Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06382/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto alla intervenuta prescrizione di altri reati, la sentenza del GUP del Tribunale di Trani emessa il 28 gennaio del 2014, confermava, oltre alle statuizioni civili, la responsabilità dei ricorrenti per il reato di ricettazione di un telefono cellulare di cui al capo c) della imputazione.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe adottato alcuna statuizione relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla loro consapevolezza della provenienza illecita del bene.

In ordine ad [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe indicato elementi dimostrativi della commissione del reato di truffa dichiarato prescritto ma non del dolo di ricettazione; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla loro massima applicazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte fatto riferimento alla callidità dell'azione con riguardo ai reati prescritti e senza valutare il contrastante riconoscimento di un ruolo marginale in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

I ricorrenti non tengono nel benché minimo conto la parte della motivazione della sentenza nella quale la Corte di appello - conformemente al giudice di primo grado - ha individuato tutti gli elementi di fatto dimostrativi della loro responsabilità concorsuale per il reato di truffa (dichiarato prescritto), che aveva come suo presupposto il possesso del telefono cellulare proveniente dal reato di falsificazione, bene consegnato alla persona offesa da un finto corriere da costei identificato nell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che rimane priva di vizi logico-giuridici la conclusione cui sono giunti entrambi i giudici di merito in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene da parte di tutti e tre i ricorrenti, stante che il telefono era stato da loro utilizzato per commettere la truffa in concorso tra loro.

2. La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché la loro massima portata riduttiva della sanzione in capo ad [OSCURATO:PERSONA], tenendo in considerazione la gravità della condotta criminosa dalla quale era scaturita la commissione di altro reato, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è conforme ai principi di diritto e costituisce idonea risposta ad un motivo di appello invero assai generico per tutti i ricorrenti, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11..-922.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto alla intervenuta prescrizione di altri reati, la sentenza del GUP del Tribunale di Trani emessa il 28 gennaio del 2014, confermava, oltre alle statuizioni civili, la responsabilità dei ricorrenti per il reato di ricettazione di un telefono cellulare di cui al capo c) della imputazione. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo: 1) vizio della motivazione quanto alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adottato alcuna statuizione relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed alla loro consapevolezza della provenienza illecita del bene. In ordine ad [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe indicato elementi dimostrativi della commissione del reato di truffa dichiarato prescritto ma non del dolo di ricettazione; 2) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla loro massima applicazione in favore di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte fatto riferimento alla callidità dell'azione con riguardo ai reati prescritti e senza valutare il contrastante riconoscimento di un ruolo marginale in capo ad [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. I ricorrenti non tengono nel benché minimo conto la parte della motivazione della sentenza nella quale la Corte di appello - conformemente al giudice di primo grado - ha individuato tutti gli elementi di fatto dimostrativi della loro responsabilità concorsuale per il reato di truffa (dichiarato prescritto), che aveva come suo presupposto il possesso del telefono cellulare proveniente dal reato di falsificazione, bene consegnato alla persona offesa da un finto corriere da costei identificato nell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che rimane priva di vizi logico-giuridici la conclusione cui sono giunti entrambi i giudici di merito in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene da parte di tutti e tre i ricorrenti, stante che il telefono era stato da loro utilizzato per commettere la truffa in concorso tra loro. 2. La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché la loro massima portata riduttiva della sanzione in capo ad [OSCURATO:PERSONA], tenendo in considerazione la gravità della condotta criminosa dalla quale era scaturita la commissione di altro reato, anche da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è conforme ai principi di diritto e costituisce idonea risposta ad un motivo di appello invero assai generico per tutti i ricorrenti, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.11..-922. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris