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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17544/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economiae delle Finanze che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza assunta in data 17dicembre 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzioneavanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratorespeciale, in relazione alla detenzione in carcere da questi sofferta dal 9 luglio2018 al 7 ottobre 2022 allorquando la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], inriforma della decisione del Tribunale della stessa città, lo aveva assolto dallacontestazione associativa di avere partecipato unitamente al familiare GrassoGiovanni ad una organizzazione camorristica nel territorio di Rosarno, mentreconfermava la condanna in relazione ad uno specifico episodio concernente learmi (capo 23 per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparonell’interesse del suddetto [OSCURATO:PERSONA]), da cui conseguiva una condanna adanni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, divenuta irrevocabile.2.

Il giudice della riparazione ha riconosciuto la condizione ostativa dellacolpa grave, che avrebbe costituito causa della detenzione, consistita in condotteextraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppure dal giudicedell’assoluzione, che emergevano in particolare dalle relazioni e dallefrequentazioni intrattenute con alcuni componenti del sodalizio criminoso‘ndranghetista (desunte da intercettazioni ambientali e video riprese) e inparticolare con il parente [OSCURATO:PERSONA], del quale conosceva la caraturacriminale e l’appartenenza al sodalizio operante in Rosarno, cui palesavasubordinazione e offriva disponibilità a intraprese criminali (soprattutto inrelazione all’occultamento e al recupero di armi da sparo), culminate conl’episodio del 10 gennaio 2018 in cui il ricorrente si offriva di recuperare un’armae di consegnarla al parente che aveva inteso non esporsi in prima persona.

Intale prospettiva il giudice della riparazione evidenziava che il giudicedell’assoluzione, pur avendo escluso la strutturata partecipazione del ricorrenteal sodalizio, poneva in rilievo gli aspetti di contiguità con il congiunto chetravalicavano l’ambito familiare e che lo ponevano in una posizione di soggezionee di franca disponibilità a realizzare attività illecite.

Assume il giudice distrettualeche tale contiguità, in uno con le frequentazioni con alcuni dei partecipiall’associazione, avevano fornito l’apparenza di una esplicita e concreta adesionedel ricorrente all’organizzazione criminale, così da contribuire a ingenerarel’erroneo convincimento di una sua adesione al sodalizio e alla partecipazione adalcune specifiche ipotesi di reato nel settore delle armi, così da determinarel’adozione e il mantenimento della misura cautelare.3.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione dilegge, in relazione agli artt.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione conriferimento al riconoscimento della colpa grave ostativa alla riparazione.Assume la difesa del ricorrente che i profili di colpa, riconosciuti dal giudicedella riparazione, non solo erano stati contrastati dalla difesa del ricorrentenell’ambito del giudizio assolutorio ma erano stati estrapolati nella motivazionedell’ordinanza impugnata in termini del tutto distonici rispetto alle considerazioniespresse dal giudice dell’assoluzione in relazione al delitto associativo, laddove ilprovvedimento impugnato era incorso in una inammissibile rivalutazione delpatrimonio indiziario la cui valenza probatoria era stata esclusa in sede dicognizione.In particolare, le circostanze addotte dal giudice della riparazione risultavanoprive di rilievo sinergico ai fini dell’adozione della misura, trattandosi di elementispuri, del tutto decontestualizzati che, a parte l’episodio concernente le armi incui il ricorrente aveva operato nell’interesse esclusivo del parente, nessun rilievoavevano avuto nell’ingenerare la falsa apparenza di una gravità indiziaria conriferimento al delitto associativo, il quale era stato escluso sulla base dello stessocompendio indiziario che aveva portato all’adozione della misura, in quanto daglistessi esiti intercettivi era risultata la totale estraneità dell’indagato al contestoassociativo di cui in imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacatodel giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitatoalla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenutoad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invecenelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivareadeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenzae la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, S.U., 28 novembre2013, n. 51779, Nicosia).2.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione perl’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante"e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale [cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/02/2014, Rv.259082].2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementiprobatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non siastata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si èfondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano statidichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzatinella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez.4, n.41396 del 15.9.2016,Piccolo, Rv.268238).3.

Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a taliprincipi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla partericorrente.

Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provvedutoa valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cuiall’art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condottatenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto investigativo che ha originato l’adozione delprovvedimento restrittivo in sede di indagini preliminari, considerando la portatagravemente colposa dell’accertato mantenimento di relazioni e frequentazioniambigue con il cugino [OSCURATO:PERSONA], appartenente all’omonima famigliacamorristica operante in Rosarno, serbando un contegno, delineato nelleintercettazioni ambientali, che appariva di palese contiguità e di franca adesionealla progettualità criminosa evocata dal parente il quale, da parte sua,prospettava al ricorrente la necessità di difendersi con le armi dalle rivendicazionidelle famiglie avversarie così che questi si era prodigato per assecondarne leillecite richieste.4.

Se è vero che i collegamenti con [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità a questiofferta in più occasioni nella movimentazione di armi, nella consapevolezza diuna faida in corso tra famiglie rivali, fatti culminati nella condanna irrevocabiledel ricorrente per il capo 23) della rubrica, in relazione al quale era stato operatoil fermo e disposta la custodia, non sono stati riconosciuti idonei a integrare ilreato di partecipazione all’associazione criminosa a carico di [OSCURATO:PERSONA] inassenza della prova di un consapevole e stabile inserimento nel sodalizio, glistessi risultano essere stati correttamente valorizzati dal giudice della riparazioneper ravvisare un addebito di colpa grave in capo al ricorrente, in ragione dellacontiguità manifestata al sodalizio criminoso a fronte delle relazioni privilegiateintrattenute con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto stabilmente inseritonell’organizzazione e della disponibilità a questi manifestata di rendersi partecipedi intraprese criminali, come risulta dalla condanna per i fatti in materia di armi.4.1.

Sotto un primo profilo va evidenziato come la misura cautelare sia statadisposta anche in relazione alla contestazione concernente le armi (capo 23), dacui è seguita pronuncia irrevocabile di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a una pena detentivapari a un anno di reclusione; con riferimento alla detenzione sofferta per taletitolo, pertanto, non ricorrono i presupposti per la riparazione, in quanto lastessa può essere riconosciuta solo in relazione a ipotesi di reato rispetto allequali è intervenuta una sentenza assolutoria, ai sensi dell’art.314, comma 1 cod.proc. pen.4.2.

Quanto alla contestazione del reato associativo, in relazione al quale èstata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione e per la quale è statasofferta una custodia cautelare di oltre quattro anni, che soverchia la misuradella pena complessivamente determinata per l’altro titolo cautelare (capo 23),con motivazione logica il giudice distrettuale ha ravvisato una ipotesi di colpagrave, laddove il comportamento ostativo del richiedente può essere integratoanche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, purconsapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv.249237; n. 37528 del 24 giugno 2008, Rv. 241218; n.4113 del 13/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv.280391).4.3.

A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalladifesa del ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiusta detenzione, edi effettività della tutela riparatoria, la circostanza che al ricorrente sianocontestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dal giudicedell’assoluzione per escludere la sua responsabilità in relazione al reatoassociativo.

Invero, la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindiil fatto preclusivo al riconoscimento dell’indennizzo, può infatti consistere nelfatto già esaminato dal giudice penale dell’assoluzione e da questi ritenutapenalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudicedella riparazione (S.U., n.32383 del 27 maggio 2010, D’Ambrosio).Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l’imputazione ascritta,ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell’assoluzione, può giustificarel’esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili diinescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimoSez.4, n.34438 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo casopersonali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative),soprattutto allorquando, come nella specie, le determinazioni del giudicedell’assoluzione si fondino sull’ermeneusi dell’oltre ogni ragionevole dubbio, chelascia pertanto spazio ad un diverso criterio inferenziale da parte del giudicedella riparazione. .5.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese in favore del Ministeroresistente le cui argomentazioni non hanno offerto alcun utile contributo alladefinizione del giudizio (Sez. 4, n.13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese al Ministero resistente[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Ministero dell'Economiae delle Finanze che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità, ovvero il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza assunta in data 17dicembre 2025, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzioneavanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratorespeciale, in relazione alla detenzione in carcere da questi sofferta dal 9 luglio2018 al 7 ottobre 2022 allorquando la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], inriforma della decisione del Tribunale della stessa città, lo aveva assolto dallacontestazione associativa di avere partecipato unitamente al familiare GrassoGiovanni ad una organizzazione camorristica nel territorio di Rosarno, mentreconfermava la condanna in relazione ad uno specifico episodio concernente learmi (capo 23 per detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparonell’interesse del suddetto [OSCURATO:PERSONA]), da cui conseguiva una condanna adanni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, divenuta irrevocabile.2. Il giudice della riparazione ha riconosciuto la condizione ostativa dellacolpa grave, che avrebbe costituito causa della detenzione, consistita in condotteextraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppure dal giudicedell’assoluzione, che emergevano in particolare dalle relazioni e dallefrequentazioni intrattenute con alcuni componenti del sodalizio criminoso‘ndranghetista (desunte da intercettazioni ambientali e video riprese) e inparticolare con il parente [OSCURATO:PERSONA], del quale conosceva la caraturacriminale e l’appartenenza al sodalizio operante in Rosarno, cui palesavasubordinazione e offriva disponibilità a intraprese criminali (soprattutto inrelazione all’occultamento e al recupero di armi da sparo), culminate conl’episodio del 10 gennaio 2018 in cui il ricorrente si offriva di recuperare un’armae di consegnarla al parente che aveva inteso non esporsi in prima persona. Intale prospettiva il giudice della riparazione evidenziava che il giudicedell’assoluzione, pur avendo escluso la strutturata partecipazione del ricorrenteal sodalizio, poneva in rilievo gli aspetti di contiguità con il congiunto chetravalicavano l’ambito familiare e che lo ponevano in una posizione di soggezionee di franca disponibilità a realizzare attività illecite. Assume il giudice distrettualeche tale contiguità, in uno con le frequentazioni con alcuni dei partecipiall’associazione, avevano fornito l’apparenza di una esplicita e concreta adesionedel ricorrente all’organizzazione criminale, così da contribuire a ingenerarel’erroneo convincimento di una sua adesione al sodalizio e alla partecipazione adalcune specifiche ipotesi di reato nel settore delle armi, così da determinarel’adozione e il mantenimento della misura cautelare.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, amezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] ilquale ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale assume violazione dilegge, in relazione agli artt.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione conriferimento al riconoscimento della colpa grave ostativa alla riparazione.Assume la difesa del ricorrente che i profili di colpa, riconosciuti dal giudicedella riparazione, non solo erano stati contrastati dalla difesa del ricorrentenell’ambito del giudizio assolutorio ma erano stati estrapolati nella motivazionedell’ordinanza impugnata in termini del tutto distonici rispetto alle considerazioniespresse dal giudice dell’assoluzione in relazione al delitto associativo, laddove ilprovvedimento impugnato era incorso in una inammissibile rivalutazione delpatrimonio indiziario la cui valenza probatoria era stata esclusa in sede dicognizione.In particolare, le circostanze addotte dal giudice della riparazione risultavanoprive di rilievo sinergico ai fini dell’adozione della misura, trattandosi di elementispuri, del tutto decontestualizzati che, a parte l’episodio concernente le armi incui il ricorrente aveva operato nell’interesse esclusivo del parente, nessun rilievoavevano avuto nell’ingenerare la falsa apparenza di una gravità indiziaria conriferimento al delitto associativo, il quale era stato escluso sulla base dello stessocompendio indiziario che aveva portato all’adozione della misura, in quanto daglistessi esiti intercettivi era risultata la totale estraneità dell’indagato al contestoassociativo di cui in imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacatodel giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitatoalla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenutoad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invecenelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivareadeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenzae la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, S.U., 28 novembre2013, n. 51779, Nicosia).2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione perl’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbiaconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante"e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato,ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dierrore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità comeillecito penale [cfr. Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/02/2014, Rv.259082].2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementiprobatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non siastata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si èfondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano statidichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzatinella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez.4, n.41396 del 15.9.2016,Piccolo, Rv.268238).3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a taliprincipi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla partericorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provvedutoa valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cuiall’art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condottatenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel contesto investigativo che ha originato l’adozione delprovvedimento restrittivo in sede di indagini preliminari, considerando la portatagravemente colposa dell’accertato mantenimento di relazioni e frequentazioniambigue con il cugino [OSCURATO:PERSONA], appartenente all’omonima famigliacamorristica operante in Rosarno, serbando un contegno, delineato nelleintercettazioni ambientali, che appariva di palese contiguità e di franca adesionealla progettualità criminosa evocata dal parente il quale, da parte sua,prospettava al ricorrente la necessità di difendersi con le armi dalle rivendicazionidelle famiglie avversarie così che questi si era prodigato per assecondarne leillecite richieste.4. Se è vero che i collegamenti con [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità a questiofferta in più occasioni nella movimentazione di armi, nella consapevolezza diuna faida in corso tra famiglie rivali, fatti culminati nella condanna irrevocabiledel ricorrente per il capo 23) della rubrica, in relazione al quale era stato operatoil fermo e disposta la custodia, non sono stati riconosciuti idonei a integrare ilreato di partecipazione all’associazione criminosa a carico di [OSCURATO:PERSONA] inassenza della prova di un consapevole e stabile inserimento nel sodalizio, glistessi risultano essere stati correttamente valorizzati dal giudice della riparazioneper ravvisare un addebito di colpa grave in capo al ricorrente, in ragione dellacontiguità manifestata al sodalizio criminoso a fronte delle relazioni privilegiateintrattenute con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto stabilmente inseritonell’organizzazione e della disponibilità a questi manifestata di rendersi partecipedi intraprese criminali, come risulta dalla condanna per i fatti in materia di armi.4.1. Sotto un primo profilo va evidenziato come la misura cautelare sia statadisposta anche in relazione alla contestazione concernente le armi (capo 23), dacui è seguita pronuncia irrevocabile di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a una pena detentivapari a un anno di reclusione; con riferimento alla detenzione sofferta per taletitolo, pertanto, non ricorrono i presupposti per la riparazione, in quanto lastessa può essere riconosciuta solo in relazione a ipotesi di reato rispetto allequali è intervenuta una sentenza assolutoria, ai sensi dell’art.314, comma 1 cod.proc. pen.4.2. Quanto alla contestazione del reato associativo, in relazione al quale èstata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione e per la quale è statasofferta una custodia cautelare di oltre quattro anni, che soverchia la misuradella pena complessivamente determinata per l’altro titolo cautelare (capo 23),con motivazione logica il giudice distrettuale ha ravvisato una ipotesi di colpagrave, laddove il comportamento ostativo del richiedente può essere integratoanche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, purconsapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili comeindicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv.249237; n. 37528 del 24 giugno 2008, Rv. 241218; n.4113 del 13/01/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv.280391).4.3. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalladifesa del ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiusta detenzione, edi effettività della tutela riparatoria, la circostanza che al ricorrente sianocontestate, come addebiti colposi, le medesime condotte già valutate dal giudicedell’assoluzione per escludere la sua responsabilità in relazione al reatoassociativo. Invero, la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindiil fatto preclusivo al riconoscimento dell’indennizzo, può infatti consistere nelfatto già esaminato dal giudice penale dell’assoluzione e da questi ritenutapenalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudicedella riparazione (S.U., n.32383 del 27 maggio 2010, D’Ambrosio).Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l’imputazione ascritta,ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell’assoluzione, può giustificarel’esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili diinescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimoSez.4, n.34438 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; n.2145 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo casopersonali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative),soprattutto allorquando, come nella specie, le determinazioni del giudicedell’assoluzione si fondino sull’ermeneusi dell’oltre ogni ragionevole dubbio, chelascia pertanto spazio ad un diverso criterio inferenziale da parte del giudicedella riparazione. .5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministeroresistente le cui argomentazioni non hanno offerto alcun utile contributo alladefinizione del giudizio (Sez. 4, n.13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese al Ministero resistente[OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026Il consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17544/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris