CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1974
Cassazione n. 38079/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/05/1974 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato e condannato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 133,34 di multa. Rilevato che la difesa si duole del trattamento sanzionatorio irrogato, lamentando manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della entità della pena. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza le ragioni giustificatrici della entità della riduzione apportata per il tentativo (cfr. pag. 2 della sentenza in cui si evidenzia la gravità del fatto per la notevole quantità di beni oggetto di azione predatoria, la rottura delle confezioni, le modalità di occultamento della merce). Considerato che la motivazione espressa soddisfa i criteri ermeneuti stabiliti in questa sede, essendo rimesso all'apprezzamento del giudice la determinazione della misura della pena entro i limiti edittali; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]