CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 26378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eppeavverso la sentenza del 10/03/2026 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, riportandosialla requisitoria scritta della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA],già in atti;udito il difensore dell’ente incolpato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso;letta la memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del 19 dicembre 2026 del Tribunale di Avellino con la qualela società [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. era stata ritenuta responsabile dell’illecitoamministrativo di cui all’art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione acondotte di indebita percezione di contributi comunitari in materia di produzionetabacchicola.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’enteincolpato.2.1. Con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata percarenza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale avrebbeintegralmente omesso di esaminare gli specifici rilievi difensivi articolati con l’attodi appello e con successiva memoria di replica, limitandosi a recepire, in modoacritico, le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado.In particolare, la difesa ha evidenziato come entrambe le sentenze di meritoavrebbero fondato l’affermazione di responsabilità esclusivamente sugli esiti dellafase delle indagini preliminari — segnatamente intercettazioni e dichiarazioniraccolte dagli investigatori — senza alcuna autonoma valutazione delle emergenzedibattimentali, rappresentate da documentazione e deposizioni testimonialiacquisite nel contraddittorio. Tale omissione si sarebbe risolta, secondo laprospettazione difensiva, nella totale svalutazione della prova formatasi ingiudizio, in violazione dei principi che regolano il giudizio di merito.La difesa ha altresì dedotto che la Corte di appello avrebbe ritenuto laresponsabilità dell’ente sulla base di affermazioni apodittiche, anche in ordine allapretesa natura illecita della stessa società, senza confrontarsi con le puntualiallegazioni difensive dirette a dimostrare la legittimità dell’attività svolta.Con riferimento al merito delle contestazioni, il ricorso ha ricostruito la vicendaevidenziando che le imputazioni attenevano alla percezione, ritenuta indebita, dicontributi comunitari (“premi”) per le campagne agricole relative agli anni dal 2007al 2012, asseritamente conseguiti mediante false dichiarazioni circa la disponibilitàdei terreni e la produzione di tabacco destinato alla trasformazione. Secondol’accusa, infatti, la società avrebbe indicato particelle non nella propria disponibilitàe omesso la consegna del prodotto dichiarato.A fronte di ciò, la difesa ha sostenuto che le risultanze dibattimentaliavrebbero dimostrato l’effettiva disponibilità dei terreni da parte della società,anche in assenza di formali contratti scritti, evidenziando come, in materia agraria,tale forma non sia necessaria per rapporti temporanei, e richiamando la normativaeuropea (tra cui il regolamento n. 796/2004), che richiede la mera disponibilitàgiuridica dei suoli, purché non acquisita contra legem. Sarebbe stato altresìdimostrato il concreto svolgimento dell’attività agricola e la consegna del prodottoalla società trasformatrice, in presenza di controlli da parte degli organicompetenti, inclusi quelli dell’AGEA.Il ricorrente ha inoltre censurato la sentenza impugnata per non avereconsiderato le carenze delle indagini preliminari, le quali si sarebbero basateunicamente sulle dichiarazioni dei proprietari dei terreni, senza adeguatiapprofondimenti istruttori, ed avrebbero trascurato ulteriori elementi idonei acomprovare la liceità dell’operato della società.La difesa ha rimarcato che la Corte territoriale non avrebbe fornito alcunarisposta ai motivi di appello né alle specifiche deduzioni contenute nella memoriadi replica, corredata da documentazione già acquisita agli atti, omettendo qualsiasivalutazione delle prove testimoniali e documentali favorevoli alla società elimitandosi ad una generica adesione alla decisione di primo grado, senzaesplicitare le ragioni del mancato esame delle opposte prospettazioni difensive.Sotto ulteriore profilo, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata nonavrebbe proceduto ad un accertamento autonomo della responsabilità dell’ente,come richiesto dall’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, specie a fronte della intervenutaprescrizione dei reati presupposto nei confronti delle persone fisiche, omettendodi verificare, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., la sussistenza dell’illecitoamministrativo oltre ogni ragionevole dubbio.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata denunciata violazione di leggeper erronea applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione allamancata declaratoria di prescrizione dell’illecito amministrativo con riferimentoalle condotte relative alla percezione di contributi per le annualità 2007 e 2008.La difesa ha precisato che tali condotte integrerebbero il reato presupposto dicui all’art. 640-bis cod. pen., consumato al momento dell’erogazione e riscossionedei contributi, indicando le specifiche date di incasso. Da tali momenti dovrebbefarsi decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell’illecito amministrativo,previsto dall’art. 22 citato, non risultando intervenuti atti interruttivi idonei, qualil’applicazione di misure cautelari interdittive. Poiché la richiesta di rinvio a giudizioè intervenuta in data 17 luglio 2014, la prescrizione sarebbe già maturata per leannualità indicate.Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ha concluso per l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale pernuovo esame ovvero, in via subordinata, per la declaratoria di intervenutaprescrizione delle contestazioni indicate, con conseguente rideterminazione deltrattamento sanzionatorio e delle statuizioni accessorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. La Corte di appello, in continuità con la decisione di primo grado, haritenuto provato che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse inserita in un più ampio sistemafraudolento, finalizzato all’indebita percezione di contributi comunitari nel settoredella produzione tabacchicola.In particolare, i giudici di merito hanno accertato che la società aveva ottenuto“premi disaccoppiati”, per gli anni 2008-2012, mediante la falsa rappresentazionedella disponibilità di superfici agricole in realtà riferibili a terzi, e “premiaccoppiati”, per gli anni 2007-2009, attraverso l’indicazione di conferimenti ditabacco inesistenti o comunque non provenienti da terreni effettivamente coltivatidalla società.La motivazione della sentenza impugnata dà conto degli elementi posti afondamento di tale ricostruzione: le dichiarazioni dei proprietari e dei conduttoridei fondi, i quali hanno escluso di avere intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;la produzione di contratti di affitto risultati fittizi; la non riconducibilità del tabaccoconferito a coltivazioni effettuate su terreni nella reale disponibilità della società.