CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOttatcravvtstraffe-rieft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Alessandria il 20 marzo 2019, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di ricettazione ascrittigli, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in relazione alla mancata eliminazione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61 numero 2 cod.pen. in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato connesso contestato al capo D della rubrica Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla sussistenza dell'aggravante sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] faente e , cAN LUC