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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26631/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/01/2024 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza in data 14 giugno 2022 del Tribunale di Nuoro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione perché non aveva avuto conoscenza della procedura tributaria a carico (primo motivo), per aver erroneamente ritenuto integrato il reato sulla base di prove illegittimamente acquisite (secondo motivo), per erronea applicazione di una norma extra-penale (terzo motivo), per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di un’evasione d’imposta pari al 10% della soglia di non punibilità (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il primo motivo è inammissibile: il fatto che l’imputato abbia o meno avuto conoscenza dell’avviso di accertamento tributario non potendolo impugnare avanti gli organi di giustizia tributaria non è elemento che possa incidere sul giudizio penale giacché ciò che importa è che, una volta appreso che le indagini penali si fondano anche su tale avviso, egli possa contestare, in tale giudizio gli esiti di detto accertamento.

Il secondo motivo è del pari inammissibile per genericità, perché il ricorrente non ha indicato il momento a partire dal quale era terminata l’attività ispettiva di natura amministrativa ed era iniziata quella di rilevanza penale.

Ha quindi solo genericamente lamentato il mancato rispetto dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., senza chiarire gli elementi essenziali della censura.

E’ invece fondato il terzo motivoove l’imputato ha rappresentato che la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante, aveva acquistato l’immobile per euro 250.000, somma pagata con l’accollo di un mutuo e la correlativa iscrizione di ipoteca, e l’aveva rivenduto dopo due anni per euro 200.000, realizzando non una plusvalenza, che avrebbe generato l’IRES da dichiarare, bensì una minusvalenza.

La Corte territoriale, pur investita della questione specifica, non ha approfondito il punto e non ha spiegato il meccanismo fiscale delle operazioni immobiliari compiute né ha spiegato le modalità di calcolo dell’IRES, ma si è limitata a ripetere acriticamente quanto dichiarato dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate, e cioè che l’accollo era stato revocato – circostanza di cui non sono state spiegate le implicazioni – e quanto dichiarato dal curatore fallimentare, e cioè che la tassazione dei trasferimenti immobiliari seguiva la regola della competenza e non della cassa – affermazione di principio di cui non è stata spiegata la correlazione con il caso in esame.La circostanza che il ricorrente abbia inizialmente percepito la somma di euro 47.000 per la vendita non è di per sé rilevante.

La motivazione è dunque perplessa e s’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame della responsabilità.

E’ da ritenersi assorbito il quarto motivo sul diniego della causa di prosciogli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/01/2024 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza in data 14 giugno 2022 del Tribunale di Nuoro che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione perché non aveva avuto conoscenza della procedura tributaria a carico (primo motivo), per aver erroneamente ritenuto integrato il reato sulla base di prove illegittimamente acquisite (secondo motivo), per erronea applicazione di una norma extra-penale (terzo motivo), per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di un’evasione d’imposta pari al 10% della soglia di non punibilità (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il primo motivo è inammissibile: il fatto che l’imputato abbia o meno avuto conoscenza dell’avviso di accertamento tributario non potendolo impugnare avanti gli organi di giustizia tributaria non è elemento che possa incidere sul giudizio penale giacché ciò che importa è che, una volta appreso che le indagini penali si fondano anche su tale avviso, egli possa contestare, in tale giudizio gli esiti di detto accertamento. Il secondo motivo è del pari inammissibile per genericità, perché il ricorrente non ha indicato il momento a partire dal quale era terminata l’attività ispettiva di natura amministrativa ed era iniziata quella di rilevanza penale. Ha quindi solo genericamente lamentato il mancato rispetto dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., senza chiarire gli elementi essenziali della censura. E’ invece fondato il terzo motivoove l’imputato ha rappresentato che la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante, aveva acquistato l’immobile per euro 250.000, somma pagata con l’accollo di un mutuo e la correlativa iscrizione di ipoteca, e l’aveva rivenduto dopo due anni per euro 200.000, realizzando non una plusvalenza, che avrebbe generato l’IRES da dichiarare, bensì una minusvalenza. La Corte territoriale, pur investita della questione specifica, non ha approfondito il punto e non ha spiegato il meccanismo fiscale delle operazioni immobiliari compiute né ha spiegato le modalità di calcolo dell’IRES, ma si è limitata a ripetere acriticamente quanto dichiarato dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate, e cioè che l’accollo era stato revocato – circostanza di cui non sono state spiegate le implicazioni – e quanto dichiarato dal curatore fallimentare, e cioè che la tassazione dei trasferimenti immobiliari seguiva la regola della competenza e non della cassa – affermazione di principio di cui non è stata spiegata la correlazione con il caso in esame.La circostanza che il ricorrente abbia inizialmente percepito la somma di euro 47.000 per la vendita non è di per sé rilevante. La motivazione è dunque perplessa e s’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame della responsabilità. E’ da ritenersi assorbito il quarto motivo sul diniego della causa di prosciogli
Sentenza Cassazione n. 26631/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris