CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 1955
Cassazione n. 37094/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (IS), il 02/11/1955, avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso emessa in data 12/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; udito il difensore della parte civile, avv.tp [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Campobasso in data 04/01/2021 - con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato di lesioni semplici a lui ascritto, in danno di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello della parte civile - condannava il Ricciuti al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data 14/12/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stato ribaltato il giudizio assolutorio, basato sulla inattendibilità della persona offesa, ritenuta attendibile dalla sentenza impugnata, senza aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa motivazione della sentenza sui documenti prodotti nel corso del giudizio, deponenti per una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La sentenza impugnata è giunta all'affermazione di penale responsabilità del Ricciuti sulla base di una chiara e precisa valutazione di attendibilità della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, il primo giudice aveva ritenuto soggettivamente non attendibile. Ne discende, quindi, che la diversa valutazione della prova dichiarativa da parte del giudice di appello avrebbe reso, indiscutibilmente, necessaria la preventiva rinnovazione della stessa, come peraltro affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in tema di impugnazione ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che, all'esito, provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 08/06/2022 Il Consigliere e