CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 34857/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo ladiscussione, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 08/05/2026, il Tribunale di Palermo, previa esclusionedell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, rigettava la richiesta di riesame (cosìriqualificata la proposta impugnazione), che era stata presentata da DomenicoMacaluso contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Palermo,contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla penadi quindici anni di reclusione, aveva applicato allo stesso la misura della custodiacautelare in carcere:a) per essere gravemente indiziato dei reati di:a.1) partecipazione all’associazione mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]”, in particolare, allafamiglia mafiosa di Roccella, di cui al capo 1);a.2) detenzione a fini di spaccio, continuata, aggravata (dall’essere statacommessa da tre o più persone in concorso tra loro) e in concorso, di sostanzastupefacente del tipo cocaina di cui al capo 61);a.3) tentata estorsione pluriaggravata (dal metodo mafioso, dall’agevolazionemafiosa e dall’essere stata commessa da persona che fa parte dell’associazione dicui all’art. 416-bis cod. pen.) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo74);b) per essere sussistenti il pericolo che si desse alla fuga (esigenza cautelarepoi esclusa, come si è detto, dal Tribunale di Palermo) e il pericolo checommettesse delitti della stessa specie di quelli per i quali si stava procedendo.2. Avverso tale ordinanza del 08/05/2026 del Tribunale di Palermo, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Turrisi, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, che è prospettato inrelazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agliartt. 274, comma 1, lett. c), 275, commi 1-bis e 3, e 292, comma 2, lett. c), dellostesso codice, con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cuialla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen.La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe connotata «da illogicità elacunosità manifeste» e contrasterebbe, in particolare, con gli artt. 274, comma1, lett. c), e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.I vizi denunciati sussisterebbero, in primo luogo, con riguardo al richiamo, daparte del Tribunale di Palermo, delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi, avendo iniziato la sua collaborazionenel febbraio del 2015, aveva riferito fatti antecedenti a tale anno, «certamentenon afferenti alle condotte illecite contestate all’odierno ricorrente nelprocedimento penale in oggetto e non valutabili di certo – come illogicamente fattodai Giudici del Riesame – in termini di attualità e concretezza del pericolo direcidiva».In secondo luogo, con riferimento a quanto è stato argomentato dal [OSCURATO:PERSONA] nel secondo periodo del primo capoverso della pag. 8 dell’ordinanzaimpugnata, il ricorrente denuncia che la dissociazione dal sodalizio criminale, lacollaborazione con la giustizia e lo stabile trasferimento in un altro contestoterritoriale non sono «gli unici elementi valutabili […] per escludere il pericolo direcidiva in termini di attualità e di concretezza» e contesta che il Tribunale diPalermo avrebbe «solo astrattamente indicato, ma non effettivamente vagliato ecriticato, con motivazione manifestamente illogica e lacunosa, “l’assenza diulteriori collegamenti con ambienti criminali”», alla luce delle circostanze che: a)la tentata estorsione pluriaggravata continuata di cui al capo 74) sarebbe statacommessa «sino al Natale 2019», ossia sette anni fa; b) il delitto di detenzione afini di spaccio, continuata, aggravata e in concorso, di sostanza stupefacente deltipo cocaina di cui al capo 61), oltre a non essere aggravato ex art. 416-bis.1 cod.pen., sarebbe stato commesso «dal 3 al 29 ottobre 2019», ossia circa sette annifa; c) gli elementi probatori che sono stati richiamati nell’ordinanza “genetica” del[OSCURATO:DATA_NASCITA] «sono afferenti unicamente al torno di tempo 2019-2020, ossia a seianni fa»; d) il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è contestato come commesso«sino alla data di esecuzione della misura (17.5.2022)» e «lo stato di piena libertàdel ridetto non ha restituito la contestazione di altre condotte delittuose successivecommesse dallo stesso»; e) più in generale, nel periodo che va dal 2020 al16/03/2026, egli è rimasto in stato di libertà senza che gli sia stata contestata lacommissione di alcun reato, mentre in tale ampio periodo di tempo l’autoritàgiudiziaria di Palermo ha emesso numerose ordinanze di custodia cautelare neiconfronti di presunti affiliati del mandamento mafioso di Brancaccio-Ciaculli-Roccella. Il Tribunale di Palermo avrebbe dovuto «esporre gli elementi in positivo,ossia quali fossero le condotte delittuose del ridetto, successive al 2019-2020,altamente sintomatiche, in termini di attualità e in concreto, dell’effettivaricorrenza del rischio di recidiva». Lo stesso Tribunale non avrebbe «spiegato […]quale sarebbe l’incremento del rischio di recidivanza, oggi, in termini di attualità econcretezza, rispetto al momento in cui, definite le indagini preliminari, il P.M. hachiesto ed ottenuto dal G.I.P. nel 2022 l’emissione dell’O.C.C. nei confronti di tuttii coimputati del prevenuto, ad eccezione di quest’ultimo».Il Tribunale di Palermo non avrebbe spiegato neppure quali sarebbero stati«gli elementi sopravvenuti», ai quali fa riferimento il comma 1-bis dell’art. 275cod. proc. pen., che avrebbero fatto ritenere la sussistenza, in termini diconcretezza e attualità, dell’esigenza cautelare di cui alla lett. c) del comma 1dell’art. 274 cod. proc. pen., atteso che, «a fronte del suo perdurante stato dipiena libertà, il Tribunale non ha richiamato episodi o emergenze successivi al2020, dimostrativi della ricorrenza, in concreto ed in attualità, del rischio direiterazione di reati della stessa specie».Il ricorrente argomenta che il giudice della cautela è tenuto a valutare, anchecon riguardo ai reati per i quali è prevista la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, «se tale presunzione non possa essere vinta […] daldistacco temporale intervenuto dai fatti, laddove lo stesso, per la sua significativadurata e per la combinazione con altri fattori oggettivi e soggettivi, possarappresentare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari». Il chenon sarebbe avvenuto nel caso di specie.Infine, il Tribunale di Palermo non avrebbe fornito risposta «critico-motivazionale» a quanto era stato dedotto con i motivi nuovi di riesame «secondocui la condotta precedente del [OSCURATO:PERSONA] […] è connotata da un solo precedentepenale per rapina, posto in essere nel 1996, ossia trent’anni fa; mentre, lacondotta successiva ai reati (dal 2020 al 2026) è oggettivamente connotatadall’assenza di condotte illecite, a fronte dello stato di libertà dell’odiernoappellante, il quale, semmai, ha svolto l’attività lavorativa di autotrasportatore conmessa in regola, dal 6/06/2023 fino alla data del suo arresto».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per un unico motivomanifestamente infondato.2. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la pronuncia di unasentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l’emissionedi una misura coercitiva personale, non ostando a tale fine neppure la formazionedi un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa aduno dei reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo afondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia incarcere (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Iadonisi, Rv. 281055-01; Sez. 6, n.30144 del 06/05/2015, Sansone, Rv. 264997-01, relativa a una fattispecie in cuila Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta,all’esito della sentenza di condanna inflitta in appello per il reato previsto dall’art.416-bis cod. pen., nei confronti di imputato assolto in primo grado e nei cuiriguardi l’originaria ordinanza custodiale era stata annullata per insussistenza deigravi indizi di colpevolezza dal tribunale del riesame in sede di giudizio di rinviodalla Corte di cassazione; Sez. 1, n. 13904 del 11/12/2008, dep. 2009, Genovese,Rv. 243129-01, con la quale la Corte ha ritenuto che l’annullamento di una primaordinanza cautelare per insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza nonprecludesse la valutazione della sopravvenuta sentenza di condanna alla penadell’ergastolo, emessa all’esito di giudizio abbreviato, anche congiuntamente aglielementi preesistenti, per la formulazione del giudizio sulle esigenze cautelari;Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Zavettieri, Rv. 226103-01).Posto che, pertanto, alla luce di quanto si è appena visto, la sentenza dicondanna del [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici anni di reclusione per i reati dipartecipazione all’associazione mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]”, detenzione a fini di spacciocontinuata e aggravata di sostanza stupefacente del tipo cocaina e tentataestorsione pluriaggravata è stata correttamente ritenuta un fatto nuovo chelegittima l’adozione della misura coercitiva e fonda la presunzione di pericolositàche giustifica la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 275,comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., si deve altresì osservare che ilTribunale di Palermo ha anche verificato come nell’ordinanza “genetica” l’esamedelle esigenze cautelari fosse avvenuto tenendo conto anche dell’esito delprocedimento e delle modalità del fatto specifico accertato con la sentenza dicondanna (penultimo capoverso della pag. 8 dell’ordinanza impugnata), inconformità, quindi, alla previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 275 cod. proc.pen.3. Si deve poi evidenziare che, come è stato correttamente affermato dalTribunale di Palermo, nel caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza delreato di cui all’art. 416-bis cod. pen., opera la presunzione relativa di sussistenzadelle esigenze cautelari, oltre che di adeguatezza della custodia cautelare incarcere, che è prevista dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.Secondo l’orientamento della Corte di cassazione che il Collegio ritiene dicondividere, tale presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilitadall’art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguardai reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la suddetta presunzione faritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanzarelativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza delpericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02, la quale haprecisato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale,possiede una valenza neutra ove non sia accompagnato da altri elementicircostanziali idonei a determinare un’esclusione o un’attenuazione del giudizio dipericolosità).Pertanto, in tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa dipericolosità sociale posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determina, inchiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di darconto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma solo di apprezzarne le ragioni diesclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamenteevincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01).Secondo l’indirizzo della Corte di cassazione che è condiviso dal Collegio, lamenzionata presunzione può essere superata solo con il recesso dell’indagatodall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cosiddetto“tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra i fatticontestati e l’emissione della misura) non può, da solo, costituire provadell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo esserevalutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui,ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell’assenza di esigenze cautelari (tra le tantissime: Sez. 2, n. 38848del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131-01).In ogni caso, l’eventuale rilievo del fattore “tempo trascorso dai fatti” deveessere parametrato alla gravità della condotta (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020,Quaceci, cit.).4. Nel confermare la sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale diPalermo ha rispettato tali principi.Esso ha in particolare reputato che lo iato temporale tra la commissione delcontestato delitto di partecipazione all’associazione mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]” (delittoche è contestato come commesso «sino alla data di esecuzione della misura(17.5.2022)» e l’adozione della stessa misura (con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA])non fosse di per sé tale da escludere la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], a fronte dellapeculiarità della fattispecie con riguardo alla sua gravità, quale risultava, oltre chedalla stessa condanna in primo grado del [OSCURATO:PERSONA] a una pena consistente, anchedagli elementi, come evidenziati nell’ordinanza “genetica”, della lunga “militanza”dell’imputato nell’ambiente criminale mafioso, in particolare, del territorio diBrancaccio, del suo essere in permanenza a disposizione degli associati allafamiglia mafiosa che operavano nel territorio, del suo essersi reso autore di tipicireati-scopo del sodalizio mafioso. Né la circostanza che il collaboratore di giustiziaSalvatore [OSCURATO:PERSONA] poteva avere riferito solo fatti antecedenti al 2015 risulta di persé tale da escludere la sussistenza e il rilievo di tali elementi di riprova della gravitàdel fatto-reato.Il Tribunale di Palermo si è altresì soffermato sul dato della mancataemersione di elementi che potessero comprovare la rescissione dei rapporti delMacaluso con la famiglia mafiosa di appartenenza, oltre che sul dato della mancatacollaborazione dell’imputato con l’autorità giudiziaria, e ha anche argomentato, inmodo niente affatto illogico, come la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avevasvolto un’attività lavorativa lecita tra il 2023 e il 2026 non si potesse ritenereindicativa del suo allontanamento dalla suddetta famiglia mafiosa, atteso che losvolgimento di un’attività lavorativa lecita – il quale non aveva peraltro impeditoall’imputato di continuare a vivere stabilmente nel territorio interessatodall’operatività del sodalizio mafioso di riferimento – ben può coesistere con ilmantenimento di rapporti di disponibilità rispetto all’associazione mafiosa.Argomento, questo, che, come si è anticipato, risulta del tutto logico.Con tale motivazione, il Tribunale di Palermo si è pertanto adeguato allagiurisprudenza della Corte di cassazione che è stata ricordata al punto 3 e, poichéla stessa motivazione non risulta né contraddittoria né illogica, essa si sottrae acensure in questa sede.5. Quanto, infine, alla doglianza che è stata prospettata nella rubrica delmotivo con riferimento all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., la manifestainfondatezza di essa discende immediatamente dal fatto che la Corte di cassazioneha più volte ribadito che l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale delriesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza e delle esigenze cautelari, atteso che tale adempimento è previstodall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., con riguardo alla sola decisione del giudiceche emette la misura inaudita altera parte, per garantire l’equidistanza tra l’organorequirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 1, n. 12536del 19/12/2025, dep. 2026, Cordì, Rv. 289714-01; Sez. 1, n. 8518 del10/09/2020, Galletta, Rv. 280603-01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122-01).6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento dellasomma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]