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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36180/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 15.9.2021, il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di estorsione aggravata loro in concorso ascritto e, operato l'aumento per la continuazione tra i diversi episodi delittuosi, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.500 di multa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere; il primo giudice aveva inoltre applicato agli imputati le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e li aveva infine condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili che aveva liquidato in via equitativa;

2. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 error in judicando: rileva che tutte le difese avevano osservato che la fattispecie criminosa addebitata non avrebbe dovuto essere quella della estorsione ma quella dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; aggiunge che la ricorrente era stata coinvolta nella vicenda solo quale prestanome della [OSCURATO:PERSONA], società dichiarata fallita, non avendo mai concorso in atti di violenza nei confronti di terzi; 2.1.2 dosimetria della pena: sottolinea l'eccessiva gravosità della pena alla luce del fatto che la ricorrente era stata coinvolta in una società poi dichiarata fallita sicché avrebbe dovuto esserle riconosciuta la attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen. o, quantomeno, le circostanze attenuanti generiche; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte d'appello ha escluso la praticabilità della diversa qualificazione giuridica del fatto ritenendo non azionabile in giudizio la pretesa fatta valere dalla Nobili a sua volta fondata su una errata ricostruzione della vicenda; osserva, infatti, che la Nobili era divenuta titolare dell'80% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui aveva assunto la amministrazione, senza alcuna finalità elusiva sul piano civile o tributario; richiama la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] a conforto dell'erroneo giudizio reso dalla Corte d'appello circa lo stato della società che non era affatto in decozione, con la Nobili che ne avrebbe assunto la formale titolarità in termini fraudolenti e che aveva titolo per reclamare un risarcimento a causa del subitaneo fallimento della società; ribadisce la linea discretiva tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2.2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 629 cod. pen.: ribadisce il buon diritto della Nobili ad agire in giudizio nei confronti di coloro che le avevano ceduto le quote della società con conseguente esclusione del delitto di estorsione non soltanto nei confronti di costei ma, anche, del suo compagno [OSCURATO:PERSONA], richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte; 2.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili: rileva che solo apparentemente le due sentenze di merito integrano una "doppia conforme" poiché quella di secondo grado ha operato una diversa valutazione della narrazione delle persone offese che avrebbe imposto un rinnovato esame della loro attendibilità; rileva, infatti, che la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto coinvolgere anche la circostanza, da costui riferita, secondo cui egli avrebbe ceduto la società (che aveva crediti per 160.000 euro) per stanchezza, tanto da assumersi l'onere di pagare egli stesso un corrispettivo alla Nobili perché gli subentrasse; ricorda che già nei motivi d'appello era stata evidenziata la singolarità di una tale pattuizione che consentiva di ritenere che la Nobili avesse accettato di assumere il ruolo di "testa di legno" esponendosi a tutte le conseguenze civili e penali che sarebbero scaturite dal fallimento, poi puntualmente verificatosi; di qui, assume, il carattere certamente non pretestuoso delle richieste di costei e degli altri imputati di ridiscutere i termini dell'accordo una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento; segnala che la Corte d'appello ha in parte accolto i rilievi difensivi convenendo sulla ricostruzione dell'effettiva causale della cessione della società ma ha tuttavia mancato di rivalutare la attendibilità dei Panfili; sottolinea l'illogicità della sentenza di primo grado che, pur avendo interpretato in termini diversi l'antefatto storico della vicenda, ha comunque attribuito piena attendibilità alle persone offese in relazione alle richieste violente e minacciose asseritamente subite; aggiunge che ulteriore profilo di illogicità era ravvisabile nella ricostruzione del tenore degli incontri tra le persone offese e gli imputati; 2.3.2 erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen. e mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato quanto al concorso dell'imputato nel delitto di estorsione: segnala che il concorso dell'imputato era stato affermato sul rilievo della sua partecipazione materiale alla condotta senza indagare sull'elemento soggettivo e, pertanto, sulla sua consapevolezza della natura illecita della pretesa fatta valere nell'interesse della Nobili; evidenzia che con l'atto di appello la difesa aveva fatto presente come il Ferri vantasse un credito nei confronti della Nobili e che per tale ragione era stato invitato a presenziare all'incontro onde constatare le ragioni della sua creditrice e non certo per intimidire le persone offese; sottolinea a tal proposito, il carattere elusivo della motivazione resa dalla Corte d'appello sul rilievo difensivo; aggiunge, ancora, che, avendo le due sentenze di merito aderito alla ricostruzione del PM che aveva contestato plurimi fatti di estorsione, la Corte avrebbe dovuto specificamente motivare sulla partecipazione del Ferri all'episodio di cui al capo E) cui egli era rimasto pacificamente estraneo; 2.3.3 erronea applicazione degli artt. 62-bis, 114 cod. pen., mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle predette circostanze attenuanti: evidenzia l'omessa valutazione sull'effettiva efficienza causale della condotta del ricorrente, peraltro assente nell'episodio di cui al capo E); per la medesima ragione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato questo fattore positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2.4 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], 2.4.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di estorsione quanto alla consapevolezza e volontà di agire e per l'omessa riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: richiama la motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto il comune motivo di doglianza sull'inquadramento giuridico della vicenda eludendo, tuttavia, il punto relativo alla assenza di qualsivoglia condotta violenta o minacciosa da parte del Pantalone che in nulla aveva contribuito o agevolato l'attività degli altri imputati, come risulta dalle stesse deposizioni delle persone offese; 2.4.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione al concorso di persone; difetto di motivazione: richiamati i presupposti del concorso di persone sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo, ribadisce la loro insussistenza nel caso di specie; 2.4.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione al concorso di persone e, in particolare, dell'extraneus; difetto o omessa motivazione: richiama le caratteristiche del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., reato proprio ma non esclusivo o di mano propria, che si distingue dal delitto di estorsione sul piano soggettivo ovvero della intenzione dell'agente di esercitare un diritto nella ragionevole convinzione della fondatezza della pretesa pur arbitrariamente fatta valere; richiama altresì la giurisprudenza in tema di concorso del terzo nella condotta del titolare del diritto; 2.4.4 ulteriore difetto e mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; difetto o omessa motivazione in relazione al risarcimento del danno per la parte civile costituita: segnala la stringatezza della motivazione con cui la Corte d'appello ed il giudice di primo grado hanno negato le attenuanti generiche tradendo in tal modo l'obbligo di fornire, anche su tale aspetto, una motivazione congrua e completa; osserva, peraltro, che il comma terzo dell'art. 62-bis cod. pen., introdotto nel 2014, non può comunque trovare applicazione ai fatti commessi in precedenza; di qui, l'ingiustizia della condanna come anche del risarcimento disposto in favore delle costituite parti civili;

4. la Procura Generale, nonostante la richiesta di trattazione orale, ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo per l'inammissibilità dei ricorsi.

6. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso, infine, le proprie conclusioni insistendo per l'inammissibilità dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado, di cui ha chiesto la liquidazione con nota spese;

7. in data 5.9.2024 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria in replica alle considerazioni svolte dalla Procura Generale e ribadendo, nell'occasione, le difese già articolate con il ricorso.

8. in data 9.9.2024 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

In via preliminare va rilevata la inammissibilità della richiesta, avanzata dalla Nobili in questa sede, di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato; si è infatti puntualmente osservato che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere sicché, quando procede la Corte di cassazione, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l'ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni (cfr., Sez. 5 - , n. 3538 del 17/12/2018, dep. 24/01/2019, Liban, Rv. 275413 - 01; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248106 - 01).2.

Sulla qualificazione giuridica della condotta 2.1 Con il primo motivo del ricorso della Nobili, il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso del Chiusano ed il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso del Pantalone, le rispettive difese avevano reiterato, in questa sede, la questione relativa all'inquadramento giuridico della vicenda che, a loro avviso, erroneamente i giudici di merito avrebbero ricondotto nel paradigma del delitto di estorsione e che, invece, avrebbe dovuto essere più correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 393 cod. pen..

La censura è manifestamente infondata.

L'imputazione elevata a carico degli odierni ricorrenti è quella di estorsione continuata in concorso perché, secondo l'imputazione, "... con più azioni esecutive ... mediante violenza e minaccia, costringevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a consegnare somme di denaro ed autovetture, così procurandosi un ingiusto profitto, con un corrispondente danno per le persone offese" in quanto "... affermando in modo pretestuoso che, in conseguenza del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] srl, precedentemente gestita da [OSCURATO:PERSONA] e ceduta dallo stesso a nuovi soci, [OSCURATO:PERSONA], che liberamente aveva assunto il ruolo di amministratrice di fatto della predetta società, aveva subito un danno ammontante alla somma di euro trentamila, e facendo forza sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni poco trasparenti che avevano condotto al fallimento, mediante ripetute intimidazioni e violenze, costringevano quest'ultimo e suo figlio ai seguenti atti dispositivi ...".

La questione dell'inquadramento giuridico della condotta ascritta agli imputati aveva formato oggetto di discussione già nel corso del giudizio di primo grado che, invero, l'aveva affrontata e risolta in termini non coerenti alle coordinate dettate dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, dalla sentenza delle SS.UU.

"Filardo" del 2020; il primo giudice aveva infatti valorizzato le modalità della condotta tenuta dagli imputati "... tale da assoggettare completamente i Panfili, piegandoli al volere degli imputati che hanno conseguito beni di valore considerevole" (cfr., così, a pag. 9 della sentenza del Tribunale di Ancona).

Più correttamente, ed in linea con i principi dettati dalle SS.UU.

"Filardo", la Corte d'appello ha invece fondato la qualificazione giuridica della condotta da ricondurre nel paradigma della estorsione sul rilievo secondo cui la Nobili non era titolare di una pretesa giuridicamente azionabile in quanto "... vantava un credito in corrispondenza delle conseguenze sfavorevoli che temeva di patire per il fatto di avere assunto la carica di testa di legno di una società in procinto di fallire" per cui "... la pretesa ... si fondava su una causa illecita, ossia traeva origine all'accettazione, a pagamento, dell'incarico di testa di legno ... utilizzata dall'effettivo titolare per eludere le conseguenze civili, tributarie e penali, in frode all'Ordinamento giuridico ..." (cfr., pagg. 7-8 della sentenza d'appello).

Le SS.UU.

"Filardo", infatti, hanno chiarito che, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume ... decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli".

Le SS.UU. hanno chiarito che, per aversi il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.

"... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ..." e che "... pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale ... poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo".

Hanno sottolineato, anzi, che "... detta verifica ... è preliminare ...

" poiché "... i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo".2.2 Le SS.UU.

"Filardo", inoltre, vagliando l'ulteriore questione della configurabilità del concorso del terzo nella condotta del titolare del diritto, hanno in effetti escluso che il delitto di cui ail'art. 393 cod. pen. sia costruito come "proprio e di mano propria" ammettendo, pertanto, che il terzo possa concorrere nel delitto proprio laddove non sia mosso da un interesse proprio ed ulteriore rispetto a quello dell'agente.

Ed è proprio in quest'ottica che, del tutto correttamente, la Corte d'appello di Ancona ha vagliato la specifica posizione del Ferri che, secondo la difesa, vantava un proprio credito nei confronti della Nobili per questa sola ragione essendo "interessato" a presenziare all'incontro con i Panfili; i giudici anconetani hanno infatti congruamente spiegato che, ferma la insussistenza di una pretesa giuridicamente azionabile da parte della Nobili, "... l'interesse del Ferri era un mero interesse di fatto trasformatosi in movente per concorrere nel delitto di estorsione nell'auspicio che la Nobili ottenesse i soldi e, con gli stessi, potesse sdebitarsi con lui" (cfr., ivi, pag. 8).

In definitiva, l'assenza di qualsivoglia "titolo" giuridicamente fondato (e, anzi, una pretesa collegata ad una condotta in frode alla legge) in capo alla Nobili, escludeva ogni possibilità di ricondurre quelle dei correi all'interno di un paradigma diverso da quello delineato dall'art. 629 cod. pen.. 2.3 II secondo motivo del ricorso del Chiusano come, più diffusamente, il primo motivo del ricorso del Ferri, propongono, invero, questioni che, in definitiva, attengono alla ricostruzione del fatto: sottolineano, infatti, che la cessione della società alla Nobili sarebbe stata dettata non già dallo stato di decozione e dall'imminente ed ineluttabile declaratoria di fallimento (alle cui conseguenze i Panfili, con il concorso della Nobili, avrebbero in tal modo inteso sottrarsi) ma ad una decisione dettata da motivi diversi (la "stanchezza" del Panfili nella gestione dell'attività) e del tutto leciti.

Sotto questo profilo, peraltro, la difesa del Ferri denunzia vizio di motivazione sulla attendibilità delle persone offese che, per l'appunto, avrebbero ascritto le ragioni dell'operazione a motivi diversi da quelli legati alle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La Corte d'appello, invero, all'esito di un completo e puntuale riscontro delle emergenze istruttorie, ha potuto rilevare che "... l'antefatto appare abbastanza chiaro" aggiungendo che la circostanza che l'azienda - contrariamente a quanto assunto dalle difese - non fosse florida e che era stato proprio la preoccupante situazione dei conti societari ad indurre i Panfili a cedere le quote, era reso evidente dal fatto che costoro avessero essi stessi retribuito la Nobili per subentrare nella titolarità della società; in altri termini, sulla scorta di un apprezzamento tipicamente "di merito" operato alla luce del complesso degli elementi acquisiti, i giudici di secondo grado hanno potuto affermare, in termini non manifestamente illogici, che proprio la stessa circostanza che il Panfili avesse "pagato" la Nobili per assumersi la titolarità della società era un elemento che finiva per "superare" le stesse considerazioni della persona offesa sul reale stato della società medesima.

3. Gli altri motivi del ricorso della Nobili.

L'unico ulteriore motivo di ricorso proposto nell'interesse della Nobili è articolato - senza alcun riferimento a taluno dei vizi tassativamente delineati nell'art. 606 cod. proc. pen. - sulla dosimetria della pena che si assume eccessiva aggiungendosi che proprio la peculiarità della vicenda (caratterizzata dall'acquisizione di una società immediatamente fallita) avrebbe giustificato il riconoscimento, in favore della ricorrente, delle circostanze attenuanti generiche come dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

Il motivo è comunque manifestamente infondato atteso che il lamentato difetto di motivazione sul punto non può essere motivo di ricorso per cassazione non avendo la difesa, né con l'atto di appello né in sede di discussione, formulato una specifica richiesta in tal senso, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei al suo accoglimento, e soltanto rispetto alla quale il giudice avrebbe avuto il dovere di confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr., sul punto, tra le altre, Sez. 3 - , n. 10085 del 21/11/2019, dep. 16/03/2020, G., Rv. 279063 - 02).

4. Gli altri motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo del ricorso del Ferri è fondato limitatamente all'omessa motivazione circa la partecipazione dell'imputato all'episodio di cui al punto E) dell'imputazione.

Con l'atto d'appello, la difesa del Ferri aveva evidenziato che l'imputato non si era reso partecipe dei fatti del 26.11.2015 che avevano portato all'arresto dei correi.

Come puntualizzato dal primo giudice (cfr., pagg. 9-10 della sentenza di primo grado), il capo di imputazione, evocando l'art. 81 cod. pen., è stato costruito, e correttamente inteso, come descrittivo di una pluralità di episodi estorsivi legati dal vincolo della continuazione sicché, in sede di quantificazione della pena, era stata individuata, per ciascuno degli imputati, quella "base" e, poi, quantificati gli aumenti per ciascun ulteriore episodio.Per quanto concerne in particolare il Ferri, la pena-base era stata individuata in anni 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa (considerando, perciò, il minimo edittale della pena detentiva prevista per la fattispecie aggravata) aumentata, per ciascun episodio ulteriore, nella misura di mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 150,00 di multa.

È perciò in questa misura - con l'eliminazione dell'aumento stabilito per il punto E) - che, con l'accoglimento del motivo di censura ed il conseguente annullamento senza rinvio (per non aver commesso il fatto), che la pena finale, di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.500 di multa va ridotta nella misura finale di anni 6, mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed euro 5.350 di multa.

Per il resto, il secondo come il terzo motivo del ricorso sono inammissibili avendo la Corte d'appello congruamente motivato, in fatto, eba sul concorso materiale del Ferri negli altri episodi i in quanto autore di atti di violenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che tentava di reagire all'aggressione in danno del padre Luigit e giudicando nel merito impercorribile, alla luce del contesto della vicenda come complessivamente ricostruita, la tesi difensiva secondo cui la vettura Ferrari gli fosse stata prestata a titolo di "amicizia" (cfr., pag. 13 della sentenza d'appello).

I giudici di secondo grado hanno inoltre congruamente ed insindacabilmente (in questa sede) motivato sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze dando rilievo, a tal fine, ai precedenti penali a carico dell'imputato (cfr., ivi, pag. 14); ed è appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01).

Altrettanto esaustiva è, nella sua sinteticità, la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pur invocata dalla difesa per cui, come è noto, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare sostanzialmente trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (cfr., tra le tante, Sez. 4 - , n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01).

5. Gli altri motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni svolte al superiore punto

2. in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, rileva il collegio che le ulteriori doglianze articolate nel primo motivo attengono a profili fattuali su cui la Corte d'appello ha motivato con puntuale riferimento alle emergenze istruttorie osservando come non potesse rilevare, ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente, che, nella prima occasione di incontro con i Panfili, egli avesse assunto un ruolo apparentemente meno violento nei confronti delle vittime "... in quanto la sua condotta, alternata ai modi più bruschi di altri, si presentava funzionale a convincere le vittime della necessità di acconsentire alle pretese, in alternativa al subire condotte più offensive" aggiungendo che "... la piena compartecipazione del Pantalone trova conferma in occasione del relativo arresto ..." (cfr., pag. 11 della sentenza di appello).

In merito al concorso del ricorrente, poi, la Corte d'appello ha congruamente valorizzato la condotta tenuta dal Pantalone nelle altre occasioni e, in particolare, la sua presenza all'episodio che ha condotto all'arresto conseguente alla consegna programmata del denaro oltre che all'avvenuta presa in consegna della vettura Jaguar (cfr., ivi).

D'altra parte va ribadito che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reatoi detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio).

Manifestamente infondato è, ancora, il quarto motivo del ricorso.

In merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte d'appello ha evocato "... i numerosissimi precedenti penali dell'imputato ... non reputandosi sufficiente la valutazione del comportamento processuale ..." (cfr., ivi, pag. 12).

Aspecifico è, infine, il rilievo concernente la ritenuta eccessività del risarcimento del danno liquidato in via equitativa dal primo giudice ed in termini condivisi dalla Corte d'appello: è sufficiente, infatti, rilevare che la censura formulata in questa sede risulta persino graficamente identica al rilievo articolato con l'atto d'appello (cfr., ivi, pag. 9) e non tiene conto in alcun modo della risposta che, sul punto, è stata fornita dai giudici di secondo grado (cfr., pag. 12 della sentenza qui in verifica).

5. L'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] importa la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, alla somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Gli stessi Nobili, Chiusano e Pantalone, in solido tra loro e con il Ferri, vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'episodio sub E), per aver commesso il fatto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Riduce la pena di un mese e giorni quindici di reclusione ed euro 150 di multa, così rideterminando la pena da eseguirsi nei confronti del Ferri in anni sei, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 5.350 di multa.

Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 12.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 15.9.2021, il Tribunale del capoluogo marchigiano aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di estorsione aggravata loro in concorso ascritto e, operato l'aumento per la continuazione tra i diversi episodi delittuosi, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.500 di multa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 6.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere; il primo giudice aveva inoltre applicato agli imputati le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e li aveva infine condannati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili che aveva liquidato in via equitativa; 2. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia che deducono: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 error in judicando: rileva che tutte le difese avevano osservato che la fattispecie criminosa addebitata non avrebbe dovuto essere quella della estorsione ma quella dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; aggiunge che la ricorrente era stata coinvolta nella vicenda solo quale prestanome della [OSCURATO:PERSONA], società dichiarata fallita, non avendo mai concorso in atti di violenza nei confronti di terzi; 2.1.2 dosimetria della pena: sottolinea l'eccessiva gravosità della pena alla luce del fatto che la ricorrente era stata coinvolta in una società poi dichiarata fallita sicché avrebbe dovuto esserle riconosciuta la attenuante di cui all'art. 62 n.2 cod. pen. o, quantomeno, le circostanze attenuanti generiche; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte d'appello ha escluso la praticabilità della diversa qualificazione giuridica del fatto ritenendo non azionabile in giudizio la pretesa fatta valere dalla Nobili a sua volta fondata su una errata ricostruzione della vicenda; osserva, infatti, che la Nobili era divenuta titolare dell'80% delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui aveva assunto la amministrazione, senza alcuna finalità elusiva sul piano civile o tributario; richiama la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] a conforto dell'erroneo giudizio reso dalla Corte d'appello circa lo stato della società che non era affatto in decozione, con la Nobili che ne avrebbe assunto la formale titolarità in termini fraudolenti e che aveva titolo per reclamare un risarcimento a causa del subitaneo fallimento della società; ribadisce la linea discretiva tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 2.2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 629 cod. pen.: ribadisce il buon diritto della Nobili ad agire in giudizio nei confronti di coloro che le avevano ceduto le quote della società con conseguente esclusione del delitto di estorsione non soltanto nei confronti di costei ma, anche, del suo compagno [OSCURATO:PERSONA], richiamando sul punto la giurisprudenza di questa Corte; 2.3 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]: 2.3.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili: rileva che solo apparentemente le due sentenze di merito integrano una "doppia conforme" poiché quella di secondo grado ha operato una diversa valutazione della narrazione delle persone offese che avrebbe imposto un rinnovato esame della loro attendibilità; rileva, infatti, che la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto coinvolgere anche la circostanza, da costui riferita, secondo cui egli avrebbe ceduto la società (che aveva crediti per 160.000 euro) per stanchezza, tanto da assumersi l'onere di pagare egli stesso un corrispettivo alla Nobili perché gli subentrasse; ricorda che già nei motivi d'appello era stata evidenziata la singolarità di una tale pattuizione che consentiva di ritenere che la Nobili avesse accettato di assumere il ruolo di "testa di legno" esponendosi a tutte le conseguenze civili e penali che sarebbero scaturite dal fallimento, poi puntualmente verificatosi; di qui, assume, il carattere certamente non pretestuoso delle richieste di costei e degli altri imputati di ridiscutere i termini dell'accordo una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento; segnala che la Corte d'appello ha in parte accolto i rilievi difensivi convenendo sulla ricostruzione dell'effettiva causale della cessione della società ma ha tuttavia mancato di rivalutare la attendibilità dei Panfili; sottolinea l'illogicità della sentenza di primo grado che, pur avendo interpretato in termini diversi l'antefatto storico della vicenda, ha comunque attribuito piena attendibilità alle persone offese in relazione alle richieste violente e minacciose asseritamente subite; aggiunge che ulteriore profilo di illogicità era ravvisabile nella ricostruzione del tenore degli incontri tra le persone offese e gli imputati; 2.3.2 erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 110, 629 cod. pen. e mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato quanto al concorso dell'imputato nel delitto di estorsione: segnala che il concorso dell'imputato era stato affermato sul rilievo della sua partecipazione materiale alla condotta senza indagare sull'elemento soggettivo e, pertanto, sulla sua consapevolezza della natura illecita della pretesa fatta valere nell'interesse della Nobili; evidenzia che con l'atto di appello la difesa aveva fatto presente come il Ferri vantasse un credito nei confronti della Nobili e che per tale ragione era stato invitato a presenziare all'incontro onde constatare le ragioni della sua creditrice e non certo per intimidire le persone offese; sottolinea a tal proposito, il carattere elusivo della motivazione resa dalla Corte d'appello sul rilievo difensivo; aggiunge, ancora, che, avendo le due sentenze di merito aderito alla ricostruzione del PM che aveva contestato plurimi fatti di estorsione, la Corte avrebbe dovuto specificamente motivare sulla partecipazione del Ferri all'episodio di cui al capo E) cui egli era rimasto pacificamente estraneo; 2.3.3 erronea applicazione degli artt. 62-bis, 114 cod. pen., mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle predette circostanze attenuanti: evidenzia l'omessa valutazione sull'effettiva efficienza causale della condotta del ricorrente, peraltro assente nell'episodio di cui al capo E); per la medesima ragione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato questo fattore positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2.4 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], 2.4.