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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18483/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4575-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 128/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso l’aeroporto di Cagliari, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 16 febbraio 2008 intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;

2. in estrema sintesi, la Corte, rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto “non giustificata l’apposizione del termine a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio al riguardo”, ha considerato che “il lavoratore aveva puntualmente contestato l’esistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine nel ricorso introduttivo” e che correttamente il primo giudice aveva ritenuto come da parte convenuta non fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la sostituzione del personale assente per ferie e l’assunzione della Cara, anche perché la prova testimoniale richiesta risultava inammissibile; Ric. 2021 n. 04575 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con 1 motivo; ha resistito con controricorso la Cara; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti ricorrenti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del d. lgs n. 368/2001, dell’art.2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata per non avere correttamente applicato i princìpi in materia di non contestazione ritenendo “assolto l’onere di controparte di allegazione del rispetto della ‘(in)determinatezza’ della causale”; si eccepisce diffusamente che le Compagnie aeree avessero fornito documentazione idonea a provare la sussistenza della “esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione” a termine del dipendente; si lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto;

2. il motivo non può trovare accoglimento; la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati a questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, per di più in presenza di una c.d.

«doppia conforme», ex art.

Ric. 2021 n. 04575 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 348 ter, commi 4 e 5 , c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n. 4688 del 2019; conf.

Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza Ric. 2021 n. 04575 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non riscontrate nel motivo in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa;

3. alla stregua di tutte le argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 04575 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 04575 sez.

ML - ud. 24-02-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4575-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 128/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso l’aeroporto di Cagliari, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 16 febbraio 2008 intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 2. in estrema sintesi, la Corte, rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto “non giustificata l’apposizione del termine a causa del mancato assolvimento dell’onere probatorio al riguardo”, ha considerato che “il lavoratore aveva puntualmente contestato l’esistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine nel ricorso introduttivo” e che correttamente il primo giudice aveva ritenuto come da parte convenuta non fosse stata fornita la prova del nesso causale tra la sostituzione del personale assente per ferie e l’assunzione della Cara, anche perché la prova testimoniale richiesta risultava inammissibile; Ric. 2021 n. 04575 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un unico ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con 1 motivo; ha resistito con controricorso la Cara; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti ricorrenti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2 del d. lgs n. 368/2001, dell’art.2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si critica la sentenza impugnata per non avere correttamente applicato i princìpi in materia di non contestazione ritenendo “assolto l’onere di controparte di allegazione del rispetto della ‘(in)determinatezza’ della causale”; si eccepisce diffusamente che le Compagnie aeree avessero fornito documentazione idonea a provare la sussistenza della “esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione” a termine del dipendente; si lamenta che la Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto; 2. il motivo non può trovare accoglimento; la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati a questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, per di più in presenza di una c.d. «doppia conforme», ex art. Ric. 2021 n. 04575 sez. ML - ud. 24-02-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 348 ter, commi 4 e 5 , c.p.c. (cfr. Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019), anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n. 4688 del 2019; conf. Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza Ric. 2021 n. 04575 sez. ML - ud. 24-02-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri probatori, situazioni non riscontrate nel motivo in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; 3. alla stregua di tutte le argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; nulla per le spese in favore dell’intimato Consorzio che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 04575 sez. ML - ud. 24-02-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 4575/2021 Numero sezionale 2086/2022 Numero di raccolta generale 18483/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 04575 sez. ML - ud. 24-02-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 -
Sentenza Cassazione n. 18483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris