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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 24478/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7934/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Comune di Poggibonsi; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3133/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società agricola “[OSCURATO:PERSONA] srl” alleva cavalli da corsa.

Nel 2006, affidandosi al veterinario di fiducia dott. [OSCURATO:PERSONA], ha effettuato trasfusioni di sangue ad alcuni cavalli utilizzando delle sacche prodotte dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed acquistate presso la società [OSCURATO:PERSONA] srl. 2.-I puledri interessati hanno contratto l’anemia infettiva equina e sono, l’uno di seguito all’altro, deceduti in breve tempo.

In totale l’azienda agricola ha perso 15 esemplari. 3.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque convenuto in giudizio sia il veterinario, dott. [OSCURATO:PERSONA], che la produttrice delle sacche di sangue infetto, la [OSCURATO:SOCIETA], che la società che le ha vendute, ossia la Zootecnica il Gabbiano.

Ha inoltre convenuto in giudizio, attribuendo loro omissioni nel controllo del sangue infetto, il Comune di Poggibonsi e la ASL 7 di Siena. 3.1.- Il Tribunale di Siena ha disposto una consulenza tecnica, che ha ritenuto incerta la causa della morte dei cavalli, e che è stata rinnovata, affidando le valutazioni a diverso consulente, il quale ha concluso invece nel senso che,con molta probabilità,la morte degli animali aveva la sua causa nella trasfusione di sangue inetto. 3.2.-Le conclusioni di questa seconda consulenza sono state però disattese dal giudice di merito, che ha ritenuto non provato il nesso di causa tra le trasfusioni ed il decesso, o meglio, non provato che l’evento si è verificato proprio per effetto di quelle trasfusioni di sangue. 3.3.-Questo giudizio è stato confermato dalla Corte di Appello di Firenze. 3.4.-Ricorre l’ “[OSCURATO:PERSONA]” con tre motivi.

Ne chiedono il rigetto sia il dott.[OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:SOCIETA], che [OSCURATO:PERSONA], costituitisi con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Il primo motivodi ricorso prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. , oltre che dell’articolo 115 c.p.c Secondo la ricorrente,le conclusioni della seconda CTU sono state disattese in maniera contraddittoria ed in violazione di legge.

Infatti, il consulente aveva concluso nel senso che, con molta probabilità, l’evento doveva ricondursi alla trasfusione di sangue, fatta utilizzando le sacche acquistate dai convenuti.

Il CTU aveva accertato non solo che era elevata la probabilità che le sacche di sangue fossero state prodotte prima della trasfusione, maaveva dato “quasi per certo” che esse contenessero sangue infetto.

Inoltre,secondo il CTU, era altresì evidente la responsabilità del veterinario il quale non ha neanche rispettato le indicazionicontenute sulle sacche, che indicavano la modalità di uso “in vitro” e non per trasfusione.

Invece, pretendendo altresì la certezza del nesso causale, anziché la elevata o maggiore probabilità della tesi contraria, i giudici di merito sono andati di contrario avviso violando la regola giurisprudenziale in tema di accertamento del nesso causale. 5.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c.

Il secondo CTU aveva ritenuto una evidente responsabilità della ASL e del Comune che, appena iniziato il focolaio, non aveva impedito che si diffondesse, facendo entrare nell’azienda Venturi, che era sotto sequestro dopo il primo caso, altri puledri, e senza fare accertamenti sugli altri animali fatti entrare in azienda o in essa presenti. 6.-Infine, con il terzo motivosi prospetta una nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo i giudici disatteso una consulenza tecnica senza dare conto in modo puntuale delle ragioni di dissenso rispetto alle valutazioni del consulente. 7.-In conclusione, le censure mosse con questi tre motivi rimproverano alla decisione impugnata di: a) avere fatto affidamento sulla prima CTU, anziché sulla seconda che, in rinnovazione di quella, era stata disposta; b) di avere disatteso il principio del “più probabile che no” richiedendo invece la certezza del nesso causale; c) di avere disatteso l’ordinamento giurisprudenziale, che, in tema di trasfusioni su umani, considera rilevante ed illecito l’omesso controllo delle autorità preposte. 8.-Questi motivi, per la loro connessione logica, possono valutarsi in modo congiunto.

I motivi sono infondati nei termini che seguono. 8.1-E’ principio di diritto noto che il giudice di merito, pur dopo aver disposto consulenza, può distaccarsi dalle conclusioni del perito purché dia adeguata motivazionedi tale dissenso (Cass. 200 / 2021; Cass. 36638/ 2021) .

Il terzo motivo di ricorso è dunque, alla luce di tale regola, infondato, in quanto i giudici di appello hanno motivato ampiamente il loro dissenso, che non è dunque da dirsi privo del tutto di ragioni giustificative, al punto da rendere nulla la sentenza.

Per il resto, in realtà, il giudice di merito non disattende il criterio del “più probabile che no”, a vantaggio di quello della certezza del nesso causale: il giudice di merito ha presente che la causa può dirsi accertata nel giudizio civile quando la tesi che la afferma è più probabile di quella che la negae ne dà conto a pagina

10. Ma ritiene che,sulla base delle prove emerse (sono state assunte anche testimonianze), non sia stata raggiunta “quella minima prova che, secondo il criterio appena riferito, avrebbe potuto consentire l’addebito della responsabilità dell’occorso, per quanto di ragione, in danno delle parti convenute”.

In sostanza, i giudici di merito danno conto, ed in questo la loro prospettazione dei fatti non è qui censurabile, di elementi che lungi dal confermare la tesi del consulente tecnico , ne indebolivano le conclusioni, rendendo incerta la ricostruzione dei fatti e soprattutto rendendo incerto il nesso causale, vale a dire la circostanza che la morte degli animali è avvenuta per la trasfusione di quel sangue, quello ciò prodotto e venduto dai convenuti.

Non c’è violazione delle regole sull’onere probatorio, proprio in quanto, pur fatta la corretta premessa che il nesso causale può essere ritenuto accertato quando la tesi favorevole è più probabile di quella contraria, i giudici hanno escluso che questa probabilità vi sia, ciò in quanto erano emersi elementi di segno diverso: tra questi il fatto che alcune fattrici eranopoi risultate infette, e quindi avrebbe potuto essere quella la causa della trasmissione ai puledri piuttosto che la trasfusione fattaloro.

Per contro, la ricorrente si limita a contestare ai giudici di merito di non avere adeguatamente considerato le conclusioni del consulente, ma non dice alcunché sull’uso degli elementi di segno contrario che il giudice di merito fa per dissentire dal consulente.

In sostanza, se pure viene demandato al consulente di stabilire una probabilità, o di valutare se la tesi a favore è più probabile di quella contraria, è infine il giudice di merito, che ha peraltro a disposizione anche altri elementi, che deve autonomamente valutare se effettivamente quella tesi (che la causa sia quella allegata dall’attore) siapiù probabile di quella contraria (che la causa sia invece un’altra, non imputabile al convenuto).

Il ricorso va respinto, ma le spese,in ragione della oggettiva difficoltà di prova, come ammessa dagli stessi giudici di merito, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7934/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], Comune di Poggibonsi; -intimati - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3133/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società agricola “[OSCURATO:PERSONA] srl” alleva cavalli da corsa. Nel 2006, affidandosi al veterinario di fiducia dott. [OSCURATO:PERSONA], ha effettuato trasfusioni di sangue ad alcuni cavalli utilizzando delle sacche prodotte dalla [OSCURATO:SOCIETA] ed acquistate presso la società [OSCURATO:PERSONA] srl. 2.-I puledri interessati hanno contratto l’anemia infettiva equina e sono, l’uno di seguito all’altro, deceduti in breve tempo. In totale l’azienda agricola ha perso 15 esemplari. 3.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl ha dunque convenuto in giudizio sia il veterinario, dott. [OSCURATO:PERSONA], che la produttrice delle sacche di sangue infetto, la [OSCURATO:SOCIETA], che la società che le ha vendute, ossia la Zootecnica il Gabbiano. Ha inoltre convenuto in giudizio, attribuendo loro omissioni nel controllo del sangue infetto, il Comune di Poggibonsi e la ASL 7 di Siena. 3.1.- Il Tribunale di Siena ha disposto una consulenza tecnica, che ha ritenuto incerta la causa della morte dei cavalli, e che è stata rinnovata, affidando le valutazioni a diverso consulente, il quale ha concluso invece nel senso che,con molta probabilità,la morte degli animali aveva la sua causa nella trasfusione di sangue inetto. 3.2.-Le conclusioni di questa seconda consulenza sono state però disattese dal giudice di merito, che ha ritenuto non provato il nesso di causa tra le trasfusioni ed il decesso, o meglio, non provato che l’evento si è verificato proprio per effetto di quelle trasfusioni di sangue. 3.3.-Questo giudizio è stato confermato dalla Corte di Appello di Firenze. 3.4.-Ricorre l’ “[OSCURATO:PERSONA]” con tre motivi. Ne chiedono il rigetto sia il dott.[OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:SOCIETA], che [OSCURATO:PERSONA], costituitisi con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Il primo motivodi ricorso prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. , oltre che dell’articolo 115 c.p.c Secondo la ricorrente,le conclusioni della seconda CTU sono state disattese in maniera contraddittoria ed in violazione di legge. Infatti, il consulente aveva concluso nel senso che, con molta probabilità, l’evento doveva ricondursi alla trasfusione di sangue, fatta utilizzando le sacche acquistate dai convenuti. Il CTU aveva accertato non solo che era elevata la probabilità che le sacche di sangue fossero state prodotte prima della trasfusione, maaveva dato “quasi per certo” che esse contenessero sangue infetto. Inoltre,secondo il CTU, era altresì evidente la responsabilità del veterinario il quale non ha neanche rispettato le indicazionicontenute sulle sacche, che indicavano la modalità di uso “in vitro” e non per trasfusione. Invece, pretendendo altresì la certezza del nesso causale, anziché la elevata o maggiore probabilità della tesi contraria, i giudici di merito sono andati di contrario avviso violando la regola giurisprudenziale in tema di accertamento del nesso causale. 5.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 115 c.p.c. Il secondo CTU aveva ritenuto una evidente responsabilità della ASL e del Comune che, appena iniziato il focolaio, non aveva impedito che si diffondesse, facendo entrare nell’azienda Venturi, che era sotto sequestro dopo il primo caso, altri puledri, e senza fare accertamenti sugli altri animali fatti entrare in azienda o in essa presenti. 6.-Infine, con il terzo motivosi prospetta una nullità della sentenza per difetto di motivazione, avendo i giudici disatteso una consulenza tecnica senza dare conto in modo puntuale delle ragioni di dissenso rispetto alle valutazioni del consulente. 7.-In conclusione, le censure mosse con questi tre motivi rimproverano alla decisione impugnata di: a) avere fatto affidamento sulla prima CTU, anziché sulla seconda che, in rinnovazione di quella, era stata disposta; b) di avere disatteso il principio del “più probabile che no” richiedendo invece la certezza del nesso causale; c) di avere disatteso l’ordinamento giurisprudenziale, che, in tema di trasfusioni su umani, considera rilevante ed illecito l’omesso controllo delle autorità preposte. 8.-Questi motivi, per la loro connessione logica, possono valutarsi in modo congiunto. I motivi sono infondati nei termini che seguono. 8.1-E’ principio di diritto noto che il giudice di merito, pur dopo aver disposto consulenza, può distaccarsi dalle conclusioni del perito purché dia adeguata motivazionedi tale dissenso (Cass. 200 / 2021; Cass. 36638/ 2021) . Il terzo motivo di ricorso è dunque, alla luce di tale regola, infondato, in quanto i giudici di appello hanno motivato ampiamente il loro dissenso, che non è dunque da dirsi privo del tutto di ragioni giustificative, al punto da rendere nulla la sentenza. Per il resto, in realtà, il giudice di merito non disattende il criterio del “più probabile che no”, a vantaggio di quello della certezza del nesso causale: il giudice di merito ha presente che la causa può dirsi accertata nel giudizio civile quando la tesi che la afferma è più probabile di quella che la negae ne dà conto a pagina 10. Ma ritiene che,sulla base delle prove emerse (sono state assunte anche testimonianze), non sia stata raggiunta “quella minima prova che, secondo il criterio appena riferito, avrebbe potuto consentire l’addebito della responsabilità dell’occorso, per quanto di ragione, in danno delle parti convenute”. In sostanza, i giudici di merito danno conto, ed in questo la loro prospettazione dei fatti non è qui censurabile, di elementi che lungi dal confermare la tesi del consulente tecnico , ne indebolivano le conclusioni, rendendo incerta la ricostruzione dei fatti e soprattutto rendendo incerto il nesso causale, vale a dire la circostanza che la morte degli animali è avvenuta per la trasfusione di quel sangue, quello ciò prodotto e venduto dai convenuti. Non c’è violazione delle regole sull’onere probatorio, proprio in quanto, pur fatta la corretta premessa che il nesso causale può essere ritenuto accertato quando la tesi favorevole è più probabile di quella contraria, i giudici hanno escluso che questa probabilità vi sia, ciò in quanto erano emersi elementi di segno diverso: tra questi il fatto che alcune fattrici eranopoi risultate infette, e quindi avrebbe potuto essere quella la causa della trasmissione ai puledri piuttosto che la trasfusione fattaloro. Per contro, la ricorrente si limita a contestare ai giudici di merito di non avere adeguatamente considerato le conclusioni del consulente, ma non dice alcunché sull’uso degli elementi di segno contrario che il giudice di merito fa per dissentire dal consulente. In sostanza, se pure viene demandato al consulente di stabilire una probabilità, o di valutare se la tesi a favore è più probabile di quella contraria, è infine il giudice di merito, che ha peraltro a disposizione anche altri elementi, che deve autonomamente valutare se effettivamente quella tesi (che la causa sia quella allegata dall’attore) siapiù probabile di quella contraria (che la causa sia invece un’altra, non imputabile al convenuto). Il ricorso va respinto, ma le spese,in ragione della oggettiva difficoltà di prova, come ammessa dagli stessi giudici di merito, vanno compensate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il v
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