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di estorsione quanto alla consapevolezza e volontà di agire e per l'omessa riqualificazione del fatto nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: richiama la motivazione con cui la Corte d'appello ha respinto il comune motivo di doglianza sull'inquadramento giuridico della vicenda eludendo, tuttavia, il punto relativo alla assenza di qualsivoglia condotta violenta o minacciosa da parte del Pantalone che in nulla aveva contribuito o agevolato l'attività degli altri imputati, come risulta dalle stesse deposizioni delle persone offese; 2.4.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione al concorso di persone; difetto di motivazione: richiamati i presupposti del concorso di persone sia sul piano oggettivo che sul piano soggettivo, ribadisce la loro insussistenza nel caso di specie; 2.4.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione al concorso di persone e, in particolare, dell'extraneus; difetto o omessa motivazione: richiama le caratteristiche del delitto di cui all'art. 393 cod. pen., reato proprio ma non esclusivo o di mano propria, che si distingue dal delitto di estorsione sul piano soggettivo ovvero della intenzione dell'agente di esercitare un diritto nella ragionevole convinzione della fondatezza della pretesa pur arbitrariamente fatta valere; richiama altresì la giurisprudenza in tema di concorso del terzo nella condotta del titolare del diritto; 2.4.4 ulteriore difetto e mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; difetto o omessa motivazione in relazione al risarcimento del danno per la parte civile costituita: segnala la stringatezza della motivazione con cui la Corte d'appello ed il giudice di primo grado hanno negato le attenuanti generiche tradendo in tal modo l'obbligo di fornire, anche su tale aspetto, una motivazione congrua e completa; osserva, peraltro, che il comma terzo dell'art. 62-bis cod. pen., introdotto nel 2014, non può comunque trovare applicazione ai fatti commessi in precedenza; di qui, l'ingiustizia della condanna come anche del risarcimento disposto in favore delle costituite parti civili; 4. la Procura Generale, nonostante la richiesta di trattazione orale, ha trasmesso le proprie conclusioni insistendo per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. la difesa della costituita parte civile ha trasmesso, infine, le proprie conclusioni insistendo per l'inammissibilità dei ricorsi e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del grado, di cui ha chiesto la liquidazione con nota spese; 7. in data 5.9.2024 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria in replica alle considerazioni svolte dalla Procura Generale e ribadendo, nell'occasione, le difese già articolate con il ricorso. 8. in data 9.9.2024 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a questa Corte di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In via preliminare va rilevata la inammissibilità della richiesta, avanzata dalla Nobili in questa sede, di essere ammessa al Patrocinio a spese dello Stato; si è infatti puntualmente osservato che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere sicché, quando procede la Corte di cassazione, l'istanza deve essere presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l'ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni (cfr., Sez. 5 - , n. 3538 del 17/12/2018, dep. 24/01/2019, Liban, Rv. 275413 - 01; Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248106 - 01).2. Sulla qualificazione giuridica della condotta 2.1 Con il primo motivo del ricorso della Nobili, il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso del Chiusano ed il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso del Pantalone, le rispettive difese avevano reiterato, in questa sede, la questione relativa all'inquadramento giuridico della vicenda che, a loro avviso, erroneamente i giudici di merito avrebbero ricondotto nel paradigma del delitto di estorsione e che, invece, avrebbe dovuto essere più correttamente sussunta nella fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 393 cod. pen.. La censura è manifestamente infondata. L'imputazione elevata a carico degli odierni ricorrenti è quella di estorsione continuata in concorso perché, secondo l'imputazione, "... con più azioni esecutive ... mediante violenza e minaccia, costringevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a consegnare somme di denaro ed autovetture, così procurandosi un ingiusto profitto, con un corrispondente danno per le persone offese" in quanto "... affermando in modo pretestuoso che, in conseguenza del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] srl, precedentemente gestita da [OSCURATO:PERSONA] e ceduta dallo stesso a nuovi soci, [OSCURATO:PERSONA], che liberamente aveva assunto il ruolo di amministratrice di fatto della predetta società, aveva subito un danno ammontante alla somma di euro trentamila, e facendo forza sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni poco trasparenti che avevano condotto al fallimento, mediante ripetute intimidazioni e violenze, costringevano quest'ultimo e suo figlio ai seguenti atti dispositivi ...". La questione dell'inquadramento giuridico della condotta ascritta agli imputati aveva formato oggetto di discussione già nel corso del giudizio di primo grado che, invero, l'aveva affrontata e risolta in termini non coerenti alle coordinate dettate dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, dalla sentenza delle SS.UU. "Filardo" del 2020; il primo giudice aveva infatti valorizzato le modalità della condotta tenuta dagli imputati "... tale da assoggettare completamente i Panfili, piegandoli al volere degli imputati che hanno conseguito beni di valore considerevole" (cfr., così, a pag. 9 della sentenza del Tribunale di Ancona). Più correttamente, ed in linea con i principi dettati dalle SS.UU. "Filardo", la Corte d'appello ha invece fondato la qualificazione giuridica della condotta da ricondurre nel paradigma della estorsione sul rilievo secondo cui la Nobili non era titolare di una pretesa giuridicamente azionabile in quanto "... vantava un credito in corrispondenza delle conseguenze sfavorevoli che temeva di patire per il fatto di avere assunto la carica di testa di legno di una società in procinto di fallire" per cui "... la pretesa ... si fondava su una causa illecita, ossia traeva origine all'accettazione, a pagamento, dell'incarico di testa di legno ... utilizzata dall'effettivo titolare per eludere le conseguenze civili, tributarie e penali, in frode all'Ordinamento giuridico ..." (cfr., pagg. 7-8 della sentenza d'appello). Le SS.UU. "Filardo", infatti, hanno chiarito che, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume ... decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli". Le SS.UU. hanno chiarito che, per aversi il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. "... la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ..." e che "... pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale ... poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo". Hanno sottolineato, anzi, che "... detta verifica ... è preliminare ... " poiché "... i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare - deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo".2.2 Le SS.UU. "Filardo", inoltre, vagliando l'ulteriore questione della configurabilità del concorso del terzo nella condotta del titolare del diritto, hanno in effetti escluso che il delitto di cui ail'art. 393 cod. pen. sia costruito come "proprio e di mano propria" ammettendo, pertanto, che il terzo possa concorrere nel delitto proprio laddove non sia mosso da un interesse proprio ed ulteriore rispetto a quello dell'agente. Ed è proprio in quest'ottica che, del tutto correttamente, la Corte d'appello di Ancona ha vagliato la specifica posizione del Ferri che, secondo la difesa, vantava un proprio credito nei confronti della Nobili per questa sola ragione essendo "interessato" a presenziare all'incontro con i Panfili; i giudici anconetani hanno infatti congruamente spiegato che, ferma la insussistenza di una pretesa giuridicamente azionabile da parte della Nobili, "... l'interesse del Ferri era un mero interesse di fatto trasformatosi in movente per concorrere nel delitto di estorsione nell'auspicio che la Nobili ottenesse i soldi e, con gli stessi, potesse sdebitarsi con lui" (cfr., ivi, pag. 8). In definitiva, l'assenza di qualsivoglia "titolo" giuridicamente fondato (e, anzi, una pretesa collegata ad una condotta in frode alla legge) in capo alla Nobili, escludeva ogni possibilità di ricondurre quelle dei correi all'interno di un paradigma diverso da quello delineato dall'art. 629 cod. pen.. 2.3 II secondo motivo del ricorso del Chiusano come, più diffusamente, il primo motivo del ricorso del Ferri, propongono, invero, questioni che, in definitiva, attengono alla ricostruzione del fatto: sottolineano, infatti, che la cessione della società alla Nobili sarebbe stata dettata non già dallo stato di decozione e dall'imminente ed ineluttabile declaratoria di fallimento (alle cui conseguenze i Panfili, con il concorso della Nobili, avrebbero in tal modo inteso sottrarsi) ma ad una decisione dettata da motivi diversi (la "stanchezza" del Panfili nella gestione dell'attività) e del tutto leciti. Sotto questo profilo, peraltro, la difesa del Ferri denunzia vizio di motivazione sulla attendibilità delle persone offese che, per l'appunto, avrebbero ascritto le ragioni dell'operazione a motivi diversi da quelli legati alle condizioni economiche e patrimoniali della società. La Corte d'appello, invero, all'esito di un completo e puntuale riscontro delle emergenze istruttorie, ha potuto rilevare che "... l'antefatto appare abbastanza chiaro" aggiungendo che la circostanza che l'azienda - contrariamente a quanto assunto dalle difese - non fosse florida e che era stato proprio la preoccupante situazione dei conti societari ad indurre i Panfili a cedere le quote, era reso evidente dal fatto che costoro avessero essi stessi retribuito la Nobili per subentrare nella titolarità della società; in altri termini, sulla scorta di un apprezzamento tipicamente "di merito" operato alla luce del complesso degli elementi acquisiti, i giudici di secondo grado hanno potuto affermare, in termini non manifestamente illogici, che proprio la stessa circostanza che il Panfili avesse "pagato" la Nobili per assumersi la titolarità della società era un elemento che finiva per "superare" le stesse considerazioni della persona offesa sul reale stato della società medesima. 3. Gli altri motivi del ricorso della Nobili. L'unico ulteriore motivo di ricorso proposto nell'interesse della Nobili è articolato - senza alcun riferimento a taluno dei vizi tassativamente delineati nell'art. 606 cod. proc. pen. - sulla dosimetria della pena che si assume eccessiva aggiungendosi che proprio la peculiarità della vicenda (caratterizzata dall'acquisizione di una società immediatamente fallita) avrebbe giustificato il riconoscimento, in favore della ricorrente, delle circostanze attenuanti generiche come dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. Il motivo è comunque manifestamente infondato atteso che il lamentato difetto di motivazione sul punto non può essere motivo di ricorso per cassazione non avendo la difesa, né con l'atto di appello né in sede di discussione, formulato una specifica richiesta in tal senso, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei al suo accoglimento, e soltanto rispetto alla quale il giudice avrebbe avuto il dovere di confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (cfr., sul punto, tra le altre, Sez. 3 - , n. 10085 del 21/11/2019, dep. 16/03/2020, G., Rv. 279063 - 02). 4. Gli altri motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo del ricorso del Ferri è fondato limitatamente all'omessa motivazione circa la partecipazione dell'imputato all'episodio di cui al punto E) dell'imputazione. Con l'atto d'appello, la difesa del Ferri aveva evidenziato che l'imputato non si era reso partecipe dei fatti del 26.11.2015 che avevano portato all'arresto dei correi. Come puntualizzato dal primo giudice (cfr., pagg. 9-10 della sentenza di primo grado), il capo di imputazione, evocando l'art. 81 cod. pen., è stato costruito, e correttamente inteso, come descrittivo di una pluralità di episodi estorsivi legati dal vincolo della continuazione sicché, in sede di quantificazione della pena, era stata individuata, per ciascuno degli imputati, quella "base" e, poi, quantificati gli aumenti per ciascun ulteriore episodio.Per quanto concerne in particolare il Ferri, la pena-base era stata individuata in anni 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa (considerando, perciò, il minimo edittale della pena detentiva prevista per la fattispecie aggravata) aumentata, per ciascun episodio ulteriore, nella misura di mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed euro 150,00 di multa. È perciò in questa misura - con l'eliminazione dell'aumento stabilito per il punto E) - che, con l'accoglimento del motivo di censura ed il conseguente annullamento senza rinvio (per non aver commesso il fatto), che la pena finale, di anni 6 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.500 di multa va ridotta nella misura finale di anni 6, mesi 4 e giorni 15 di reclusione ed euro 5.350 di multa. Per il resto, il secondo come il terzo motivo del ricorso sono inammissibili avendo la Corte d'appello congruamente motivato, in fatto, eba sul concorso materiale del Ferri negli altri episodi i in quanto autore di atti di violenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che tentava di reagire all'aggressione in danno del padre Luigit e giudicando nel merito impercorribile, alla luce del contesto della vicenda come complessivamente ricostruita, la tesi difensiva secondo cui la vettura Ferrari gli fosse stata prestata a titolo di "amicizia" (cfr., pag. 13 della sentenza d'appello). I giudici di secondo grado hanno inoltre congruamente ed insindacabilmente (in questa sede) motivato sulle ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze dando rilievo, a tal fine, ai precedenti penali a carico dell'imputato (cfr., ivi, pag. 14); ed è appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 2; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 3; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01). Altrettanto esaustiva è, nella sua sinteticità, la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pur invocata dalla difesa per cui, come è noto, non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare sostanzialmente trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (cfr., tra le tante, Sez. 4 - , n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01). 5. Gli altri motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni svolte al superiore punto 2. in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, rileva il collegio che le ulteriori doglianze articolate nel primo motivo attengono a profili fattuali su cui la Corte d'appello ha motivato con puntuale riferimento alle emergenze istruttorie osservando come non potesse rilevare, ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente, che, nella prima occasione di incontro con i Panfili, egli avesse assunto un ruolo apparentemente meno violento nei confronti delle vittime "... in quanto la sua condotta, alternata ai modi più bruschi di altri, si presentava funzionale a convincere le vittime della necessità di acconsentire alle pretese, in alternativa al subire condotte più offensive" aggiungendo che "... la piena compartecipazione del Pantalone trova conferma in occasione del relativo arresto ..." (cfr., pag. 11 della sentenza di appello). In merito al concorso del ricorrente, poi, la Corte d'appello ha congruamente valorizzato la condotta tenuta dal Pantalone nelle altre occasioni e, in particolare, la sua presenza all'episodio che ha condotto all'arresto conseguente alla consegna programmata del denaro oltre che all'avvenuta presa in consegna della vettura Jaguar (cfr., ivi). D'altra parte va ribadito che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reatoi detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio). Manifestamente infondato è, ancora, il quarto motivo del ricorso. In merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, la Corte d'appello ha evocato "... i numerosissimi precedenti penali dell'imputato ... non reputandosi sufficiente la valutazione del comportamento processuale ..." (cfr., ivi, pag. 12). Aspecifico è, infine, il rilievo concernente la ritenuta eccessività del risarcimento del danno liquidato in via equitativa dal primo giudice ed in termini condivisi dalla Corte d'appello: è sufficiente, infatti, rilevare che la censura formulata in questa sede risulta persino graficamente identica al rilievo articolato con l'atto d'appello (cfr., ivi, pag. 9) e non tiene conto in alcun modo della risposta che, sul punto, è stata fornita dai giudici di secondo grado (cfr., pag. 12 della sentenza qui in verifica). 5. L'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] importa la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, alla somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. Gli stessi Nobili, Chiusano e Pantalone, in solido tra loro e con il Ferri, vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'episodio sub E), per aver commesso il fatto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Riduce la pena di un mese e giorni quindici di reclusione ed euro 150 di multa, così rideterminando la pena da eseguirsi nei confronti del Ferri in anni sei, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 5.350 di multa. Dichiara inammissibili gli ulteriori ricorsi e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favo
Sentenza Cassazione n. 36180/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris