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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 26221/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7600/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Savona, c.so Italia, n. 23/2presso lo studio del dif ensore . -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliatoin Genova, via B. Bosco, n. 45/16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversola sentenza n. 1289/2020 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata in data 29 dicembre 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Teoresi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponericorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza n. 1289/2020 della Corte d'Appello di Genova pubblicata in data 29 dicembre 2020, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 29 novembre 2016, rigettava la domanda da essa proposta ai sensi dell'art. 936 cod. civ. , o in subordine dell'art. 2041 cod. civ. , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le somme spese per realizzare le opere sul terreno di proprietà di quest'ultimo e rimasto poi nella sua disponibilità a seguito dello scioglimento del contratto di locazione originariamente stipulato tra le parti.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1 comma, c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. l'omesso es ame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , laddove la Corte d'Appello non ha considerato la intervenuta cessazione della carica di socio da parte del signor Navone, escusso come teste,in data 17 novembre 2004.

Il motivo è inammissibile, in quanto pri v o di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (v.

Cass., Sez.

Un., 20/03/2017, n. 7074),che in via dirimente riconosce l’esistenza tra le parti di un accordo , in adempimento del quale furono eseguiti i lavori oggetto di causa, con la conseguenza per cui la società odierna ricorrente, in quanto parte degli accordi con [OSCURATO:PERSONA],non può essere considerata soggetto terz o e non è quindi legittimata all’azione ex art. 936 cod. civ. e neppure all’esercizio dell’azione, proposta in via subordinata,ex art. 2041 cod. civ.

Tali statuizioni risultano essere passate in giudicato ed è quindi ultronea ed irrilevante la censura in ordine alla circostanza della cessazione dalla carica di socio sin dall’anno 2004 da parte del teste Navone, escusso sui fatti di causa.

La sentenza impugnata si sorregge su ragioni del decidere autonome, la cui mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso su profili succedanei o marginali (Cass., 04/03/2016, n. 4293).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., lamentando che la corte di merito ha disatteso il disposto di cui all'art.345 cod. proc. civ. ed ha ammesso e considerato la circostanza, per la prima volta dedotta in sede di gravame, dell'esistenza tra le parti di un contratto di comodato(in luogo di un contratto di locazione) in termini di qualificazione alternativa del medesimo fatto.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.

Secondo costante orientamento di questa Suprema Corte, non sussiste violazione né del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del jus novorumin appello, stabilito dall’art. 345 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (Cass., 09/11/2022, n. 33057; Cass., 17/01/2019, n. 1244).

3. In conclusione,il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7600/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Savona, c.so Italia, n. 23/2presso lo studio del dif ensore . -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, giusta procura allegata al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliatoin Genova, via B. Bosco, n. 45/16, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversola sentenza n. 1289/2020 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata in data 29 dicembre 2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Teoresi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proponericorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza n. 1289/2020 della Corte d'Appello di Genova pubblicata in data 29 dicembre 2020, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 29 novembre 2016, rigettava la domanda da essa proposta ai sensi dell'art. 936 cod. civ. , o in subordine dell'art. 2041 cod. civ. , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le somme spese per realizzare le opere sul terreno di proprietà di quest'ultimo e rimasto poi nella sua disponibilità a seguito dello scioglimento del contratto di locazione originariamente stipulato tra le parti. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1 comma, c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ. l'omesso es ame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , laddove la Corte d'Appello non ha considerato la intervenuta cessazione della carica di socio da parte del signor Navone, escusso come teste,in data 17 novembre 2004. Il motivo è inammissibile, in quanto pri v o di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., Sez. Un., 20/03/2017, n. 7074),che in via dirimente riconosce l’esistenza tra le parti di un accordo , in adempimento del quale furono eseguiti i lavori oggetto di causa, con la conseguenza per cui la società odierna ricorrente, in quanto parte degli accordi con [OSCURATO:PERSONA],non può essere considerata soggetto terz o e non è quindi legittimata all’azione ex art. 936 cod. civ. e neppure all’esercizio dell’azione, proposta in via subordinata,ex art. 2041 cod. civ. Tali statuizioni risultano essere passate in giudicato ed è quindi ultronea ed irrilevante la censura in ordine alla circostanza della cessazione dalla carica di socio sin dall’anno 2004 da parte del teste Navone, escusso sui fatti di causa. La sentenza impugnata si sorregge su ragioni del decidere autonome, la cui mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso su profili succedanei o marginali (Cass., 04/03/2016, n. 4293). 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., lamentando che la corte di merito ha disatteso il disposto di cui all'art.345 cod. proc. civ. ed ha ammesso e considerato la circostanza, per la prima volta dedotta in sede di gravame, dell'esistenza tra le parti di un contratto di comodato(in luogo di un contratto di locazione) in termini di qualificazione alternativa del medesimo fatto. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ. Secondo costante orientamento di questa Suprema Corte, non sussiste violazione né del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, stabilito dall’art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del jus novorumin appello, stabilito dall’art. 345 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo (Cass., 09/11/2022, n. 33057; Cass., 17/01/2019, n. 1244). 3. In conclusione,il ricorso è inammissibile. 4. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consigli
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