CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 26019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17291/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, Via XX Settembre 3, è elettiva- mente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso i loro domicili digitali armenio.donato@avvocati- bari.legalmail.it e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 736/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, de- positata il 14/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale con di- zionato; uditi i difensori delle parti; lette le memorie delle parti. F [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l. adiva il Tribunale di Bari per la determinazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del saldo dare-avere relativamente al conto corrente bancario acceso (ma già estinto) presso la Cassa di Risparmio di Puglia; la società so- steneva che erano state illegittimamente addebitate sul conto alcune passività e domandava la restituzione delle somme percepite dall’isti- tuto di credito. 2.Con la sentenza n. 3161 del 22/10/2010, il giudice accoglieva la domanda e condannava «[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] spa)» al pagamento in favore della società della somma di Euro 234.363,56, oltre ad accessori e spese. 3.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) proponeva appello deducendo, tra l’altro, che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata cancellata dal registro delle imprese sin dal 3/7/2009; anche la predetta società impugnava la decisione. 4.La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 946 del 12/6/2015 rigettava l’appello principale del [OSCURATO:SOCIETA], dichiarava inammissi- bile quello della [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l., dichiarava il non luogo a provve- dere sull’appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]).5.La menzionata sentenza veniva poi confermata da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020, che respingeva il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. 6.Sulla scorta della sentenza n. 946/2015 della Corte d’appello di Bari, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi «già soci nonché suc- cessori della [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l.», intimavano a [OSCURATO:SOCIETA] – con precetto del 4/8/2015 –il pagamento della somma di Euro 346.070,70; in seguito l’ufficiale giudiziario procedeva a pignoramento (con le forme dell’art. 494, comma 3, cod. proc. civ.). 7.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione all’esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],deducendo che: il titolo esecutivo impiegato risultava emesso in favore di soggetto diverso (la [OSCURATO:SOCIETA].), sicché i proce- denti Valentini dovevano ritenersi sprovvisti di legittimazione ad agire in executivis, non essendo mai intervenuti nel giudizio di merito in luogo della società estinta; inoltre, la pretesa creditoria della [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l. doveva reputarsi rinunciata per effetto della cancellazione dal re- gistro delle imprese; ad ogni buon conto, il titolo identificava come sog- getto passivo dell’esecuzione «[OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA].» e, cioè, una società diversa rispetto all’opponente; infine, la sentenza azionata, notificata col precetto, conteneva soltanto pronunce in rito e non poteva essere considerata titolo esecutivo. 8.Sospesa l’esecuzione con provvedimento del collegio di reclamo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:SOCIETA] intraprendeva il giudizio di merito. 9.Con la sentenza n. 506 del 31/1/2018 il Tribunale di Bari acco- glieva l’opposizione e, conseguentemente, dichiarava l’invalidità del pi- gnoramento del 21/9/2015. 10. Adita da Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bari riformava la decisione di primo grado con la sentenza n. 736 del 14/4/2021 e, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava infondata l’opposizione all’esecuzione. 11. Per quanto qui ancora rileva, la Corte di merito così statuiva:«Essendo il giudizio in esame intimamente connesso a quello “prin- cipale” di natura cognitiva relativo alla sussistenza o meno, in capo agli ex soci, della legittimazione ad esigere il soddisfacimento di un credito di natura ripetitoria accertato in favore della società cessata in pendenza del relativo giudizio di accertamento, si configura dirimente ed assor- bente il dato processuale di cui innanzi, ovvero il passaggio in giudicato, conseguente alla definizione del giudizio di legittimità nei termini pre- detti, della sentenza posta a supporto della proposta azione esecutiva, costituendo, il principio giuridico posto dalla Suprema Corte a supporto della evidenziata decisione, un ineludibile punto di riferimento anche per la decisone del presente giudizio. … tra due tesi difensive contrapposte quali, quella prospettata dall’opponente che assumeva l’inidoneità di qualsiasi fenomeno succes- sorio a favore degli ex soci delle mere pretese o di crediti illiquidi ed incerti … cui si contrapponeva quella degli opposti che, al contrario, ri- vendicavano la loro piena legittimazione, disconoscendo qualsiasi rinun- cia meramente presuntiva del diritto di credito predetto. La contrapposizione predetta è stata dalla Suprema Corte decisa sulla scorta di un rilevante principio giuridico in base al quale: “L’estin- zione di una società conseguente alla sua cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA]- prese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa origi- nariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata salvoche il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comuni- candola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare”. … la Suprema Corte confermava la sentenza di questo stesso Colle- gio nel senso che riteneva dovute agli ex soci della società di capitali, estintasi nel corso del giudizio di accertamento, le somme inizialmente pretese dalla medesima, escludendo, pertanto, che la cancellazione possa aver comportato la rinuncia al proprio credito, oggetto della con- troversia, dichiarando che gli odierni appellanti, già soci della [OSCURATO:PERSONA] 90 srl, fossero legittimi successori nella titolarità del credito, con conse- guente passaggio in cosagiudicata della impugnata sentenza di questa Corte n.946/2015, costituente il titolo esecutivo oggetto della presente opposizione, con conseguenziale accoglibilità del presente gravame, configurandosi l’oggetto dello stesso, comune a quello di natura cogni- tiva di cui innanzi, ovvero la dibattuta sorte di un credito controverso esistente al momento della cancellazione volontaria. … La definizione, nei termini suddetti, della questione controversa, as- sorbe, evidentemente anche la questione complementare circa l’avversa eccezione di pretesa sopravvenuta mancanza di jus postulandiin capo ai difensori della società opposta, anche in applicazione del noto princi- pio della ultrattività del mandato.». 12. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con cui si è fusa per incorporazione [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava la predetta sentenza con ricorso per cassazione, basato su sei motivi; resistevano con controricorso, conte- nente ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. 13. Le parti depositavano memorie exart. 378 cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per errores in procedendo in rela- zione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e per violazione dell’art. 615 cod. p roc . c iv ., per aver erroneamente ritenuto dirimente , ai fini del presente giudizio, il principio giuridico sancito da questa Corte con la sentenza n. 9464 del 22/05/2020. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe sovrapposto la cognizione del giudice di merito (nel procedimento in cui si è formato il titolo) a quella del giudice dell’oppo- sizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c., evitando così di indagare il pro- filo della dedotta carenza di legittimazione attiva e omettendo di pro- nunciarsi sui motivi di opposizione. 2.Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti . 3.La Corte d’appello barese ha ritenuto che la sentenza n. 9464 del 22/05/2020, che ha definitivamente concluso il processo di formazione del titolo esecutivo, costituisse una definitiva risposta a tutte le conte- stazioni avanzate con l’opposizione all’esecuzione. 4.Già sotto il profilo teorico, poiché la preclusione in sede di oppo- sizione ad esecuzione riguarda solo le questioni attinenti al merito del titolo giudiziale e al procedimento di sua formazione, tale affermazione desta ex seplurime perplessità quanto alle ques tioni relative al suo azio- namento in sede esecutiva. In concreto, la decisione di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020 –nel respingere il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 946 del 12/6/2015 della Corte d’appello di Bari (a sua volta confermativa della sentenza n. 3161 del 22/10/2010 del Tribunale di Bari) –affermava il principio secondo cui «L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove inter- venuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intra- preso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.». 5.Il predetto principio, che costituisce res iudicata inter partes, è certamente idoneo a definire in senso negativo una delle contestazioni dell’opponente, secondo cui la pretesa creditoria della [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l. doveva reputarsi rinunciata per effetto della cancellazione dal re- gistro delle imprese.6.L’opposizione all’esecuzione di [OSCURATO:SOCIETA], però, si fondava anche su altre ragioni, non esaminate dalla Corte d’appello, che le ha erroneamente ritenute “coperte” dalla decisione di legittimità. In particolare, la banca aveva dedotto che a) il titolo esecutivo era stato emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l. e i procedenti Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] erano privi di legittima- zione ad agire in executivis, non essendo mai intervenuti nel giudizio di merito in luogo della società estinta; b) il titolo, poi, recava l’indicazione, quale soggetto passivo, di «[OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:SOCIETA].», società inesistente e comun- que diversa rispetto all’opponente, intesa quest’ultima quale soggetto concretamente sottoposto ad esecuzione; c) infine, la sentenza azionata (n. 946/2015 della Corte d’appello), notificata col precetto, conteneva soltanto pronunce inrito e non poteva essere considerata titolo esecutivo. 7.Anche a voler ritenere che la contestazione sub a) sia stata og- getto di un’implicita statuizione della Corte territoriale mediante il ri- chiamodella già menzionata pronuncia di legittimità, il giudice d’appello non ha in alcun modo esaminato la questione subb). 8.In particolare, è stata pretermessa qualunque indagine sulla ef- fettiva identità tra il soggetto identificato nel titolo esecutivo – invero con modalità non del tutto perspicue, in relazione alle pure complesse vicende successorie dell’istituto bancario –e quello in concreto esposto e sottoposto all’esecuzione, se non altro dinanzi alle specifiche ed uni- voche contestazioni anche sul punto sviluppate dall’opponente: tanto integra senz’altro il vizio, oggetto di denuncia, di omessa pronuncia e comporta la fondatezza, in parte qua, della relativa censura. 9.Nemmeno il profilo subc) è stato oggetto di pronuncia della Corte barese; tuttavia, come sarà illustrato anche nel prosieguo (in riferi- mento al sesto motivo), lo stesso non attiene al diritto di agire in exe- cutivis– giacché l ’ opponente correttamente individua nella sentenza n.3161/2010 del Tribunale di Bari il titolo della pretesa avversaria –bensì ad un vizio formale del precetto, notificato senza la precedente o coeva notificazione del titolo esecutivo; perciò, trattandosi di doglianza ricon- ducibile all’art. 617 cod. proc. civ., correttamente non è stato esaminato dal giudice d’appello, stante il disposto dell’art. 618, comma 2, cod. proc. civ. 10. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione o falsa appli- cazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte d’appello erronea- mente ritenuto sussistente e definitivo l’accertamento della successione dei Valentini, quali ex soci della [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l., nella titolarità del credito riconosciuto alla società estinta. 11. Co l terzo motivo si lamenta , ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza che i Valentini non si erano costituiti nel giudizio definito con la sentenza n. 9464 del 22/05/2020. 12. Col quarto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2495 e 1236 cod. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la cancellazione dal Registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l. non possa configurare una rinuncia alla pretesa o comunque una rimessione del debito. 13. Con la quinta censura si denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 475 cod. proc. civ., nonché degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ. e dell’art.2495 cod. civ., per avere la Corte barese erroneamente ritenuto i Va- lentini legittimati ad agire in executivis pur in assenza di un tit olo ese- cutivo a loro favore e di una successione accertata nella pretesa ricono- sciuta in favore della [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l. 14. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente perché tra loro connesse, sono infondate. 15. Infatti, con riguardo alla successione dei Valentini nel cre- dito di [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l., la Corte d’appello di Bari ha fatto esplicito richiamo di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020. Con detta pronuncia questa Corte aveva statuito che «Una volta estinta la società, i diritti dalla medesima vantati, non liquidati nel bi- lancio finale di liquidazione,transitano nella titolarità dei soci. Questa è la portata decisoria del principio, fissato dalle Sezioni unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, e non più smentito, il quale ha ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio in capo ai soci, con conseguente applicazione dell’art. 110 c.p.c., atteso che il primo soggetto si estingue e proseguono il processo i suoi successori a titolo universale: avendo, invero, ragionato talisentenze nel senso che tale disposizione contem- pla, altresì, qualsiasi “altra causa”per la quale una parte venga meno, onde risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo. Ma, se questa è la regola ormai fissata dal diritto vivente, ogni eccezione alla stessa ed al conseguente passaggio in tito- larità dei soci delle situazioni attive già facenti capo alla società – sia quanto alle cd. sopravvivenze attive, sia quanto alle cd. sopravvenienze attive – deve essere adeguata mente allegata e dimostrata da chi in- tenda farla valere.»; la stessa sentenza ha altresì aggiunto che è «am- missibile il controricorso proposto dai soci [Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]- tini], in quanto … sono proprio i soci che, quali successori a titolo uni- versale, sono abilitati a proporlo per esercitare il diritto di difesa in Cas- sazione». Da tali statuizioni definitive si evince il riconoscimento (anch’esso definitivo) della successione dei Valentini nel credito già vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l. e nel diritto ad agire in executivisin forza del titolo formato in favore della società.La stessa Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 22/05/2020 –nell’af- fermare che «è «ammissibile il controricorso proposto dai soci [Giu- seppe e [OSCURATO:PERSONA]], in quanto … sono proprio i soci che, quali successori a titolo universale, sono abilitati a proporlo per esercitare il diritto di difesa in Cassazione» –smentisce la circostanza dedotta dalla ricorrente col terzo motivo e, di contro, riconosce –ed espressamente consideralegittimo – l ’ intervento degli odierni controricorrenti nel giu- dizio di cassazione relativo al procedimento di formazione del titolo ese- cutivo. Del pari, dalla medesima decisione di legittimità (res iudicatatra le parti) si evince l’infondatezza del quarto e del quinto motivo di ricorso, essendo stati riconosciuti l’attuale sussistenza del debito (non rimesso implicitamente per effetto della cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] 90 dal Regi- stro delle Imprese) e, in corrispondenza, il credito dei Valentini in qualità di successori della società estinta. 16. Col sesto motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3e 4 , cod. proc. civ., si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 474 e 479 cod. proc. civ., per avere la Corte barese erronea- mente individuato un valido titolo esecutivo nella sentenza n. 946/2015 della medesima Corte d’appello di Bari. 17. La censura è inammissibile . 18. C ome già esposto, la contestazione non attiene al diritto di agire in executivis, giacché l’opponente correttamente individua nella sentenza n. 3161/2010 del Tribunale di Bari il titolo della pretesa avver- saria, bensì ad un vizio formale del precetto, notificato senza la prece- dente o coeva notificazione di quello che, in tesi, andava identificato quale valido titolo esecutivo; si tratta di doglianza, già avanzata in primo grado,certamente riconducibile all’art. 617 cod. proc. civ.. 19. I l motivo è inammissibile perché erroneamente presuppone che la decisione azionata come titoloesecutivo – e, cioè, la sentenza n. 946 del 12/6/2015, con cui la Corte d’appello di Bari rigettava l’appello principale del [OSCURATO:SOCIETA], dichiarava inammissibile quello della [OSCURATO:PERSONA] 90 S.r.l. e dichiarava il non luogo a provvedere sull’appello incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) –sia una pronuncia “in rito”, come tale inidonea a sostituirsi, come titolo esecu- tivo, a quella di primo grado. Al contrario,si rileva che « L ’ effetto sostitutivo della sentenza d ’ ap- pello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la deci- sione di primo grado, comporta che, ove l’esecuzione sia già stata pro- mossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l’esecuzione non sia ancora ini- ziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest’ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell’appello e l’integrale conferma della sentenza di primo grado.»(così, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018, Rv. 651659-01). 20. Passando alla disamina del ricorso incidentale , resa neces- saria dall’accoglimento del primo motivo, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA] denunciano: col primo motivo (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 615, 82, 83, 156 cod. proc. civ., perché il [OSCURATO:SOCIETA] non provvide a notificare il ricorso in opposizione all’esecuzione e ripropose il medesimo ricorso direttamente a verbale d’udienza, senza però mu- nire il difensore di un nuovo mandato (si sostiene che «La difesa dei Sigg.ri Valentini eccepì la perenzione del precedente ricorso e, per di- fetto di mandato, la nullità del secondo»); col secondo motivo, la «nul- lità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la decisione in parola non si è pronunciata sulle eccezioni di cui al punto I del presente ricorso incidentale» (cioè, quelle indicate col primo mo- tivo); col terzo motivo (ex art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. ) la «nullità della impugnata sentenza per omesso esame, da parte della medesima, di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e precisamente dei fatti posti e fondamento del motivo di ricorso incidentale sub I e che qui si abbiano per riprodotti e trascritti». 21. Si osserva , in via dirimente e non potendo pertanto proce- dersi alla disamina del merito delle doglianze,che l’atto è stato formato senza il rispetto dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6,cod. proc. civ. e, pertanto, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. 22. Infatti, sia nella prima censura, sia nelle altre (che a quella fanno integrale rinvio), manca totalmente l’idonea indicazione degli ele- menti individuanti e caratterizzanti il cd. “fatto processuale”, del quale si richiede l’esame senza però consentire a questa Corte, investita della questione, la verifica dell’esistenza dell’ errore denunciato e della sua eventuale emenda. 23. L ’ accoglimento , sia pure solo entro i suesposti limiti , della prima censura del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] comporta la cassazione della decisione impugnata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’ap- pello di Bari (in diversa composizione), alla quale è rimessa pure la re- golazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. 24. Stante l ’ inammissibilità del ricorso incidentale, v a dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; respinge il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo e dichiara inammissibile il sesto motivo;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater