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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18351/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di Modena dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in pari data rispetto alla sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 56 bis

I. n. 689/1981 di sostituzione della pena detentiva con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità e, con la successiva sentenza, na applicato al ricorrente ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, disponendo altresì la confisca della somma di denaro pari a euro 5000 già oggetto di sequestro.

Il GIP

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., deducendo - con unico motivo articolato su due profili - erronea applicazione degli artt. 20 bis e 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/1990, 545 bis cod.proc.pen., 56 bis, 58 e 59 L n. 689/1981 nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, con rferimentoal rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva e deUa confisca della somma di denaro.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che di fatto sorreggono le richieste.

3.1. Circa il motivo, afferente all'applicazione della pena sostitutiva e in particolare quelle previste dall'art. 20 bis cod.pen., il GIP ha adeguatamente motivato il diniego in quanto, nel caso di specie, rileva l'elevato quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'interessato (1 kg. di coca:na) nonché la somma oggetto di sequestro, elementi idonei a far presumere un inserimento nel circuito delinquenziale dello spaccio dal quale l'imputato trae sostentamento.

Il ricorrente, in concreto, si limita a lamentare una carenza di valutazione del tutto astratta perché non articolata su circostanza effettivamente trascurate ingiustificatamente dal GIP.

Il motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità, laddove ha ritenuto che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sia idonea a svolgere la funzione di prevenzione e garanzia che deve soddisfare.

3.2. Sul punto la sentenza opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ricorda Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Pv. 286449 - 01, che ha ricordato che la giurisprudenza anche anteriore alla riforma Cartabia ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e a oersonalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv, 263558 01).

Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Pv. 285090, in motivazione).

È stato anche osservato che, quanto all'inserh-rento, nel testo dell'art. 58, comma primo, seconda parte,

I. 689 del 1981, nell'an -:bito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizion connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal cluhdannato, deve evidenziarsene la ragione. 2Nel provvedimento in esame, il giudice ha valutato in modo attento La negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen., quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste.

Va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena oetentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso di specie (Sez. l, n. 35849 del 17/5/2019, Rv. 276716).

4. Anche il profilo relativo alla disposta confisca è manifestamente infondato giacché il GIP ha effettuata una ponderata valutazione della ve.,Tosirnile origine delle somme sequestrate, distinguendo quella pari a euro 5000, di (2.1 l'imputato non ha fornito giustificazione in ordine alla provenienza e che é apparsa sproporzionata rispetto alle sue capacità economiche (per la quae è logico dedurne il collegamento con il traffico di stupefacenti), e la somma di euro 605 che verosimilmente era da collegarsi all'attività di lavoro az la compagna dell'imputato e a quella dell'imputato stesso.

A fronte di tale ragionnento, il ricorrente articola una doglianza meramente avversativa e inidonea a 1 -icrinare il senso della valutazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sent dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] di Modena dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in pari data rispetto alla sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 56 bis I. n. 689/1981 di sostituzione della pena detentiva con il lavoro sostitutivo di pubblica utilità e, con la successiva sentenza, na applicato al ricorrente ex art. 444 cod.proc.pen. la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, disponendo altresì la confisca della somma di denaro pari a euro 5000 già oggetto di sequestro. Il GIP 2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., deducendo - con unico motivo articolato su due profili - erronea applicazione degli artt. 20 bis e 240 bis cod.pen. e 85 bis d.P.R. n. 309/1990, 545 bis cod.proc.pen., 56 bis, 58 e 59 L n. 689/1981 nonché manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, con rferimentoal rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva e deUa confisca della somma di denaro. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi in questione, così come proposti, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono manifestamente infondati in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati che di fatto sorreggono le richieste. 3.1. Circa il motivo, afferente all'applicazione della pena sostitutiva e in particolare quelle previste dall'art. 20 bis cod.pen., il GIP ha adeguatamente motivato il diniego in quanto, nel caso di specie, rileva l'elevato quantitativo di stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'interessato (1 kg. di coca:na) nonché la somma oggetto di sequestro, elementi idonei a far presumere un inserimento nel circuito delinquenziale dello spaccio dal quale l'imputato trae sostentamento. Il ricorrente, in concreto, si limita a lamentare una carenza di valutazione del tutto astratta perché non articolata su circostanza effettivamente trascurate ingiustificatamente dal GIP. Il motivo non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità, laddove ha ritenuto che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sia idonea a svolgere la funzione di prevenzione e garanzia che deve soddisfare. 3.2. Sul punto la sentenza opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ricorda Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Pv. 286449 - 01, che ha ricordato che la giurisprudenza anche anteriore alla riforma Cartabia ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e a oersonalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv, 263558 01). Tale principio può essere applicato anche alle pene sostitutive come configurate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Pv. 285090, in motivazione). È stato anche osservato che, quanto all'inserh-rento, nel testo dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. 689 del 1981, nell'an -:bito della preesistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizion connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal cluhdannato, deve evidenziarsene la ragione. 2Nel provvedimento in esame, il giudice ha valutato in modo attento La negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen., quali fattori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste. Va ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena oetentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso di specie (Sez. l, n. 35849 del 17/5/2019, Rv. 276716). 4. Anche il profilo relativo alla disposta confisca è manifestamente infondato giacché il GIP ha effettuata una ponderata valutazione della ve.,Tosirnile origine delle somme sequestrate, distinguendo quella pari a euro 5000, di (2.1 l'imputato non ha fornito giustificazione in ordine alla provenienza e che é apparsa sproporzionata rispetto alle sue capacità economiche (per la quae è logico dedurne il collegamento con il traffico di stupefacenti), e la somma di euro 605 che verosimilmente era da collegarsi all'attività di lavoro az la compagna dell'imputato e a quella dell'imputato stesso. A fronte di tale ragionnento, il ricorrente articola una doglianza meramente avversativa e inidonea a 1 -icrinare il senso della valutazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sent dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M
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