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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21846/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA rtaSSnno Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta sentenza, proponendo tre -d motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo- dedotto nel ricorso, afferente all'omessa motivazione in merito alla configurabilità dei reati contestati e della loro continuazione, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha rilevato, con motivazione priva di fratture logiche, come - avendo il ricorrente minacciato i due operanti al fine di impedire l'attività di identificazione da parte degli stessi, nonché, al medesimo fine, commesso una lesione nei confronti dell'Ass. [OSCURATO:PERSONA] - risultassero pienamente integrati i delitti contestati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni; Considerato che il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui ci censura l'omessa esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano riproduttivi di censure già vagliate dai giudici di merito, che hanno correttamente valutato - quanto alla recidiva - i precedenti del ricorrente nonché le concrete modalità del fatto, ritenute sintomo di un'accresciuta pericolosità del predetto e - quanto alle circostanze attenuanti generiche - l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA rtaSSnno Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta sentenza, proponendo tre -d motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo- dedotto nel ricorso, afferente all'omessa motivazione in merito alla configurabilità dei reati contestati e della loro continuazione, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha rilevato, con motivazione priva di fratture logiche, come - avendo il ricorrente minacciato i due operanti al fine di impedire l'attività di identificazione da parte degli stessi, nonché, al medesimo fine, commesso una lesione nei confronti dell'Ass. [OSCURATO:PERSONA] - risultassero pienamente integrati i delitti contestati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni; Considerato che il secondo e il terzo motivo del ricorso, con cui ci censura l'omessa esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultano riproduttivi di censure già vagliate dai giudici di merito, che hanno correttamente valutato - quanto alla recidiva - i precedenti del ricorrente nonché le concrete modalità del fatto, ritenute sintomo di un'accresciuta pericolosità del predetto e - quanto alle circostanze attenuanti generiche - l'assenza di elementi positivamente valorizzabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 21846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris