CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che (a) il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la legittimitàdella mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entitintrodotta dalla sentenza additiva della Corte Cost. del 13 maggio 2024, n. 86,(b) ed il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio di violazione dilegge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego diapplicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., ed alla eccessività della pena, sonoentrambi non consentiti perché meramente reiterativi, e manifestamenteinfondati, poiché censurano passaggi della sentenza di secondo grado che nonrisultano viziati atteso che la Corte d’appello ha persuasivamente illustrato glielementi sulla base dei quali la pena è stata ritenuta congrua, valorizzando ilgrado di offensività della condotta e la personalità negativa del ricorrente (siveda pag. 6 sella sentenza impugnata);ribadito chenel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censurache miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2,n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, nonmass.);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]