CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolentadocumentale c.d. specifica, a lui ascritto nella veste di amministratore formale (dal6 luglio 2019) della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.”, dichiarata fallita il 10gennaio 2020.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso controla sentenza, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen., denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alriconoscimento della sua responsabilità penale quale mero prestanome.Il Tribunale aveva ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente partecipe deldisegno criminoso del coimputato [OSCURATO:PERSONA] fondando tale conclusione, anche sotto ilprofilo del dolo specifico, su una serie di circostanze costituite dall’omessa richiestadelle scritture contabili al precedente amministratore, dal fatto di essersi resoirreperibile con il curatore e dalla prosecuzione di alcuni pagamenti in favore deidipendenti. L’atto di appello aveva investito anche questo aspetto evidenziandoche l’imputato era del tutto ignaro della situazione contabile della società, si eralimitato ad effettuare alcuni pagamenti in favore dei dipendenti ed era rimasto incarica solamente nei sei mesi che avevano preceduto la dichiarazione di fallimento.Tali circostanze escludevano pertanto, ad avviso del ricorrente, laconfigurabilità del dolo specifico, anche tenuto conto che gli avvisi di convocazionedel curatore, come riferito anche da quest’ultimo, non lo avevano mai raggiunto edunque non vi era nemmeno la consapevolezza dell’obbligo di consegnare lescritture contabili.La Corte d'appello, tuttavia, ha eluso tali specifici argomenti difensivilimitandosi a richiamare la motivazione del Tribunale e finendo, dunque, perdedurre l’elemento soggettivo dalla mera circostanza dell’omessa consegna dellescritture e dall’assenza di contatti con il curatore. La sentenza impugnata ha così,di fatto, ignorato la giurisprudenza di legittimità che esige, ai fini del giudizio diresponsabilità dell’amministratore di diritto, che sia mero prestanome, per labancarotta fraudolenta documentale, la consapevolezza dello stato delle scritture,la percezione della probabilità che queste vengano alterate e il mancato eserciziodei poteri di vigilanza: sul punto infatti la sentenza non ha individuato alcunelemento indicativo di tale consapevolezza dello [OSCURATO:PERSONA] ed anzi contieneun’affermazione contraddittoria, nel momento in cui parla di una volontariaelusione dell’obbligo di consegnare le scritture pur riconoscendo che l’imputatonon risulta venuto a conoscenza dei corrispondenti inviti del curatore.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge conriferimento all’omessa riqualificazione dei fatti nei termini della bancarottasemplice. La Corte d'appello ha infatti erroneamente ravvisato la responsabilitàper il reato di bancarotta fraudolenta documentale trascurando che in concretorisulta assente, come già si è rilevato, la prova del dolo specifico mentre, al più, èipotizzabile una mera negligenza nella tenuta della contabilità tale da rendereapplicabile l’art. 217 l. fall. In particolare, la sentenza impugnata non tiene contoche non emergono dagli atti elementi indicativi di una volontà di conseguire unprofitto personale, visto che i pagamenti effettuati dallo [OSCURATO:PERSONA] erano rivoltiquasi esclusivamente ai dipendenti e che, quando questi è subentrato, la societàera stata ormai svuotata di qualunque sostanza e risorsa.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. In data 4 giugno 2026 il difensore ha depositato dichiarazione di adesioneall’astensione dalle udienze proclamata dalla Giunta dell’Unione delle CamerePenali, chiedendo contestualmente il rinvio della discussione del processo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La richiesta di rinvio è infondata e deve essere quindi respinta.Il codice di autoregolamentazione vigente in materia ricollega l’astensione deldifensore alla presenza in udienza e tale circostanza costituisce dunquepresupposto indefettibile del diritto al rinvio (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786 - 01): ne consegue, non avendo il difensore delricorrente richiesto la trattazione orale del processo e non essendo dunqueprevista la sua presenza in udienza, che la richiesta deve essere disattesa.2. Nel merito il ricorso è fondato.3. I due motivi, per la stretta connessione reciproca, possono essereesaminati congiuntamente.Il ricorrente è stato giudicato responsabile del reato di bancarotta fraudolentadocumentale previsto dall’art. 216, primo comma, numero 2), prima parte, l. fall.,con riferimento al periodo (dal 6 luglio 2019 fino al fallimento) in cui ha ricopertola carica di amministratore di “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.”.3.1. Le questioni sollevate dalla ricorrente, unitamente alla soluzione offertadal giudice di merito, rendono necessario ripercorrere gli arresti giurisprudenzialisugli elementi costitutivi delle due fattispecie di bancarotta fraudolentadocumentale disegnate dall’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall.3.1.1. La prima fattispecie (c.d. “specifica”) prevede, quanto alla descrizionedella condotta tipica, le ipotesi della sottrazione, dell’occultamento e dellafalsificazione dei libri o delle altre scritture contabili. Per costante giurisprudenzadi questa Corte, inoltre, nell’ambito della condotta materiale può rientrare anchel’omessa tenuta della contabilità (si veda, fra le altre, Sez. 5, n. 42546 del7/11/2024, RV 287175 - 01).Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, la fattispecie in rassegna postula ildolo specifico del fine di arrecare un pregiudizio ai creditori ovvero di procurare asé o ad altri un ingiusto profitto; coefficiente psicologico che deve, ovviamente,contrassegnare anche la condotta di omessa tenuta perché altrimenti risulterebbeimpossibile distinguere tale figura delittuosa da quella – analoga sotto il profilomateriale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall.(Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020,Morace, Rv. 279179).3.1.2. La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico.La differenza fra le due fattispecie si coglie inoltre anche sotto il profilodell’elemento psicologico, in quanto, mentre il reato previsto dalla prima partedella disposizione è, come si è rilevato, a dolo specifico, quello delineato invecedalla seconda parte è a dolo generico (si vedano, ex multis, Sez. 5, n. 33114dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], RV 279838 - 01; Sez. 5, n. 26739 del 5/3/2019, RV 276650 -01).3.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado,riconosce la responsabilità del ricorrente, quale amministratore formale meroprestanome, per il reato contestato di bancarotta fraudolenta documentale c.d.specifica.Entrambe le sentenze di merito, sul punto, hanno affermato la sussistenzamateriale di tale fattispecie prendendo le mosse da un dato probatorio noncontroverso, vale a dire l’omessa consegna e il mancato reperimento delle scritturecontabili, concludendo che queste ultime sono state occultate o distrutte dalricorrente, quantomeno in concorso con altri.Rispetto alla sussistenza dell’elemento materiale non hanno pregio le obiezionidifensive, incentrate sulla mancata ricezione degli avvisi di convocazione inviatidagli organi fallimentari, dato che la contabilità non è mai stata reperita e nonrisulta prodotta dall’imputato neppure nel corso del presente processo.3.3. È fondata, invece, la censura imperniata sulla configurabilitàdell’elemento soggettivo.3.3.1. Al riguardo è opportuno ripercorrere brevemente la giurisprudenza diquesta Sezione in materia di responsabilità per il delitto in esamedell’amministratore formale che si riveli mero prestanome dell’effettivo gestoredella società fallita.Tale analisi deve essere effettuata richiamando, in particolare, quanto espostonella sentenza Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280 - 01.È pacifico che l'assunzione solo formale della carica gestoria non consental'automatica esenzione da responsabilità dell'amministratore formale, atteso chequesti e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell'obbligo relativo allaregolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del14/07/2017, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui, qualora egli deleghi ad altriin concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano difatto la gestione della società, egli non è esonerato dal dovere di vigilaresull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dallaresponsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all'art. 40,secondo comma, cod. pen. , se viene meno a tale dovere (ex multis Sez. 5, n.36870 del 30/11/2020, Rv. 280133).Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità perl'amministratore solo "formale", nemmeno può, però, altrettantoautomaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotteincriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta edell'integrazione dell'elemento materiale del reato. Ed è questo il sensodell'orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di legittimitàche richiede la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concretadella consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altriun ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti alprincipio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez.5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Rv.257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del28/05/2018, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, non massimata).A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in unitàdi intenti con l’amministratore di fatto, il fine di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto o di recare pregiudizio ai creditori, ma è necessario che l’amministratoreformale, nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato, sia consapevole dello scopoperseguito dall’effettivo gestore e, ciò nonostante, decida di non esercitare anchesolo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr.Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 – 01).Sul piano della prova, è ovvio che l'assunzione solo formale della caricacostituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per lasussistenza del reato menzionato e che, in alcuni casi, le concrete circostanze incui è avvenuta, l'indizio può trasformarsi in prova diretta dell'elemento psicologicotipico. Ma, per l'appunto, solo l'analisi delle circostanze concrete del fatto puòrestituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compitodel giudice rifuggire da rigidi automatismi probatori evidenziando le specificheragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratoreformale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nellarealizzazione del reato3.3.2. Tenuto conto delle richiamate coordinate interpretative, deveconvenirsi con il ricorrente che la motivazione della sentenza risulta carente sulpunto.La sentenza impugnata, innanzitutto, ingenera un equivoco già sul pianodell’elemento oggettivo, perché, dopo aver correttamente individuato lasottrazione o occultamento dele scritture contabili, aggiunge che tale situazione“ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari”:è quindi evidente che la sentenza confonde le tue tipologie di bancarottadocumentale previste dall’art. 216, comma 1 numero 2) l. fall., trasformandoimpropriamente in “evento” della bancarotta c.d. specifica quella che è invece laconnotazione modale dell’altra fattispecie (c.d. generica), che non viene in rilievonel caso di specie.Sul piano dell’elemento soggettivo del prestanome, la sentenza non haaffrontato la questione della condivisione delle finalità perseguitedall'amministratore di fatto o, quanto meno, di una consapevolezza del ricorrentein tal senso. In particolare, a fronte dello specifico motivo di appello in cui si eranoevidenziati sia la brevità del mandato gestionale dello [OSCURATO:PERSONA] sia lasostanziale ignoranza della situazione contabile e finanziaria della fallita, lasentenza impugnata ha finito per dedurre l’elemento soggettivo del reatounicamente dalla mera mancanza della contabilità, dall’irreperibilità e dall’assenzadi contatti con il curatore, vale a dire da quei comportamenti integratividell’elemento materiale, di per sé insufficienti a rivelare il necessario coefficientepsicologico. Sul punto, è un dato di fatto che la sentenza impugnata non contengauna risposta alla questione sollevata dal ricorrente con l’atto di appello, il checomporta l’omesso esame di un profilo rilevante ai fini dell’accertamentodell’elemento psicologico. Si noti altresì che la sentenza impugnata valorizza,sempre nell’ottica della prova del dolo specifico, la giurisprudenza che sancisce larilevanza dell’irreperibilità dell’amministratore purché abbinato ad ulteriori indicidi fraudolenza quali la rilevanza del passivo e la distrazione dei beni aziendali. Siosserva però che, a questo riguardo, la Corte di appello valuta il datodell’irreperibilità senza porlo in relazione con il tema dell’effettiva e concretaconsapevolezza, in capo allo [OSCURATO:PERSONA], della reale situazione della società edella pregressa distrazione dei beni aziendali (condotta, quest’ultima, che peraltroneanche è contestata al ricorrente, il che avrebbe reso necessaria un’ulteriore eancor più rigorosa indagine sul dolo specifico postulato dalla norma penale).Non vi è in sostanza una motivazione rigorosa e puntuale in merito allasussistenza di elementi probatori idonei a dimostrare con certezza il dolo specificoin capo al ricorrente o, quanto meno, la sua consapevolezza del carattere illecitodelle finalità perseguite dal [OSCURATO:PERSONA] quale dominus della società fallita. Il tema dovràessere dunque oggetto di una nuova valutazione da parte della Corte di appello,che dovrà concentrare la propria attenzione sui punti prima esaminati e inparticolare, dunque, sull’esame dell’elemento soggettivo, alla luce dei principigiurisprudenziali prima citati e curando di dare effettiva risposta ai profili, primaevidenziati, già dedotti dal ricorrente in sede di impugnazione della sentenza diprimo grado. In tale contesto l’esame dell’elemento soggettivo dovrà esserecondotto anche alla luce della prospettazione del ricorrente circa l’eventualeconfigurabilità del reato di bancarotta semplice (nel quale, come noto, l’elementopsicologico si atteggia diversamente rispetto alla bancarotta fraudolentadocumentale: si veda sul punto, di questa Sezione, n. 2900 del 2/10/2018, Rv274630, nella quale si è stabilito che può essere indifferentemente costituito daldolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà oper semplice negligenza, di tenere le scritture contabili).4. Per le ragioni fin qui spiegate la sentenza impugnata deve essere annullata,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Roma.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]