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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 1979

Cassazione n. 18829/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1979 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che il ricorso, affidato a motivo unico con cui il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 164 c.p., in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendo la Corte territoriale adeguatamente messo in evidenza gli elementi in base ai quali ha ritenuto di escludere la concessione del beneficio, è manifestamente infondato, in quanto, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, si basa su censure generiche.

Considerato che il ricorrente richiama una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in base alla quale, qualora il giudice non intenda concedere il beneficio, dovrà indicare gli elementi che precludono una prognosi positiva in ordine alla astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; e ciò, in particolare, nel caso in cui ricorra (come nel caso di specie ricorre) l'elemento di indubbia valenza positiva della incensuratezza dell'imputato, a fronte della sussistenza del quale, dunque, si richiede al giudice la individuazione di uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo (Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997; Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012; Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017).

Rilevato che, sul punto, la motivazione della Corte d'appello di Bologna appare senza dubbio esistente, non contraddittoria, e connotata da lineare logicità, poiché, nel dichiarare non fondato il motivo di appello relativo alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, la Corte territoriale ha richiamato una serie di elementi (l'alto grado di purezza dello stupefacente, la non irrisoria somma di denaro rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, la mancanza di attività lavorativa del signor Qoli) che l'hanno indotta a escludere la prognosi positiva in ordine alla astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, prognosi positiva che è, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 164, comma 1, c.p., condizione necessaria per la concessione del beneficio.

Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale, ai fini della "neutralizzazione" dell'elemento dell'incensuratezza dell'imputato, richiede la individuazione da parte del giudice di uno o più elementi di segno contrario, indubbiamente indicati dalla Corte d'appello di Bologna e non rivalutabili sul piano del merito in questa sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1979 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che il ricorso, affidato a motivo unico con cui il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 164 c.p., in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non avendo la Corte territoriale adeguatamente messo in evidenza gli elementi in base ai quali ha ritenuto di escludere la concessione del beneficio, è manifestamente infondato, in quanto, non confrontandosi adeguatamente con il provvedimento impugnato, si basa su censure generiche. Considerato che il ricorrente richiama una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in base alla quale, qualora il giudice non intenda concedere il beneficio, dovrà indicare gli elementi che precludono una prognosi positiva in ordine alla astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; e ciò, in particolare, nel caso in cui ricorra (come nel caso di specie ricorre) l'elemento di indubbia valenza positiva della incensuratezza dell'imputato, a fronte della sussistenza del quale, dunque, si richiede al giudice la individuazione di uno o più elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo (Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997; Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012; Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017). Rilevato che, sul punto, la motivazione della Corte d'appello di Bologna appare senza dubbio esistente, non contraddittoria, e connotata da lineare logicità, poiché, nel dichiarare non fondato il motivo di appello relativo alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, la Corte territoriale ha richiamato una serie di elementi (l'alto grado di purezza dello stupefacente, la non irrisoria somma di denaro rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, la mancanza di attività lavorativa del signor Qoli) che l'hanno indotta a escludere la prognosi positiva in ordine alla astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato, prognosi positiva che è, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 164, comma 1, c.p., condizione necessaria per la concessione del beneficio. Considerato che la motivazione del provvedimento impugnato risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità, la quale, ai fini della "neutralizzazione" dell'elemento dell'incensuratezza dell'imputato, richiede la individuazione da parte del giudice di uno o più elementi di segno contrario, indubbiamente indicati dalla Corte d'appello di Bologna e non rivalutabili sul piano del merito in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022
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