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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11445/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36362_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., nonché agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen. per avere il giudice di appello affermato la responsabilità penale del medesimo in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare un giudizio di condanna (in sintesi, sostiene la difesa che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata non giustificherebbe in termini di adeguatezza logica e/o giuridica il ruolo di vedetta attribuito all'imputato, né risulterebbe essere idoneo a colmare le lacune probatorie rilevate dalla difesa nell'atto di appello; il quadro probatorio si compendierebbe in un'unica annotazione a firma dell'assistente capo Lombardo, la cui valutazione non avrebbe consentito di sostenere quel giudizio di condanna aldilà di ogni ragionevole dubbio normativamente richiesto; nel ricorso si richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, sostenendosi che la conclusione secondo la quale a nulla rileverebbe il fatto che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuno stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli, così come contestatogli, svolto il ruolo di vedetta agevolando l'attività di cessione di stupefacente materialmente eseguita dal complice, risulterebbe essere totalmente priva della credibilità processuale, ove la si raffronti all'assenza di evidenti emergenze che avvalorano l'ipotesi investigativa; non sarebbe infatti possibile rinvenire agli atti delle circostanze, oltre alla richiamata annotazione, su cui poter fondare il giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente quale agevolatore della condotta di vendita dello stupefacente; diversamente da quanto affermato nella sentenza, l'esame dell'agente di polizia giudiziaria avrebbe avuto una esiziale rilevanza al fine di poter stabilire un effettivo coinvolgimento del ricorrente nel traffico degli stupefacenti; tale prova avrebbe dovuto dunque essere accostata e raffrontata ad altre ulteriori circostanze oggettive al fine di rafforzare o smentire il costrutto accusatorio; in definitiva risulterebbe evidente l'error in procedendo da cui è affetta la sentenza e il palese vizio logico della motivazione nella parte in cui non valuta l'assenza di ulteriori elementi, a parte quello riportato nell'annotazione (e rappresentato dalla frase che il ricorrente avrebbe rivolto al coimputato una volta accortosi della polizia), idonei a sostenere l'affermazione della responsabilità penale dell'attuale ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile, non solo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ma anche perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti 4argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed appalesandosi, comunque, manifestamente infondato perché inerente a vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello, con particolare riferimento al ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda processuale in esame, in particolare a pagina 6 della sentenza impugnata, giustifica le ragioni per le quali al medesimo ben poteva essere attribuito il ruolo di agevolatore, essendo emerso dall'annotazione di polizia giudiziaria che egli si era posto in modalità vedetta con il chiaro intento di assicurarsi che non vi fosse la presenza di appartenenti alle forze dell'ordine; tale assunto, si legge in sentenza, troverebbe poi conferma nella circostanza che gli agenti operanti avevano tentato inizialmente, senza alcun esito positivo, di documentare ove il complice occultasse il resto dello stupefacente; a tal proposito si sottolinea come il ricorrente, come udito dall'assistente Lombardo, aveva riferito al coimputato di andare via perché c'erano gli sbirri, ed effettivamente il complice era salito repentinamente a bordo di un motociclo allontanandosi dal luogo del fatto; i giudici di appello, peraltro, confutano le identiche doglianze difensive svolte in sede di ricorso per Cassazione osservando come a nulla rilevasse la circostanza che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuna sostanza stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli posto in essere il ruolo di vedetta, agevolando l'attività di cessione dello stupefacente materialmente eseguita dal complice; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né devecondividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che quanto emergente dall'annotazione di PG non necessita, peraltro, di elementi di riscontro al fine di acquisire valenza probatoria piena del fatto, dovendosi in questa sede ribadire che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione (tra le tante: Sez. 3, n. 34760 del 25/05/2011, Maremmani, Rv. 251237 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11445-26Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3435/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36362/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36362_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., nonché agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen. per avere il giudice di appello affermato la responsabilità penale del medesimo in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare un giudizio di condanna (in sintesi, sostiene la difesa che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata non giustificherebbe in termini di adeguatezza logica e/o giuridica il ruolo di vedetta attribuito all'imputato, né risulterebbe essere idoneo a colmare le lacune probatorie rilevate dalla difesa nell'atto di appello; il quadro probatorio si compendierebbe in un'unica annotazione a firma dell'assistente capo Lombardo, la cui valutazione non avrebbe consentito di sostenere quel giudizio di condanna aldilà di ogni ragionevole dubbio normativamente richiesto; nel ricorso si richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, sostenendosi che la conclusione secondo la quale a nulla rileverebbe il fatto che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuno stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli, così come contestatogli, svolto il ruolo di vedetta agevolando l'attività di cessione di stupefacente materialmente eseguita dal complice, risulterebbe essere totalmente priva della credibilità processuale, ove la si raffronti all'assenza di evidenti emergenze che avvalorano l'ipotesi investigativa; non sarebbe infatti possibile rinvenire agli atti delle circostanze, oltre alla richiamata annotazione, su cui poter fondare il giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente quale agevolatore della condotta di vendita dello stupefacente; diversamente da quanto affermato nella sentenza, l'esame dell'agente di polizia giudiziaria avrebbe avuto una esiziale rilevanza al fine di poter stabilire un effettivo coinvolgimento del ricorrente nel traffico degli stupefacenti; tale prova avrebbe dovuto dunque essere accostata e raffrontata ad altre ulteriori circostanze oggettive al fine di rafforzare o smentire il costrutto accusatorio; in definitiva risulterebbe evidente l'error in procedendo da cui è affetta la sentenza e il palese vizio logico della motivazione nella parte in cui non valuta l'assenza di ulteriori elementi, a parte quello riportato nell'annotazione (e rappresentato dalla frase che il ricorrente avrebbe rivolto al coimputato una volta accortosi della polizia), idonei a sostenere l'affermazione della responsabilità penale dell'attuale ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile, non solo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ma anche perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti 4argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed appalesandosi, comunque, manifestamente infondato perché inerente a vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello, con particolare riferimento al ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda processuale in esame, in particolare a pagina 6 della sentenza impugnata, giustifica le ragioni per le quali al medesimo ben poteva essere attribuito il ruolo di agevolatore, essendo emerso dall'annotazione di polizia giudiziaria che egli si era posto in modalità vedetta con il chiaro intento di assicurarsi che non vi fosse la presenza di appartenenti alle forze dell'ordine; tale assunto, si legge in sentenza, troverebbe poi conferma nella circostanza che gli agenti operanti avevano tentato inizialmente, senza alcun esito positivo, di documentare ove il complice occultasse il resto dello stupefacente; a tal proposito si sottolinea come il ricorrente, come udito dall'assistente Lombardo, aveva riferito al coimputato di andare via perché c'erano gli sbirri, ed effettivamente il complice era salito repentinamente a bordo di un motociclo allontanandosi dal luogo del fatto; i giudici di appello, peraltro, confutano le identiche doglianze difensive svolte in sede di ricorso per Cassazione osservando come a nulla rilevasse la circostanza che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuna sostanza stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli posto in essere il ruolo di vedetta, agevolando l'attività di cessione dello stupefacente materialmente eseguita dal complice; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né devecondividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che quanto emergente dall'annotazione di PG non necessita, peraltro, di elementi di riscontro al fine di acquisire valenza probatoria piena del fatto, dovendosi in questa sede ribadire che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione (tra le tante: Sez. 3, n. 34760 del 25/05/2011, Maremmani, Rv. 251237 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36362_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., nonché agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen. per avere il giudice di appello affermato la responsabilità penale del medesimo in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare un giudizio di condanna (in sintesi, sostiene la difesa che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata non giustificherebbe in termini di adeguatezza logica e/o giuridica il ruolo di vedetta attribuito all'imputato, né risulterebbe essere idoneo a colmare le lacune probatorie rilevate dalla difesa nell'atto di appello; il quadro probatorio si compendierebbe in un'unica annotazione a firma dell'assistente capo Lombardo, la cui valutazione non avrebbe consentito di sostenere quel giudizio di condanna aldilà di ogni ragionevole dubbio normativamente richiesto; nel ricorso si richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, sostenendosi che la conclusione secondo la quale a nulla rileverebbe il fatto che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuno stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli, così come contestatogli, svolto il ruolo di vedetta agevolando l'attività di cessione di stupefacente materialmente eseguita dal complice, risulterebbe essere totalmente priva della credibilità processuale, ove la si raffronti all'assenza di evidenti emergenze che avvalorano l'ipotesi investigativa; non sarebbe infatti possibile rinvenire agli atti delle circostanze, oltre alla richiamata annotazione, su cui poter fondare il giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente quale agevolatore della condotta di vendita dello stupefacente; diversamente da quanto affermato nella sentenza, l'esame dell'agente di polizia giudiziaria avrebbe avuto una esiziale rilevanza al fine di poter stabilire un effettivo coinvolgimento del ricorrente nel traffico degli stupefacenti; tale prova avrebbe dovuto dunque essere accostata e raffrontata ad altre ulteriori circostanze oggettive al fine di rafforzare o smentire il costrutto accusatorio; in definitiva risulterebbe evidente  l'error in procedendo  da cui è affetta la sentenza e il palese vizio logico della motivazione nella parte in cui non valuta l'assenza di ulteriori elementi, a parte quello riportato nell'annotazione (e rappresentato dalla frase che il ricorrente avrebbe rivolto al coimputato una volta accortosi della polizia), idonei a sostenere l'affermazione della responsabilità penale dell'attuale ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile, non solo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ma anche perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti  4argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed appalesandosi, comunque, manifestamente infondato perché inerente a vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello, con particolare riferimento al ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda processuale in esame, in particolare a pagina 6 della sentenza impugnata, giustifica le ragioni per le quali al medesimo ben poteva essere attribuito il ruolo di agevolatore, essendo emerso dall'annotazione di polizia giudiziaria che egli si era posto in modalità  vedetta  con il chiaro intento di assicurarsi che non vi fosse la presenza di appartenenti alle forze dell'ordine; tale assunto, si legge in sentenza, troverebbe poi conferma nella circostanza che gli agenti operanti avevano tentato inizialmente, senza alcun esito positivo, di documentare ove il complice occultasse il resto dello stupefacente; a tal proposito si sottolinea come il ricorrente, come udito dall'assistente Lombardo, aveva riferito al coimputato di  andare via perché c'erano gli sbirri,  ed effettivamente il complice era salito repentinamente a bordo di un motociclo allontanandosi dal luogo del fatto; i giudici di appello, peraltro, confutano le identiche doglianze difensive svolte in sede di ricorso per Cassazione osservando come a nulla rilevasse la circostanza che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuna sostanza stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli posto in essere il ruolo di  vedetta,  agevolando l'attività di cessione dello stupefacente materialmente eseguita dal complice; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede  di  legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione  di  merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né devecondividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che quanto emergente dall'annotazione di PG non necessita, peraltro, di elementi di riscontro al fine di acquisire valenza probatoria piena del fatto, dovendosi in questa sede ribadire che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione (tra le tante: Sez. 3, n. 34760 del 25/05/2011, Maremmani, Rv. 251237 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;        [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE  11445-26Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                     -  Presidente -         Ord. n. sez. 3435/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                 -  Relatore -           R.G.N. 36362/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 36362_25 rilevato che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup., nonché agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen. per avere il giudice di appello affermato la responsabilità penale del medesimo in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a fondare un giudizio di condanna (in sintesi, sostiene la difesa che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata non giustificherebbe in termini di adeguatezza logica e/o giuridica il ruolo di vedetta attribuito all'imputato, né risulterebbe essere idoneo a colmare le lacune probatorie rilevate dalla difesa nell'atto di appello; il quadro probatorio si compendierebbe in un'unica annotazione a firma dell'assistente capo Lombardo, la cui valutazione non avrebbe consentito di sostenere quel giudizio di condanna aldilà di ogni ragionevole dubbio normativamente richiesto; nel ricorso si richiama giurisprudenza di questa Corte in tema di valutazione della prova indiziaria, sostenendosi che la conclusione secondo la quale a nulla rileverebbe il fatto che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuno stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli, così come contestatogli, svolto il ruolo di vedetta agevolando l'attività di cessione di stupefacente materialmente eseguita dal complice, risulterebbe essere totalmente priva della credibilità processuale, ove la si raffronti all'assenza di evidenti emergenze che avvalorano l'ipotesi investigativa; non sarebbe infatti possibile rinvenire agli atti delle circostanze, oltre alla richiamata annotazione, su cui poter fondare il giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente quale agevolatore della condotta di vendita dello stupefacente; diversamente da quanto affermato nella sentenza, l'esame dell'agente di polizia giudiziaria avrebbe avuto una esiziale rilevanza al fine di poter stabilire un effettivo coinvolgimento del ricorrente nel traffico degli stupefacenti; tale prova avrebbe dovuto dunque essere accostata e raffrontata ad altre ulteriori circostanze oggettive al fine di rafforzare o smentire il costrutto accusatorio; in definitiva risulterebbe evidente  l'error in procedendo  da cui è affetta la sentenza e il palese vizio logico della motivazione nella parte in cui non valuta l'assenza di ulteriori elementi, a parte quello riportato nell'annotazione (e rappresentato dalla frase che il ricorrente avrebbe rivolto al coimputato una volta accortosi della polizia), idonei a sostenere l'affermazione della responsabilità penale dell'attuale ricorrente al di là di ogni ragionevole dubbio); ritenuto che tale unico motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile, non solo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ma anche perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti  4argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando, inoltre, una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ed appalesandosi, comunque, manifestamente infondato perché inerente a vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/6 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali le identiche eccezioni difensive, replicate senza alcun apprezzabile elemento di novità critica in sede di legittimità, andavano respinte); rilevato, infatti, che la Corte d'appello, con particolare riferimento al ruolo assunto dal ricorrente nella vicenda processuale in esame, in particolare a pagina 6 della sentenza impugnata, giustifica le ragioni per le quali al medesimo ben poteva essere attribuito il ruolo di agevolatore, essendo emerso dall'annotazione di polizia giudiziaria che egli si era posto in modalità  vedetta  con il chiaro intento di assicurarsi che non vi fosse la presenza di appartenenti alle forze dell'ordine; tale assunto, si legge in sentenza, troverebbe poi conferma nella circostanza che gli agenti operanti avevano tentato inizialmente, senza alcun esito positivo, di documentare ove il complice occultasse il resto dello stupefacente; a tal proposito si sottolinea come il ricorrente, come udito dall'assistente Lombardo, aveva riferito al coimputato di  andare via perché c'erano gli sbirri,  ed effettivamente il complice era salito repentinamente a bordo di un motociclo allontanandosi dal luogo del fatto; i giudici di appello, peraltro, confutano le identiche doglianze difensive svolte in sede di ricorso per Cassazione osservando come a nulla rilevasse la circostanza che il ricorrente non fosse stato visto cedere alcuna sostanza stupefacente e che alcuno scambio sarebbe stato notato tra i due coimputati, avendo egli posto in essere il ruolo di  vedetta,  agevolando l'attività di cessione dello stupefacente materialmente eseguita dal complice; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano prive di pregio, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede  di  legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione  di  merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né devecondividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 — dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552); ritenuto, in particolare, che quanto emergente dall'annotazione di PG non necessita, peraltro, di elementi di riscontro al fine di acquisire valenza probatoria piena del fatto, dovendosi in questa sede ribadire che è utilizzabile, non rientrando nel divieto di testimonianza indiretta, la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria su comportamenti posti in essere dall'indagato o su dichiarazioni rivolte da quest'ultimo a terzi quando ciò sia accaduto sotto la sua diretta percezione (tra le tante: Sez. 3, n. 34760 del 25/05/2011, Maremmani, Rv. 251237 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;         P.Q.MP.Q.M
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