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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 04830/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4271/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6146/2021 della Commissione Tributaria della Sicilia, depositata il 28/06/2021 e non notificata; Spese di lite udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024d al Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Messina, contro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 29520100051941939 emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 con cui le era ingiunto il pagamento di somme a titolo di addizionale Irpef 2007, compensando le spese del grado.

Contro tale sentenza propone ricorso la ricorrente in base a un motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

L’Agenzia resiste con controricorso.

La trattazione delricorso è stat a fissat a per la camera di consiglio del25/01/202

4. Considerato che:

1. La ricorrente pr opone un unico motiv o di ricorso , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , con cui deduce violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91, 92,132, secondo comma, n. 4)cod. proc. civ., lamentando che, in merito alla disposta compensazione delle spese , la CTR abbia omesso ogni motivazione nonostante , peraltro, il rigetto del gravame fosse conseguenza della infondatezza dell’appello erariale e non di rilievi officiosi, con conseguente violazione del principiodella soccombenza.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, dovuta alla riformulazione operata dall’art. 9, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 156 del 2015, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al 3 codice di procedura civile,dispone che Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le gravi ed eccezionali ragioni devono indicarsi esplicitamente nella motivazione , devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, devono essere appunto indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass.02/02/2023, n. 3220; Cass. 01/02/2022, n. 2963; Cass. 23/12/2021, n. 41360).

Nel caso di specie, la motivazione sul punto manca del tutto (cfr., ex plurimis, sul difetto assoluto di motivazione quale vizio di nullità della sentenza Cass., Sez.

U, 07/04/2014 , n. 8053 ) né trova fondamento alcuno, dalla lettura della decisione, la tesi della difesa erariale secondo cui la compensazione sarebbe giustificata avendo il giudice verificato la legittimità del tributo richiesto, quantunque prescritto,e che la prescrizione operi solo su eccezione di parte.

3. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4271/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6146/2021 della Commissione Tributaria della Sicilia, depositata il 28/06/2021 e non notificata; Spese di lite udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024d al Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Messina, contro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella di pagamento n. 29520100051941939 emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 con cui le era ingiunto il pagamento di somme a titolo di addizionale Irpef 2007, compensando le spese del grado. Contro tale sentenza propone ricorso la ricorrente in base a un motivo, ulteriormente illustrato da memoria. L’Agenzia resiste con controricorso. La trattazione delricorso è stat a fissat a per la camera di consiglio del25/01/202 4. Considerato che: 1. La ricorrente pr opone un unico motiv o di ricorso , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , con cui deduce violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91, 92,132, secondo comma, n. 4)cod. proc. civ., lamentando che, in merito alla disposta compensazione delle spese , la CTR abbia omesso ogni motivazione nonostante , peraltro, il rigetto del gravame fosse conseguenza della infondatezza dell’appello erariale e non di rilievi officiosi, con conseguente violazione del principiodella soccombenza. 2. Il ricorso è fondato. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, dovuta alla riformulazione operata dall’art. 9, comma 1, lett. f) d.lgs. n. 156 del 2015, con il quale è stata, per la prima volta, introdotta nel processo tributario la disciplina della compensazione delle spese di giudizio in modo autonomo rispetto al 3 codice di procedura civile,dispone che Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le gravi ed eccezionali ragioni devono indicarsi esplicitamente nella motivazione , devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, devono essere appunto indicate specificamente e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass.02/02/2023, n. 3220; Cass. 01/02/2022, n. 2963; Cass. 23/12/2021, n. 41360). Nel caso di specie, la motivazione sul punto manca del tutto (cfr., ex plurimis, sul difetto assoluto di motivazione quale vizio di nullità della sentenza Cass., Sez. U, 07/04/2014 , n. 8053 ) né trova fondamento alcuno, dalla lettura della decisione, la tesi della difesa erariale secondo cui la compensazione sarebbe giustificata avendo il giudice verificato la legittimità del tributo richiesto, quantunque prescritto,e che la prescrizione operi solo su eccezione di parte. 3. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del giudi
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