CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 50905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure mosse nel ricorso presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, di revoca della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna concessi ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza resa dal medesimo Tribunale in data 25.01.2010, divenuta irrevocabile il 15.11.2017 - con cui si denuncia vizio di motivazione per aver omesso un'analisi approfondita di quanto contestato al prevenuto e per non aver fatto riferimento agli elementi posti a sostegno della decisione - sono inammissibili, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, oltre che manifestamente infondate. Invero, il giudice dell'esecuzione correttamente ha disposto la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., in quanto Pinzi, in data 21.4.2021, dunque entro il limite quinquennale stabilito a far tempo dal passaggio in giudicato della citata pronuncia (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Seraglia, Rv. 267095), commetteva altro delitto giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 4.5.2021, irrevocabile il 21.10.2022; nonché altrettanto correttamente, ex art. 175 ultimo comma cod. pen., ha revocato l'ordine di non fare menzione della condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.