CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 40420/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] icÌ\ avverso l'ordinanza del 09105/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero della giustizia impugna l'ordinanza con cui, il 9 maggio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, proposto avverso il provvedimento del 16 maggio 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis del medesimo plesso normativo, in ordine alla limitazione a determinate fasce orarie della possibilità, per i detenuti sottoposti al menzionato regime, di cucinare, utilizzando il fornelletto a gas e le stoviglie. 2. Il ricorrente eccepisce, in chiave di violazione e falsa applicazione di legge, che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dell'istituto, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, adducendo incongrue ragioni a sostegno della conclusione secondo cui l'amministrazione avrebbe esercitato la propria potestà organizzativa in modo esorbitante ed arbitrario. Rileva, al riguardo, che la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi costituisce, in linea di principio, un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria dall'art. 13 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 («Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), che stabilisce che «il regolamento interno può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare». Posto, allora, che il legislatore ha attribuito all'amministrazione tale potere, non può dirsi — aggiunge — che esso sia stato esercitato illegittimamente per il solo fatto che i detenuti ristretti negli altri circuiti siano autorizzati a cuocere il cibo senza limitazioni di orario, detta differenziazione trovando, piuttosto, adeguata giustificazione nella peculiarità delle condizioni detentive dei detenuti sottoposti a regime differenziato, che, diversamente da quelli in regime ordinario, trascorrono la maggior parte del tempo nella propria camera detentiva, che occupano da soli. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto merita accoglimento. 2. Il tema dell'ambito di esplicazione del diritto, per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, di cottura dei cibi è stato oggetto di approfondimento applicativo e giurisprudenziale a partire dalla sentenza n. 186 del 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 -quater, lett. f), nella parte in cui imponeva all'amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità, per quella categoria di detenuti, di cuocere cibi. 3. In proposito, l'originario indirizzo, secondo cui la questione della individuazione, ad opera dell'amministrazione penitenziaria, di fasce orarie in cui è permessa la cottura dei cibi da parte dei detenuti soggetti al regime di cui all'art. 41 -bis non incide sul riconoscimento diritto soggettivo del detenuto, che resta comunque garantito, e costituisce, invece, mera regolamentazione dell'esercizio del diritto, non giustiziabile, in quanto tale, davanti alla magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, n.m.), è stato successivamente abbandonato in favore di altro orientamento — del quale è espressione Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532 - 01 — che ammette l'esistenza di uno spazio di sindacabilità in sede giurisdizionale dei provvedimenti con cui l'amministrazione penitenziaria regolamenta l'esercizio del diritto individuando fasce orarie di autorizzazione alla cottura dei cibi. In questa prospettiva, si conferma, da un canto, che la previsione di fasce orarie in cui l'attività è consentita, di per sé, integra mera regolamentazione dell'esercizio di un diritto, ma si aggiunge, dall'altro, che l'amministrazione penitenziaria non può, attraverso tale regolamentazione, ripristinare quella maggiore afflittività del trattamento detentivo differenziato che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima con la citata sentenza n. 186 del 2018. Secondo questa lettura, il parametro di riferimento per stabilire la legittimità della regolamentazione dell'esercizio del diritto per i detenuti soggetti al regime differenziato è rappresentato dal trattamento riservato ai detenuti comuni ristretti presso il medesimo istituto: la previsione di fasce orarie per la cottura dei cibi si rivela, dunque, legittima laddove non discriminatoria rispetto al trattamento riservato ai detenuti comuni, determinandosi, in caso contrario, un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, carattere sostanzialmente vessatorio.4. L'orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, si è, successivamente, evoluto e consolidato, precisando, a fronte delle fibrillazioni ermeneutiche che hanno attraversato la magistratura di sorveglianza, che ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma, piuttosto, l'individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall'enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, mm.). In particolare, nella menzionata pronuncia n. 36940 del 2022, il giudice di legittimità, nell'annullare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto discriminatoria la previsione di fasce orarie differenziate per la cottura dei cibi, ha ritenuto che l'ordinanza non avesse «fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari». Nell'ambito di detto indirizzo, si rimarca la necessità di chiarire «per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché d iscri m i nato rio» . 5. L'applicazione della regula juris testé enucleata — che ha costantemente ispirato le più recenti pronunzie in argomento (cfr. Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Rv. 285204 - 01, nonché, tra quelle non massimate: Sez. 1, n. 28012 del 15/07/2025; Sez. 1, n. 30905 del 17/06/2025; Sez. 1.n. 26125 del 04/06/2025) ed a cui il Collegio intende attenersi — conduce a ritenere l'illegittimità della decisione impugnata, che si impernia (oltre che sul postulato della persistenza di oscillazioni interpretative che, invece, risultano superate da almeno un triennio) sul postulato secondo cui «il divieto di cottura dei cibi o della preparazione di una bevanda calda dalle ore 20 alle ore 7 imposto ai soli detenuti di cui all'art. 41 bis L.P. costituisce una ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi». Il Tribunale di sorveglianza, nella fattispecie, ha tratto spunto da un passaggio della motivazione di una delle numerose decisioni assunte al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 36553 del 04/07/2024) per raggiungere, tuttavia, una conclusione che, per come lapidariamente esposta, confligge con il complessivo ragionamento che sorregge quella, così come le altre, pronunzie espressive dell'indirizzo ermeneutico testé evocato che, lungi dall'assegnare carattere e portata tout court discriminatori alla differenziazione, sotto questo specifico aspetto, del trattamento riservato ai detenuti sottoposti a regime ex art. 41 -bis legge 25 luglio 1975, n. 354, trova momento qualificante nella necessaria enucleazione ed esposizione di adeguate ragioni giustificative, carenti le quali la restrizione di facoltà e diritti in capo ad una sola categoria di detenuti non può essere ritenuta legittima. L'ordinanza impugnata si palesa, per questa parte, gravemente lacunosa, perché, nell'affermare un principio assoluto ma, in ultimo, apodittico, non tiene conto di quanto eventualmente addotto dall'amministrazione in ordine alle esigenze — siano esse di carattere organizzativo, sanitario, di sicurezza — sottese alla limitazione oraria, per i soli detenuti sottoposti a regime differenziato, della possibilità di utilizzare, all'interno della cella, il fornelletto a gas per cuocere i cibi e preparare o riscaldare le bevande. 6. I rilievi che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, libero nell'esito ma emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rin