CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 14629/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli confermava la condanna del ricorrente per il delitto di violenza privata aggravata dall'art. 416-bis cod. pen.; Considerato che l'imputato censura, con il primo motivo, la ritenuta sussistenza del reato di violenza privata commesso materialmente dal CANNAVACCIUOLO su suo mandato poiché, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni dello stesso, egli si era limitato a effettuare delle "lagnanze" e non certo delle minacce; Rilevato che si tratta di motivo reiterativo di quello già svolto in sede di gravame, e disatteso con dalla pronuncia impugnata con congrua motivazione, (con la quale il ricorrente omette di confrontarsi), in forza della quale, in realtà, l'accertamento della sua responsabilità penale non era dipeso dalle propalazioni del coimputato bensì dalle dichiarazioni rese dai testi nell'esame dibattimentale (10. 6); Considerato che, con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione di tale circostanza aggravante; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità per i quali, ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 — 01), mentre il ricorrente fa riferimento ai principi espressi dalle Sezioni Unite con riferimento alla natura soggettiva della diversa circostanza aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa; Considerato che, mediante il terzo motivo, l'imputato deduce violazione degli artt. 56 e 610 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di reato nelle forme del tentativo di violenza privata; Rilevato, invero, che la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sulla circostanza che è stato riferito alle persone offese il messaggio intimidatorio del ricorrente idoneo a coartarne la volontà e che dunque il reato può intendersi integrato, al di là di condotte tenute dalle stesse persone offese in momenti 3 successivi, poiché, come più volte puntualizzato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza privata il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l'offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà, mentre è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, dep. 2004, Agati, Rv. 228063 — 01); Considerato che le memorie depositate dal difensore del ricorrente in data 20 febbraio 2024 si limitano a insistere sui motivi di ricorso, non fornendo dunque alcun apporto ulteriore per una differente valutazione sugli stessi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass