CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 30126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9123/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in CAGLIARI, PIAZZA della REPUBBLICA, N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ALGHERO,[OSCURATO:PERSONA], N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 9123 sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 - intimata - avverso la sentenza del T ribunale di SASSARI n. 960/2021 depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza n 462/19 emessa dal Giudice di Pace di Sassari il 12.9.2019. Esponeva che con verbale di accertamento e contestazione n.4992 delCorpo di [OSCURATO:PERSONA] di Alghero era stata contestata al Polato la violazione dell’art 142,commi 9 e 11 , C . d . S . , era stata disposta la sospensione della patente ed il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 829,00 oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Avverso il predetto verbale aveva presentato ricorso ed era stata iscritta la causa al n. 1174/2018. Con decreto prot . n 74709/18/Pat del 24.8.2018, notificato il 25.10.2018, il Prefetto della Provincia di Sassari, a seguito dello stesso verbale di accertamento e contestazione di violazione alle norme della circolazione stradale, aveva contestato la violazione dell’art 142 comma9 bis CdS asserendo che il ricorrente percorreva un tratto di tratto dove vigeva il limite di 50 KMH. Per l’effetto, stante il superamento del limite per 60km/h aveva disposto la sospensione della patente per mesi sei. Anche contro il predetto provvedimento veniva proposta impugnazio ne Ric. 2022n. 9123 sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 che veniva iscritta al n. 1613/18. I due procedimenti venivano riuniti. 2.Il giudice di pace rigettava l’opposizione. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 4. Il Tribunale di Sassari rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata. In particolare, Sulla violazione del DM n 282/2017 evidenziava che l’apparecchio era regolarmente omologato e sottoposto a taratura oltre che alle verifiche in data 26.1.2018 e17.8.2018 (l’ultima effettuata lo stesso giorno in cui erastata rilevata l’infrazione). L’apparecchio aveva superato il collaudo e le verifiche successive e la contestazione sul corretto funzionamento dell’apparecchio proposta dall’appellante era del tutt o generica e sprovvista di prova. Sulla violazione del termine di giorni trenta di cui all’art. 2 legge n. 241/90il Tribunale rilevava che il provvedimento era stato emesso sette giorni dopo il ritiro della patente, e dunque nel termine, anche se era stato notificato il 25.10.2018 non esiste alcuna previsione che ne determinava la caducazione per tardività (Cassazione civile sez. I, 09/05/2006, n.10666). Sul posizionamento dei cartelli stradali, nessuna disposizione imponeva che la postazione mobile di rilevazione della velocità dovesse obbligatoriamente essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili.Al contrario “La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accer tamento della velocità di marcia Ric. 2022n. 9123 sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 medianteapparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada era infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevasse in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea.” (Cassazione civile sez. VI, 20/11/2019, n.30207, Cassazione civile sez. II, 30/01/2020). 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 6. il Comune di Alghero ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 320 c.p.c. e L. n. 689 del 1981, art. 22, nonché- in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 - il vizio di difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art.320 c.p.c. e 2967 c.c. Secondo il ricorrente l’opponente a sanzione amministrativa può limitarsi, come ha fatto, ad eccepire l’insussistenza della taratura periodica onerando, pertanto, l’amministrazione del relativo onere probatorio. Spetterebbe alla P.A. fornire la prova della sussistenza degli elementi che attengono alle modalità di accertamentoe dunque alla taratura dell’apparecchio rilevatore. [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, ha il potere-dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria, controllandone l’intrinseco fondamento, sia sul piano dell’esistenza storica dei fatti, sia sul piano della qualificazione giuridica. Ric. 2022n. 9123 sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 345 Reg.to C.d.S. e L. n. 168 del 2002, art 45 comma 6 C.d.s, art 142 C.d.s. e art. 7 e subalterni DM 13 giugno 2017 n. 282), nonché-in relazione all'art.360 c.p.c., n. 5 - il difetto di motivazione in ordine all'omessa pronuncia su una eccezionedi nullità rilevabile di ufficio in materia di prova afferente la taratura dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità. Il ricorrente afferma chea seguito della pronuncia della Corte Costituzionale è stato emanato il DM 282/2017 che è entrato in vigore il 01.08.2017. Nella specie, l’ultima taratura era stata effettuata in data 10.04.2017 quindi ben un anno prima rispetto alla data contestata . Al momento della supposta infrazione, pertanto, come emergerebbe dagli stessi do cumenti depositati in atti da controparte, lo strumento di rilevazione della velocità non risultava sottoposto a taratura periodica, in quanto il certificato riportato nel verbale risultava scaduto, ragion per cui il verbale e tutti gli atti conseguenti andavano annullati. 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Risulta dagli atti che l’ultima taratura dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità da parte degli agenti accertatori era stata effettuata in data 10 aprile 2017. Di conseguenza al momento della violazione in data 17 agosto 2018 era trascorso un anno dall’ultima taratura sicché lo strumento non Ric. 2022n. 9123 sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 poteva essere utilmente utilizzato fino al suo rinnovo. La sentenza impugnata, invece, confonde la verifica di funzionalità con la taratura, mentre le due attività sono distinte e svolgono funzioni diverse. D’altra parte lo stesso Comune di Alghero cita la norma transitoria del d.m. n. 282 del 2017 secondo cui : L’impiego dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, per i quali non sia stata imposta, in sede di approvazione del prototipo ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero non sia stata eseguita volontariamente la procedura di taratura, è subordinato alla esecuzione con esito positivo della medesima, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. I dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità che, alla data di pubblicazione del presente decreto, sono in regola con la verifica di taratura effettuata secondo le previgenti procedure e disposizioni, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto dalla prima taratura successiva e comunque entro un anno dalla sua pubblicazione. Nel caso di specie, pertanto, risulta incontestato che al momento dell’accertamento dell’infrazione era decorso un anno dalla pubblicazione del decreto senza che l’apparecchio fosse sottoposto a nuova taratura dopo quella dell’aprile del 2017. Ric. 2022n. 9123 sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 4. In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito annullail verbale n.4992 del Corpo di Polizia locale del Comune di Alghero di accertamento di violazione dell’art. 142, comma 9, del codice della strada datato 17 agosto 2018. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel seguente modo: -giudizio di primo grado dinanzi al giudice di Pace , euro 346, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA; - giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Sassari euro 662 oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA. -giudizio di legittimità euro 800 più 200 per esborsi oltre IVA e CPA. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Alghero al pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio così liquidate: euro 346, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPAper il giudizio di primo grado dinanzi al giudice di Pace ; e uro 662 per ilgiudizio di appello dinanzi al Tri