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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 14931/2026

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del 11/07/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza in preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzionedi giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal Pubblico ministero, harevocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 maggio 2024, divenutairrevocabile il 31 ottobre 2024.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, dopo aver esaminato detta sentenza, ha osservato che ilcondannato aveva già fruito del medesimo beneficio con sentenza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 febbraio 2020,irrevocabile il 22 febbraio 2020, e che la pena complessiva superava il limite biennale di cuiall’art. 163 cod. pen.Ha, quindi proceduto alla corrispondente revoca, sulla base del combinato dispostodegli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., nonché del principioespresso da Cass. Sez.

U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo (Rv. 264381), che haespressamente richiamato.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendonel'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 666 e 674 cod.proc. pen., 163 e 164 cod. pen. e il correlato vizio di motivazioneEvidenzia il ricorrente che la lettura del provvedimento di cognizione data dal giudicedell'esecuzione, al fine di inferire la mancata conoscenza da parte del giudice di merito dicause ostative alla revoca in executivis della sospensione condizionale concessa inviolazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sarebbe stata erronea, poiché la relativacircostanza sarebbe stata dedotta dalla mera lettura del provvedimento di merito, nonindicante la precedente condanna.L’affermazione, pertanto, secondo la quale all’epoca della pronuncia della secondasentenza la causa ostativa alla concessione del beneficio non fosse conosciuta dal Giudicedi merito, riposerebbe su un dato errato e sarebbe avvenuta in violazione del principioespresso dalle Sezioni Unite Longo, che impone al giudice dell’esecuzione l’acquisizionedel fascicolo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta in data 25 novembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni che si vanno a esporre di seguito.1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudicedell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di causeostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice dellacognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica alriguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez.

U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv.264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832).Non appare superfluo precisare che l'orientamento qui riaffermato opera un esplicitoriferimento, quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, nonalla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, comedocumentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione,investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale dellaesecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertarese i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizioneall'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare,anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi,provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudiziodeciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (cosìCass.

Sez.

U, n. 37345 del 2015, cit.).2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel caso in esame, per sorreggere la disposta revoca –senza specificare se avesse acquisito o no il fascicolo del [OSCURATO:PERSONA] di merito – ha fattoriferimento a un certificato del casellario «privo di iscrizioni» che ha indicato essere«versato agli atti del procedimento di primo grado».3.

Il ragionamento esternato sull'argomento dal giudice dell'esecuzione si espone alrilievo critico svolto dal ricorrente.Ciò perché l’affermazione secondo cui il giudice della cognizione,quando haconcesso, contra ius, la sospensione condizionale della pena, non era a conoscenza dellacausa ostativa determinata dalla pregressa concessione del beneficio, risulta formulata nelprovvedimento impugnato in modo logicamente inadeguato, non essendo chiaro su qualibasi di conoscenza fattuale il giudice dell'esecuzione abbia potuto accertare la circostanza,non avendo egli dato atto di avere richiamato (come era suo compito) il fascicolo dellacognizione.4.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perun nuovo giudizio, nel rispetto del principio suindicato.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 11/07/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza in preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzionedi giudice dell'esecuzione, decidendo sulla richiesta formulata dal Pubblico ministero, harevocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 maggio 2024, divenutairrevocabile il 31 ottobre 2024.[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, dopo aver esaminato detta sentenza, ha osservato che ilcondannato aveva già fruito del medesimo beneficio con sentenza del giudice per leindagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 6 febbraio 2020,irrevocabile il 22 febbraio 2020, e che la pena complessiva superava il limite biennale di cuiall’art. 163 cod. pen.Ha, quindi proceduto alla corrispondente revoca, sulla base del combinato dispostodegli artt. 168, terzo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., nonché del principioespresso da Cass. Sez. U 23 aprile 2015, n. 37345, Longo (Rv. 264381), che haespressamente richiamato.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendonel'annullamento per un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 666 e 674 cod.proc. pen., 163 e 164 cod. pen. e il correlato vizio di motivazioneEvidenzia il ricorrente che la lettura del provvedimento di cognizione data dal giudicedell'esecuzione, al fine di inferire la mancata conoscenza da parte del giudice di merito dicause ostative alla revoca in executivis della sospensione condizionale concessa inviolazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., sarebbe stata erronea, poiché la relativacircostanza sarebbe stata dedotta dalla mera lettura del provvedimento di merito, nonindicante la precedente condanna.L’affermazione, pertanto, secondo la quale all’epoca della pronuncia della secondasentenza la causa ostativa alla concessione del beneficio non fosse conosciuta dal Giudicedi merito, riposerebbe su un dato errato e sarebbe avvenuta in violazione del principioespresso dalle Sezioni Unite Longo, che impone al giudice dell’esecuzione l’acquisizionedel fascicolo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta in data 25 novembre 2025, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni che si vanno a esporre di seguito.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudicedell'esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione condizionale della penaconcesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di causeostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice dellacognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica alriguardo, il fascicolo del giudizio (Cass. Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, Longo, Rv.264381; Sez. 5, n. 23133 del 9/7/2020, Bordonaro, Rv. 279906; Sez. 1, n. 19457 del16/1/2018, Signoretto, Rv. 272832).Non appare superfluo precisare che l'orientamento qui riaffermato opera un esplicitoriferimento, quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca, nonalla mera astratta conoscibilità della causa ostativa, bensì alla conoscenza concreta, comedocumentalmente risultante dagli atti: si è, invero, precisato che il giudice dell'esecuzione,investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi degli artt. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 168, quarto comma, cod. pen., della sospensione condizionale dellaesecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertarese i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizioneall'atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare,anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi,provvedere all'acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudiziodeciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (cosìCass. Sez. U, n. 37345 del 2015, cit.).2. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel caso in esame, per sorreggere la disposta revoca –senza specificare se avesse acquisito o no il fascicolo del [OSCURATO:PERSONA] di merito – ha fattoriferimento a un certificato del casellario «privo di iscrizioni» che ha indicato essere«versato agli atti del procedimento di primo grado».3. Il ragionamento esternato sull'argomento dal giudice dell'esecuzione si espone alrilievo critico svolto dal ricorrente.Ciò perché l’affermazione secondo cui il giudice della cognizione,quando haconcesso, contra ius, la sospensione condizionale della pena, non era a conoscenza dellacausa ostativa determinata dalla pregressa concessione del beneficio, risulta formulata nelprovvedimento impugnato in modo logicamente inadeguato, non essendo chiaro su qualibasi di conoscenza fattuale il giudice dell'esecuzione abbia potuto accertare la circostanza,non avendo egli dato atto di avere richiamato (come era suo compito) il fascicolo dellacognizione.4. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perun nuovo giudizio, nel rispetto del principio suindicato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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