CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37332/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/06/1.966 avverso la sentenza del 30/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 30 settembre 2019, la corte di appello di Brescia, confermava la sentenza del medesimo tribunale datata 21 gennaio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuti colpevoli dei reati di ricettazione loro rispettivamente ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i propri difensori; Giorgini deduceva, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. essendo stato violato l'art. 533 cod.proc.pen. ed il canone che impone la condanna solo oltre ogni ragionevole dubbio; al proposito, si rappresentava che Giorgini aveva fornito giustificazione della presenza del camion rubato all'interno dell'azienda, essendo stato ivi parcheggiato da tale Tovaglieri, quando il ricorrente non era presente; tali elementi dovevano fare ritenere la presenza di plurimi dubbi circa la ricostruzione dei fatti; - violazione dell'articolo 606 lettera b) ed e) codice procedura penale, quanto alla determinazione della pena. 1.3 Priore denunciava, con il primo motivo, violazione di legge quanto all'omessa dichiarazione di prescrizione dei reati poiché i periodi di sospensione dovevano essere calcolati al massimo per giorni 60 e, comunque, gli impedimenti riguardavano i coimputati e non il ricorrente medesimo. Con un secondo motivo denunciava erronea applicazione della legge penale, insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, difetto di motivazione in punto affermazione di responsabilità poiché il ricorrente era stato condannato sulla base di mere supposizioni ed in assenza di adeguato vaglio della tesi difensiva. Con il terzo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa riqualificazione dei fatti ex art. 624 cod.pen. e conseguente declaratoria di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo del ricorso Giorgini va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del Giorgini è costituito dall'accertato rinvenimento di molteplici autoarticolati e rimorchi di provenienza di diversi furti tutti parcheggiati all'interno del piazzale dell'azienda dell'imputato. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la pena risulta adeguatamente motivata con le considerazioni esposte alle pagine 14-15 nelle quali vengono anche esplicitate le ragioni del diniego delle attenuanti generiche; e tali valutazioni perché correttamente motivate sono non censurabili nel giudizio di cassazione. 2.2 Quanto al ricorso Priore, il primo motivo è manifestamente infondato posto che anche a volere calcolare il periodo di soli giorni 61 per il primo impedimento dichiarato all'udienza del 7 novembre 2016 allo stesso andrebbe sommato l'ulteriore periodo pari a giorni 41 per il rinvio dal 10 dicembre al 20 gennaio con la conseguente individuazione di un periodo di sospensione della prescrizione complessivo pari a 3 mesi e 12 giorni; tale sospensione determina la decorrenza del termine di prescrizione al 2 ottobre 2019 e quindi in data successiva la sentenza di appello del 30-9-19 risultando i fatti contestati in data 22 giugno 2009 (anni 10 + sospensione 102 giorni). Quanto alla doglianza con la quale si deduce che la sospensione non dovrebbe comunque operare nei confronti del Priore, va ricordato come la sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili. (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018, Rv. 274000). Gli altri motivi sono manifestamente infondati posto che nel caso in esame, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza questa non sussistente nel caso in esame e neppure adeguatamente prospettata (Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 Rv. 236130; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217). Difatti i giudici di merito con valutazione conforme hanno affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione posto che lo stesso era stato rinvenuto intento ad operare su un autoarticolato precedentemente rubato. Infine, in relazione al terzo motivo per costante orientamento di questa Corte risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969). E nel caso in esame l'assenza di elementi indicativi della partecipazione al furto veniva ritenuta escludere la richiesta qualificazione con giudizio esente da ogni illogicità.In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 settembre 2021 I C