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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44632/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo con cui si censura intervenuta cessione dello stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni della corretta ricostruzione degli eventi operata dal Primo giudice, incluso il significato assegnato al contenuto di un foglietto rinvenuto durante la perquisizione il cui carattere criptico non lasciava dubbi nel confermare quanto già caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, appositamente appostati sul luogo del fatto; che il ricorrente tenta di accreditare una diversa versione che reputa maggiormente verosimile, operazione preclusa in sede di legittimità allorché fondata su apprezzamenti di merito che risultano con logicità e completezza svolti dalla Corte territoriale; il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale evidenziato la valenza dei plurimi precedenti penali anche specifici tali da denotare l'accentuata pericolosità sociale idonea a giustificare l'inasprimento sanzionatorio previsto dalla contestata aggravante; rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha fondato la responsabilità sulla base della ricostruzione che ha dato atto della ricezione della confezione di cinquanta grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è generico e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente esaminato gli elementi a disposizione smentendo la tesi alternativa, ritenuta non credibile, rilevando, quanto alla resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c), come non credibile fosse la tesi difensiva (neppure suffragata dalle dichiarazioni dell'imputato che si era avvalso della facoltà di non rispondere) secondo cui non avesse compreso che i verbalizzanti appartenessero alla polizia giudiziaria; il secondo motivo con cui si censura la omessa riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è egualmente reiterativo di analoga censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha correttamente apprezzato, onde smentire l'invocata riqualificazione, il rapporto consolidato con il [OSCURATO:PERSONA], tale da smentire un'attività illecita meramente occasionale; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo con cui si censura intervenuta cessione dello stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni della corretta ricostruzione degli eventi operata dal Primo giudice, incluso il significato assegnato al contenuto di un foglietto rinvenuto durante la perquisizione il cui carattere criptico non lasciava dubbi nel confermare quanto già caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, appositamente appostati sul luogo del fatto; che il ricorrente tenta di accreditare una diversa versione che reputa maggiormente verosimile, operazione preclusa in sede di legittimità allorché fondata su apprezzamenti di merito che risultano con logicità e completezza svolti dalla Corte territoriale; il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale evidenziato la valenza dei plurimi precedenti penali anche specifici tali da denotare l'accentuata pericolosità sociale idonea a giustificare l'inasprimento sanzionatorio previsto dalla contestata aggravante; rilevato che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha fondato la responsabilità sulla base della ricostruzione che ha dato atto della ricezione della confezione di cinquanta grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è generico e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente esaminato gli elementi a disposizione smentendo la tesi alternativa, ritenuta non credibile, rilevando, quanto alla resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c), come non credibile fosse la tesi difensiva (neppure suffragata dalle dichiarazioni dell'imputato che si era avvalso della facoltà di non rispondere) secondo cui non avesse compreso che i verbalizzanti appartenessero alla polizia giudiziaria; il secondo motivo con cui si censura la omessa riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è egualmente reiterativo di analoga censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha correttamente apprezzato, onde smentire l'invocata riqualificazione, il rapporto consolidato con il [OSCURATO:PERSONA], tale da smentire un'attività illecita meramente occasionale; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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