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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 19 dicembre 2019

Corte di giustizia UE n. 1024/2019

ECLI:EU:C:2019:1103
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0140_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (cause riunite C‑140/19, C‑141/19 e da C‑492/19 a C‑494/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Articolo 56 TFUE – Direttiva 2014/67/UE – Articoli 9 e 20 – Dichiarazione dei lavoratori – Conservazione della documentazione salariale – Sanzioni – Proporzionalità – Ammende di un importo minimo predefinito – Cumulo – Assenza di massimale – Spese giudiziarie – Irricevibilità manifesta»

1. Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 2014/67 – Requisiti amministrativi e misure di controllo – Obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali – Sanzioni in caso di inosservanza – Irrogazione di ammende di un importo minimo predefinito – Assenza di massimale – Spese giudiziarie pari al 20% dell’importo dell’ammenda irrogata in caso di rigetto del ricorso proposto avverso tale irrogazione – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/67, artt. 9 e 20; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 23, 30, 31, 34‑43, 45 e dispositivo)

2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non espone i motivi che giustificano il rinvio alla Corte – Irricevibilità manifesta [Art. 267 TFUE; statuto della Corte, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94, c)] (v. punti 48‑53) [OSCURATO:PERSONA] 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inadempimento di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali, l’imposizione di ammende di un importo elevato: – che non possono essere inferiori a un importo predefinito; – che sono imposte in maniera cumulativa per ogni lavoratore interessato e senza massimale, e – alle quali si aggiunge un contributo alle spese di procedura pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le impone. ( 1 ) GU C 187 del 3.6.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0140_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (cause riunite C‑140/19, C‑141/19 e da C‑492/19 a C‑494/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Articolo 56 TFUE – Direttiva 2014/67/UE – Articoli 9 e 20 – Dichiarazione dei lavoratori – Conservazione della documentazione salariale – Sanzioni – Proporzionalità – Ammende di un importo minimo predefinito – Cumulo – Assenza di massimale – Spese giudiziarie – Irricevibilità manifesta» 1. Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi – Direttiva 2014/67 – Requisiti amministrativi e misure di controllo – Obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali – Sanzioni in caso di inosservanza – Irrogazione di ammende di un importo minimo predefinito – Assenza di massimale – Spese giudiziarie pari al 20% dell’importo dell’ammenda irrogata in caso di rigetto del ricorso proposto avverso tale irrogazione – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza – Violazione del principio di proporzionalità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/67, artt. 9 e 20; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 23, 30, 31, 34‑43, 45 e dispositivo) 2. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non espone i motivi che giustificano il rinvio alla Corte – Irricevibilità manifesta [Art. 267 TFUE; statuto della Corte, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 53, § 2, e 94, c)] (v. punti 48‑53) [OSCURATO:PERSONA] 20 della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inadempimento di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali, l’imposizione di ammende di un importo elevato: – che non possono essere inferiori a un importo predefinito; – che sono imposte in maniera cumulativa per ogni lavoratore interessato e senza massimale, e – alle quali si aggiunge un contributo alle spese di procedura pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le impone. ( 1 ) GU C 187 del 3.6.2019 .
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