CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE- intimati-Numero registro generale 9234/2024Numero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 16160/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 127/2024,depositata il 31 gennaio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] formulò al Tribunale di Bergamo domanda discioglimento della comunione ereditaria su alcuni beni mobili eimmobili, costituitasi con le sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo la mortedella madre, con adozione di alcuni provvedimenti accessori.al pagamento di un’indennità conseguente all’occupazione esclusiva diun appartamento, sito in Sarnico alla via Alpini, nel quale costei eraandata a vivere con la sua famiglia subito dopo l’apertura dellasuccessione.Il tribunale, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle entrate riscossione, creditrice ipotecaria sulpredetto immobile di via Alpini, pronunziò sentenza parziale, con laquale, fra l’altro, rigettò la domanda di scioglimento in relazione adetto appartamento, che presentava difformità dalla normativaurbanistica alla sanatoria delle quali occorreva preliminarmente darcorso.2. La decisione fu parzialmente riformata dalla Corte d’appello diBrescia, a seguito del gravame principale di [OSCURATO:PERSONA] e diquello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].Con la pronunzia indicata in epigrafe, la Corte territoriale, perquanto in questa sede ancora di interesse, ritenne fondata la domandadi condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’indennità dioccupazione, sulla quale il tribunale aveva omesso di statuire; e ciò afar data dal 23 dicembre 2016, data nella quale Orietta avevaNumero registro generale 9234/2024Numero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 16160/2026Data pubblicazione 25/05/2026espressamente richiesto il pagamento di un’indennità, così cessandodi mostrare acquiescenza all’uso esclusivo del bene da parte dellasorella.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successivamemoria.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso seguitoda memoria, mentre le restanti intimate non hanno svolto difese.Il 12 novembre 2024 il Consigliere delegato della Sezione II Civileha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel senso dell’inammissibilità o manifesta infondatezza delricorso; la ricorrente ha depositato istanza di decisione ed è stata cosìfissata adunanza camerale per la discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1102 c.c. e nullitàdella sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui hariconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a un’indennità da occupazionedel bene ereditario.La ricorrente condivide la premessa dei giudici d’appello, secondocui l’uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario nonarreca in sé alcun pregiudizio agli altri, tanto più ove essi lo abbianoconsentito in modo inequivoco, e non genera così alcun obbligo diindennizzo, salvo che il diverso comproprietario abbia manifestatol’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e ciò non gli sia statoconsentito.Osserva che, tuttavia, a tale premessa non hanno fatto sèguitoconclusioni coerenti, perché la Corte d’appello ha disposto ilNumero registro generale 9234/2024Numero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 16160/2026Data pubblicazione 25/05/2026pagamento dell’indennità pur in assenza del presupposto necessario,testualmente affermando che «Orietta [[OSCURATO:PERSONA]] ha inteso cessare dirinunciare all’utilizzo del bene di cui era comproprietaria, utilizzo cheha richiesto non in via diretta, bensì in via indiretta attraverso uncorrispettivo economico».Una simile richiesta, secondo la ricorrente, non sarebbesignificativa della volontà del comproprietario di utilizzare il bene inmaniera diretta, indispensabile perché possa configurarsi unindennizzo, né varrebbe a dimostrare l’esistenza «di una sottrazione odi un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltà dominicali digodimento e disposizione del bene comune».2. Con il secondo motivo, censurando la medesima statuizione, laricorrente assume che l’incoerenza della statuizione rispetto alle suepremesse ridonderebbe anche come vizio di motivazione dellapronunzia impugnata, che sarebbe così retta da motivazione«inesistente e/o apparente, resa in violazione dell'art. 132, 2° comma,n. 4, c.p.c. nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 C.E.D.U.».2.1. I due motivi, meritevoli di esame congiunto per la loroconnessione, sono manifestamente infondati; si deve infatticondividere, in relazione ad entrambi, quanto rilevato in sede diproposta di definizione accelerata.Circa l’affermata violazione di legge, la tesi della ricorrente muovedall’erroneo presupposto secondo cui l’indennizzo del comproprietarioescluso dal godimento della cosa comune postula necessariamente checostui ne abbia richiesto l’utilizzo diretto.Questa Corte ha costantemente affermato che il semplicegodimento esclusivo ad opera di taluni comproprietari non è idoneo adarrecare pregiudizio in danno di coloro che vi abbiano mostratoacquiescenza (così, fra le altre, Cass. n. 1738/2022; Cass. n.Numero registro generale 9234/2024Numero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 16160/2026Data pubblicazione 25/05/20262423/2015); tuttavia, onde escludere tale ultima evenienza, non èaffatto richiesto che il comproprietario pretermesso abbia reclamatoun utilizzo diretto del bene.Al riguardo, va osservato che l’applicazione della disposizione dicui all’art. 1102, comma primo, c.c. – in base al quale ciascunpartecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri ladestinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimentiuso secondo il loro diritto – va modulata in relazione alle caratteristichedel bene.In particolare, nell’ipotesi in cui non sia possibile un godimentodiretto del bene tale da consentire a ciascun partecipante allacomunione di fare un pari uso dello stesso – come verificatosi nel casodi specie, relativo a un appartamento adibito da [OSCURATO:PERSONA] apropria residenza familiare – l’uso comune può realizzarsi in manieraindiretta (artt. 1105 e 1108 c.c.) oppure mediante avvicendamentocon uso turnario.Poiché, pertanto, tali sono le modalità alternative di godimentodella cosa comune da parte dei comproprietari, non può ritenersiconfigurata alcuna acquiescenza all’uso esclusivo ogni qual volta ilcompartecipe pretermesso faccia richiesta di accesso a una di talimodalità, vale a dire «richiesta di rilascio del bene in [suo] favore […]ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o […] di riceverela quota parte dei frutti non goduti» (così, in motivazione, Cass. n.10264/2023).Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenutosufficiente, per escludere lo stato di acquiescenza, la richiestaformulata da [OSCURATO:PERSONA] alla sorella, volta alla corresponsione diun’indennità per il mancato godimento; tale decisione si conforma alNumero registro generale 9234/2024Numero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 16160/2026Data pubblicazione 25/05/2026richiamato indirizzo interpretativo di questa Corte e va, pertanto,esente da censura.2.2. Quanto, poi, alla doglianza attinente alla motivazione, lasentenza è retta da un’argomentazione chiara, lineare, univoca etutt’altro che contraddittoria, poiché i relativi esiti si pongono in unpiano di assoluta coerenza con le premesse.A quest’ultimo proposito, in particolare, il riferimento al precedentedi questa Corte che ha subordinato il diritto all’indennizzo per ilcompartecipe pretermesso alla sua richiesta di uso diretto del bene(Cass. n. 2423/2015, richiamata a pag. 16 della sentenza impugnata)è operato in via meramente esemplificativa, e nel contesto dellafondamentale premessa, operata dalla stessa Corte nel paragrafoprecedente, secondo cui l’uso comune può realizzarsi «o in manieraindiretta oppure mediante avvicendamento».La lamentata contraddittorietà, del resto, risiederebbe nel vizio giàoggetto della precedente censura; che, per quanto evidenziato, èradicalmente insussistente.3. Il terzo motivo, infine, denunzia violazione degli artt. 115, 116c.p.c. e 2697 c.c., ovvero nullità della sentenza per contrasto con lemedesime disposizioni.La ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe «operata unavera e propria inversione dell’onere della prova», in quanto, sebbenespettasse all’appellante «quantomeno l’onere di provare l’esistenza diuna sottrazione o di un impedimento assoluto all’esercizio delle facoltàdominicali di godimento e disposizione del bene comune a causa delrifiuto di garantire l’uso diretto a suo favore», avrebbe «dato perprovata la circostanza sulla base di argomenti logici di tipo apoditticoe/o di mere considerazioni del c.t.u. (recepite de plano e senza alcunaautonoma argomentazione) circa la situazione del possesso dei beni».Numero registro generale 9234/2024Numero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 16160/2026Data pubblicazione 25/05/2026Si verterebbe, in particolare, in ipotesi di «travisamento dellaprova», realizzatosi mediante «un errore di percezione del giudice dimerito»; la Corte territoriale, infatti, avrebbe aderito in modo«apodittico» alla consulenza tecnica esperita, peraltro utilizzandola persopperire a una carenza probatoria della parte onerata.3.1. Il motivo è inammissibile.Nel valutare la circostanza oggetto di censura, la Corte territorialeha preso le mosse dal rilievo in base al quale l’appartamento oggettodi controversia era utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] come abitazionepropria e della sua famiglia; tale circostanza era stata pienamenteaccertata nel giudizio di primo grado e risulta pacificamente ammessadall’odierna ricorrente, come del resto dimostrano le considerazioniche la stessa ha svolto a corredo delle precedenti censure.In ordine a questo fatto, acquisito alla sua conoscenza, la Corteterritoriale ha poi svolto le sue valutazioni utilizzando la consulenzatecnica esperita al fine di accertare, tra l’altro, se la situazione dioccupazione dell’immobile ne consentiva il godimento anche allacoerede.Tali valutazioni costituiscono, dietro l’apparente denunzia dei viziindicati, il vero oggetto di censura da parte della ricorrente; la quale,dunque, si duole dell’apprezzamento delle emergenze istruttorie svoltodalla Corte d’appello.Detta attività, tuttavia, è riservata al giudizio di merito e, quindi,non è passibile di sindacato in questa sede.4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Non vi è luogo alla condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96,commi terzo e quarto, c.p.c., poiché la presente decisione non èNumero registro generale 9234/2024Numero sezionale 1399/2026Numero di raccolta generale 16160/2026Data pubblicazione 25/05/2026meramente confermativa della proposta di definizione accelerata, nellaquale non era contenuta alcuna statuizione sul terzo motivo di ricorso.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 6.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci