CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 15783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata declaratoria di prescrizione del reato di truffa ascritto al ricorrente è manifestamente infondato poiché, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285267-01); rilevato che il reato è stato commesso il 12 settembre 2013 e il termine di prescrizione, pari a dieci anni per effetto della recidiva e prorogato per le sospensioni intervenute nel corso del giudizio di altri 280 giorni, non era maturato all'epoca della sentenza di appello; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]