CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 13279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza del 8.5.2017 in ordine al reato di truffa aggravata. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il primo motivo attinente le questioni sull'operata individuazione fotografica reitera le censure mosse in appello, con tentativi di rivalutazione degli esiti probatori non consentiti in sede di legittimità; analogamente, il secondo motivo tende a svalutare il compendio probatorio, che la sentenza ha considerato mettendo in rilievo il dato obiettivo dei contatti telefonici operati per chiamare la vittima con utenza cellulare che è risultata attiva nella zona ove ricadeva l'abitazione dell'imputato; infine, quanto alle censure formulate con il terzo motivo, la sentenza contiene adeguata motivazione sia quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (in ragione delle peculiarità della condotta dimostrative dell'intensità del dolo, che il ricorrente non considera), sia per quanto concerne il riconoscimento della recidiva (in ragione della spiccata pericolosità dimostrata dalla selezione delle vittime, dalle modalità insidiose e dal consistente numero di precedenti condanne, elementi che si saldano nell'attestare una pericolosità più spiccata) e la misura della pena in concreto irrogata, attesa l'esplicazione dei criteri adottati tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.; si tratta di apparato argomentativo in linea con le coordinate della giurisprudenza di legittimità che ritiene insindacabile in sede di legittimità la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), al pari dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la commisurazione della pena in misura non superiore alla media edittale, dimostrato con il richiamo ad espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), oltre che alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] nte ) Sergi , ola Luci . 'o Iperiali [OSCURATO:PERSONA]