Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 45/2004
ECLI:EU:T:2004:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
18 febbraio 2004
[OSCURATO:PERSONA]320/02
[OSCURATO:PERSONA]Leonhardt e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea
«Dipendenti — Fascicolo personale — Lettera vertente sulla trasmissione di comunicazioni sindacali mediante posta elettronica — Rifiuto di stralcio dai fascicoli personali dei ricorrenti»
Testo completo in tedesco II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione di versare al fascicolo personale dei ricorrenti una
lettera vertente sull’uso da parte loro del sistema di posta elettronica interna per trasmettere comunicazioni sindacali nonché,
dall’altro, il risarcimento dei danni.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento
sommario T‑320/02 R.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] centrale europea e i suoi agenti — Atto recante pregiudizio — Nozione — Inserimento
nei fascicoli personali degli agenti di lettere vertenti sulla trasmissione di comunicazioni sindacali mediante posta elettronica
— Ricevibilità
[Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 2,
lett. a), b) e c), 5 e 10; condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, art. 42]
2.
Dipendenti — Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea — Ricorso — Domanda di risarcimento danni direttamente connessa a un ricorso
di annullamento — Ricevibilità nonostante l’assenza di un procedimento precontenzioso conforme alle condizioni d’impiego
(Statuto del personale, artt. 90 e 91; condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, artt. 41 e 42)
3.
Dipendenti — Agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea — Fascicolo personale — Inserimento nel fascicolo personale di lettere vertenti
sulla trasmissione di comunicazioni sindacali mediante posta elettronica — Violazione della libertà sindacale e della tutela
dei dati personali — Insussistenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 5, lett. c), e 10, nn. 1 e 2, lett. d)]
1. Per quanto riguarda i mezzi di ricorso esperibili dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, l’art. 42 delle condizioni d’impiego
del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea conferisce al giudice comunitario, previo esperimento di tutti i mezzi di ricorso
interni disponibili, la competenza di giudicare qualsiasi controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi agenti, aggiungendo che tale
competenza è, in via di principio, limitata all’esame della legittimità «della misura o della decisione». L’art. 8.2.1 delle
norme applicabili al personale precisa che i ricorsi di tali agenti devono, in particolare, aver ad oggetto «la decisione
finale adottata al termine della procedura di reclamo».
In assenza di una definizione esplicita delle nozioni di «decisione» e di «misura» che ricorrono in tale regolamentazione,
esse vanno interpretate sul modello dell’atto recante pregiudizio ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto
del personale.
Orbene, costituiscono atti recanti pregiudizio e sono impugnabili con ricorso di annullamento soltanto le misure che producono
effetti giuridici obbligatori idonei a incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone
in misura rilevante la situazione giuridica.
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea, allorché procede all’inserimento di lettere concernenti la trasmissione di comunicazioni sindacali
per posta elettronica nei fascicoli personali dei suoi agenti, tratta dati di carattere personale conservandoli in un archivio
di dati personali, ai sensi dell’art. 2, lett. a), b) e c), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati. Così facendo, essa si pronuncia necessariamente sulla liceità di tale trattamento, da un
lato, rispetto all’art. 5 del regolamento, in particolare nel senso che gli agenti devono accettarlo in quanto necessario
all’esecuzione dei loro contratti di servizio con la [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, rispetto all’art. 10 dello stesso regolamento,
nel senso che il divieto di rivelare l’appartenenza sindacale non si applica al caso degli interessati.
L’inserimento di tali lettere nei fascicoli personali è pertanto idoneo, in quanto tale, a ledere il diritto dei ricorrenti
di vedersi sufficientemente tutelati contro il trattamento illecito di dati personali che li riguardano, e costituisce pertanto
un atto impugnabile ai sensi del citato art. 42.
(v. punti 36, 37, 39 e 40)
Riferimento: Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 23); Tribunale 6 giugno 1996,
causa T‑391/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑269 e II‑787, punto 34); Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97,
Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 77)
2. Nel sistema dei mezzi di ricorso istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale è ricevibile la domanda di risarcimento
presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale, quando invece il previo reclamo amministrativo mirava solo all’annullamento
della decisione asseritamente pregiudizievole, perché una domanda di annullamento può implicare quella di risarcimento del
danno allegato. Le condizioni d’impiego del personale della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea contengono, agli artt. 41 e 42, disposizioni
simili a quelle dello Statuto in materia di procedimento precontenzioso. Di conseguenza, conclusioni dirette a ottenere il
risarcimento del danno morale che si asserisce cagionato dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarate ricevibili,
sebbene i ricorrenti non le abbiano presentate in fase precontenziosa, in quanto strettamente connesse a una domanda di annullamento.
(v. punto 47)
Riferimento: Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑44/93, Saby/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑175 e II‑541, punto 28)
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea può legittimamente considerare che l’inserimento di lettere concernenti la trasmissione di comunicazioni
sindacali mediante posta elettronica nei fascicoli personali degli agenti che l’hanno effettuata sia «necessario» ai sensi
dell’art. 5, lett. c), del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, per
l’esecuzione dei loro contratti di assunzione. Infatti, poiché tali lettere contengono un avvertimento agli interessati, esse
riguardano lo status amministrativo di questi ultimi e possono divenire pertinenti ai fini di un eventuale rapporto sulla
loro condotta in servizio, ai sensi dell’art. 1.3.3 delle norme applicabili al personale, cosicché occorre conservarne traccia
nei fascicoli personali.
Una versione parziale di tali lettere, che occulti ogni riferimento alle relazioni tra gli interessati e un sindacato, non
sarebbe sufficiente ai fini di una gestione efficace dei fascicoli personali. Il fatto che gli agenti di cui trattasi abbiano
violato la normativa relativa all’utilizzo del sistema interno di posta elettronica della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea, nella loro
qualità di sostenitori di un sindacato per conseguire obiettivi sindacali, e non a fini lucrativi o altrimenti estranei al
servizio, è tale da influenzare la valutazione della loro condotta in servizio.
Peraltro, tale inserimento, da un lato, non può di per sé essere qualificato come lesione della libertà sindacale e, dall’altro,
non contravviene all’art. 10, n. 1, del citato regolamento, poiché riguarda dati manifestamente resi pubblici dagli stessi
interessati, ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. d), del medesimo regolamento.
(v. punti 57-61 e 71)