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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 28179/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 26/11/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JisYN-t. rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di colloquio in collegamento audiovisivo dagli istituti penitenziari di rispettiva assegnazione; dato atto che, dopo la proposizione del ricorso, è stata presentata rinunzia all'impugnazione con dichiarazione del 28 gennaio 2026 sottoscritta dal difensore, cui ha fatto seguito per [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione sottoscritta personalmente e trasmessa dalla matricola della Casa circondariale di Latina; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma primo, lett. d) e 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 26/11/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JisYN-t. rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta di colloquio in collegamento audiovisivo dagli istituti penitenziari di rispettiva assegnazione; dato atto che, dopo la proposizione del ricorso, è stata presentata rinunzia all'impugnazione con dichiarazione del 28 gennaio 2026 sottoscritta dal difensore, cui ha fatto seguito per [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione sottoscritta personalmente e trasmessa dalla matricola della Casa circondariale di Latina; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma primo, lett. d) e 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara in P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28179/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris