitori,di cui sarebbe rimasto debitore, quale circostanza contrastante con la postumaindividuazione del [OSCURATO:PERSONA] quale unico fornitore e con l'affermazione per cui ilGangemi sarebbe stato messo in contatto esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA],sebbene in precedenza avesse affermato di essersi rivolto a terzi in caso diindisponibilità da parte del ricorrente di sostanza stupefacente.5. Vi è memoria del ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che questa Corte ha di recente sostenuto che andrebbericonosciuto all'indagato l'interesse a ricorrere avverso un provvedimentorestrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato aduna sola delle imputazioni, come nel caso di specie, limitato solo all'incolpazionedi cui al reato ex art. 74 del DPR 309/90, pur senza incideresull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa delmantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altro reato (così Sez.U, n. 7 del 11/05/1993, R., Rv. 193746). Nel medesimo senso sono intervenutetalune altre decisioni. (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 4748 del 11/12/2024, dep.2025, Rv. 287525 - 01; Sez. 3, n. 16516 del 11/03/2021, Rv. 281607, nonchéSez. 5, n. 44121 del 27/09/2024, non mass.).Di contrario avviso si è mostrata questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 33623 del09/06/2023, Rv. 285265 - 01) che, giova preliminarmente rilevarlo, non si èpronunziata in diretto contrasto con le Sezioni unite n. 7 del 1993 citate, postoche solo incidentalmente esse hanno espresso il principio inizialmente riportato,sentenza, inerendo alla verifica diretta a stabilire se nella nozione di utilità di cuial reato di concussione ex art. 317 c.p. rientrassero anche le prestazioni sessuali.In proposito, si condivide quanto già rilevato da questa Corte (cfr. inmotivazione, Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752 - 01) per cui, lasussistenza di recenti pronunce (Sez. 6 - , n. 23241 del 21/05/2019 Cc. (dep.27/05/2019 ) Rv. 276069 - 01; Sez. 2 - , n. 17366 del 21/12/2022 Cc. (dep.26/04/2023 ) Rv. 284489 - 01; Sez. 4 - n. 22694 del 21/04/2023 Cc. (dep.25/05/2023 ) Rv. 284775 - 01; e sul piano limitato della impugnabilità da partedel P.M. con conferma a contrario del presente indirizzo, Sez. 6 - , n. 7267 del27/01/2022 Cc. (dep. 01/03/2022 ) Rv. 283001 - 01. ) con sentenze che hannoanche esse affermato l'impossibilità per il ricorrente di articolare impugnazionesolo per alcuni dei reati giustificativi della medesima misura, e ciò pare altresìuna implicita conferma della necessità di interpretare l'art. 618 comma 1-bis cod.proc. pen. circoscrivendo la vincolatività nascente dalla pronuncia del massimoconsesso nomofilattico alle sole ipotesi del principio di diritto enunciato in ordinealle questioni rimesse al suo esame. Ciò che, del resto, coerentemente alla ratiodella norma, e come sottolineato anche in dottrina, appare conseguente alla"eccezionale" natura vincolante del precedente introdotta dall'art. 618 comma 1-bis, tale da indurre l'interprete a dovere limitare gli effetti impeditivi dell'apportodialettico, ordinariamente insito nel sistema nomofilattico, delle singole sezionidella Corte alla formazione degli orientamenti giurisprudenziali.2. Questa Corte condivide dunque l'indirizzo ostativo alla proponibilitàparziale dell'impugnazione nei termini suesposti, per l'assorbente ragione per cuimancherebbe l'interesse al ricorso qui proposto. alla carenza di interesse.L'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., infatti, stabilisce che l'interesseall'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari ediretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione siaidonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimentopregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispettoa quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616del 24/03/1995, , Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez.U, n. 10372 del 27/09/1995, , Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Rv.206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Rv. 239397).L'argomentazione a supporto della tesi contraria per cui l'imputato oindagato avrebbe interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo dellalibertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola dellaimputazioni, poiché il venir meno del titolo custodiale per una delle accuseconsente il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il piùgrave reato venga meno il titolo legittimante l'applicazione della misura, va lettoalla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve esserediretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all'impugnante. Piùrecentemente questa Corte ha precisato che in tema di procedimento cautelare,sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesameo del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta, piuttosto, adottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridicadel fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura.(Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui laCorte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità delricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagatoall'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misuracautelare e sulla sua durata). (Sez. 2 - , n. 17366 del 21/12/2022 Cc. (dep.26/04/2023 ) Rv. 284489 - 01).Sulla scia di questa pronunzia deve ribadirsi che, ferma in via astratta lasussistenza anche in casi di impugnazione parziale di misura cautelare dellacarenza di interesse per mancanza di incidenza sull'an o quomodo della misura incaso di accoglimento della impugnazione, nell'ipotesi in esame, in cui la duratadella misura in rapporto al reato ex art. 74 citato sarebbe maggiore rispetto aquella applicabile in relazione ai due reati fine ex art. 73 del DPR 309/90 inquanto, trattandosi di fattispecie ex art. 407 comma 2 lett. a) n. 6 cod. proc.pen. essa assume una durata dei termini di custodia maggiore ex art. 303 cod.proc. pen., risulta ammissibile, nel peculiare caso in esame, il ricorso comeproposto.3. Il primo motivo è inammissibile. Il tribunale attraverso una puntuale eanalitica analisi di conversazione e di ulteriori risultati investigativi correlati alleconversazioni, ha rappresentato l'emersione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale costanteinterlocutore del Maiorana, esponente di spicco del sodalizio criminale diriferimento in questo caso, nell'assicurazione di costanti forniture di stupefacentila persistenza nel tempo di tale ruolo, attraverso la dichiarazioni sul puntoformulate dal collaboratore Gangemi, ma anche la sua consapevolezza delsodalizio alla luce dei contatti telefonici avuti con l'altro vertice del gruppo, DiPietro, e un esponente calabrese detenuto assieme al [OSCURATO:PERSONA] ed intervenuto suiniziativa del primo per contenere e disciplinare le pretese di pagamento delricorrente, rispetto a forniture assicurate. In questo quadro, appare coerente econforme ai contenuti delle conversazioni valorizzate, la spiegazione delle ragionidella scelta, ad un certo punto manifestata dal Maiorana al [OSCURATO:PERSONA], diottenere da costui la consegna di stupefacente già concordata con il [OSCURATO:PERSONA] etuttavia interrotta da quest'ultimo per divergenze su pagamenti correlati aforniture già avvenute di stupefacenti. Ragioni individuate nel senso di una sceltaoperata dal Maiorana suo malgrado, e non per estromettere il [OSCURATO:PERSONA] dal suostabile ruolo di fornitore, quanto per soddisfare l'impellente e contingentenecessità del gruppo di ottenere fornitura di stupefacente. E in tal sensocoerente è anche la rilevazione della presenza, ancora una volta, dello stessoRaso, assieme ad altri esponenti calabresi e messinesi, all'incontro che avrebbedovuto vedere la consegna di quanto stabilito, poi in concreto non avvenuta.Come anche coerente è la precisazione per cui, da dati di indagine puntualmentecitati nelle ultime pagine della ordinanza, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] abbia sempresvolto il ruolo di principale fornitore del sodalizio messinese che, solo in caso dinecessità ovvero di impossibilità che costui potesse soddisfare la domanda, eracostretto ad avvalersi di altri fornitori.Si tratta di una spiegazione che confuta adeguatamente la tesi difensivadell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo associativo che sarebbe confermata dallastessa circostanza di una intervenuta scelta dei messinesi di estrometterlodefinitivamente dal rapporto di fornitura. La motivazione dei giudici appare delresto in linea con l'orientamento di legittimità per cui la condotta dipartecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti può manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornirele sostanze stupefacenti di cui l'associazione fa traffico e tuttavia è necessarioche si accerti a livello di gravità indiziaria - come in concreto ha spiegato iltribunale anche definendo, ragionevolmente, il contrasto sui pagamenti qualemero dissidio temporaneo e non rilevante sulla continuità del rapporto -, che talidell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con iripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commerciodi droga ( cfr. in motivazione sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013 Cc. (dep.08/10/2013 ) Rv. 257798 - 01).Il predetto quadro motivazionale, diversamente da quanto sostenuto inricorso, rende coerente anche il riferimento in ordinanza al principio per cui, aifini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico distupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza discopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo,sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti dellasostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli sipropongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale. (Fattispecie incui la Corte ha ritenuto integrato il delitto dalla condotta di un fornitore abitualedel sodalizio criminoso). (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 - 01).In questo contesto argomentativo, appare meramente rivalutativa del merito latesi difensiva per cui, conforterebbe l'esclusione del ruolo associativo delricorrente, la circostanza per la quale altro vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], perstessa ammissione del collaboratore Gangemi, avrebbe ordinato di non pagareRaso, confermando in tal modo il ruolo non determinante di quest'ultimo per ilsodalizio, oltre a chiedere, nella medesima prospettiva, l'intercessione di unsoggetto calabrese per frenare l'aggressiva opera di recupero del credito daparte del [OSCURATO:PERSONA].Si tratta invero di dati che, nella misura in cui invece il collegio li illustra comedimostrativi di una piena organicità nel sistema associativo, di cui il ricorrenteconosceva e osservava i dettami di vertice, paiono ragionevolmente esaminatisenza alcuna emersione di un vizio "manifesto" di illogicità o contraddittorietà.Deve aggiungersi, peraltro, che parte del ricorso si fonda sul richiamo a passaggidichiarativi non solo valorizzati in maniera meramente frammentaria e quindinon decisiva, rispetto alla complessità e organicità della motivazione soprasintetizzata, ma anche privi della integrale loro allegazione, sebbene sia noto chein tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principiodi autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifestaillogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando attispecificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione oallegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071).4. Quanto al secondo motivo, esso riguarda la rappresentata carenza diverifica di attendibilità del collaboratore Gangemi rispetto al punto del suonarrato, nonché di verifica di riscontro alle dichiarazioni del collaboratoreGangemi sul punto per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasto unico fornitore del gruppo. Lostesso tribunale incorrerebbe in una contraddizione nella sua ricostruzione logicaposto che il Gangemi avrebbe riferito di numerosi fornitori, di cui sarebberimasto debitore, quale circostanza contrastante con la postuma individuazionedel [OSCURATO:PERSONA] quale unico fornitore e con l'affermazione per cui il Gangemi sarebbestato messo in contatto esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] sebbene in precedenzaavesse affermato di essersi rivolto a terzi in caso di indisponibilità da parte delricorrente di sostanza stupefacente.Si premette quanto sopra già riportato, circa la inammissibilità, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, dei motivi, qualeanche nello specifico quello immediatamente sopra sintetizzato, che deducano ilvizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, purrichiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (cfr. per tutte Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv.270071), atteso che le dichiarazioni del Gangemi non sono supportate dacorrispondente integrale allegazione. Quanto alla attendibilità, il tribunale hadato atto della assenza di ogni contestazione al riguardo, che quindi non può cheessere nuova e inammissibile. Si rammenta in proposito che in tema diimpugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per lanatura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi,sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso ladecisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti aquelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, penal'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove. (Sez. 3, n. 29366 del23/04/2024, Rv. 286752 - 01). Quanto alla verifica di riscontro, dallamotivazione emerge che le dichiarazioni del Gangemi appaiono certamenteriscontrate in ordine alla attività di fornitore svolta dal ricorrente, costituendofrutto della elaborazione analitica del compendio indiziario da parte dei giudici laricostruzione di tale specifico ruolo associativo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA].5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att., cod. proc. pen.Così è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]