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso non individua specifichelacune motivazionali né manifeste illogicità della decisione, ma si limita acontrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali, richiamando intermini generici documenti e dichiarazioni testimoniali. Esso non si confronta inmodo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha esclusoin astratto la rilevanza di una disponibilità dei terreni non documentata in formecontrattuali tipiche, ma ha ritenuto insussistente, in fatto, qualsiasi rapportoconcreto e funzionale tra la società e i fondi indicati nelle domande di pagamento.Pur formalmente dedotta come vizio di motivazione, la censura si risolvepertanto in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede dilegittimità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01).2.2. Sotto ulteriore profilo, il motivo difetta di specificità.Nel ricorso si richiamano infatti, in modo cumulativo e non autosufficiente,categorie probatorie quali testimonianze, documenti e allegazioni difensive, senzaindicare quali specifici elementi, per quale contenuto e con quale decisivitàsarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale.Secondo costante giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso percassazione non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motividi appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza dimotivazione della sentenza che si intende impugnare. Un requisito, infatti, deimotivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinataindicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice delgravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto diimpugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effettidiversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep.2019, C., Rv. 275853-02).Ne consegue che il primo motivo è inammissibile, perché generico, assertivoe diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, a fronte di unamotivazione immune da vizi rilevabili in sede di legittimità.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. La disciplina della prescrizione dell’illecito amministrativo dipendente dareato, dettata dall’art. 22 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, presenta una marcataautonomia sistematica rispetto al modello penalistico della prescrizione del reatoe si configura, infatti, quale istituto dotato di una propria ratio e di una specificastruttura funzionale, coerente con la peculiare natura della responsabilitàdell’ente; il sistema normativo introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001, coniugando itratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura invero un"tertium genus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali diresponsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. U, n. 38343 del24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112-01).L’art. 22 cit. stabilisce che le sanzioni amministrative dipendenti da reato siprescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reatopresupposto. Quanto all’individuazione del dies a quo, il legislatore fa decorrere iltermine prescrizionale non dalla commissione dell’illecito dell’ente in séconsiderato, bensì dalla consumazione del reato-presupposto da parte dellapersona fisica.Il sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 non contempla cause disospensione del corso della prescrizione. Il legislatore ha, invece, previsto unadisciplina autonoma dell’interruzione, circoscrivendone l’operatività a due soleipotesi: da un lato, la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive;dall’altro, la contestazione dell’illecito amministrativo effettuata ai sensi dell’art.59 del medesimo decreto.A seguito dell’atto interruttivo, il termine prescrizionale ricominciaintegralmente a decorrere per un nuovo quinquennio. Tuttavia, diversamente daquanto avviene nella disciplina penalistica, non è previsto alcun limite massimoall’efficacia delle interruzioni reiterate, né opera un termine finale invalicabile oltreil quale la pretesa sanzionatoria debba necessariamente estinguersi.3.1.1. Il profilo di maggiore peculiarità è rappresentato dall’art. 22, comma4, d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui, una volta contestato l’illecito amministrativoall’ente, il corso della prescrizione resta interrotto sino al passaggio in giudicatodella sentenza che definisce il giudizio. La norma determina, pertanto, unastabilizzazione dell’effetto interruttivo, impedendo la ripresa del decorso deltermine per tutta la durata del processo.In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiestadi rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazionedell’illecito, interrompe la prescrizione per il solo fatto della sua emissione e nesospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce ilgiudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. 3,n. 1432 del 01/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 277943-01).3.1.2. La Corte ha altresì precisato che il termine di prescrizione previstodall’art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 riguarda non soltanto l’illecito amministrativodell’ente, che non può più essere perseguito una volta decorsi cinque anni dallaconsumazione del reato presupposto, ma anche la sanzione amministrativadefinitivamente irrogata. Quest’ultima deve essere riscossa, a pena di estinzione,entro cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata neiconfronti della persona giuridica, e non da quello della sentenza emessa neiconfronti dell’imputato del reato-presupposto, salvi gli effetti di eventuali causeinterruttive rilevanti secondo il codice civile (Sez. 1, n. 31854 del 05/05/2021,[OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 281761-01).3.1.3. La disciplina dell’art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001 deve, inoltre, esserecoordinata con l’art. 60 del medesimo decreto, il quale preclude la contestazionedell’illecito amministrativo all’ente quando il reato-presupposto sia già estinto perprescrizione, per evitare che il procedimento a carico degli enti possa instaurarsia notevole distanza di tempo dalla commissione del reato che costituisce ilpresupposto dell'illecito a carico dello stesso. Ne deriva che l’autorità procedenteè tenuta a formulare la contestazione entro il termine quinquennale decorrentedalla consumazione del reato-presupposto.Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n.231 del 2001, non può procedersi alla contestazione dell’illecito nei confrontidell’ente ove il reato-presupposto risulti già estinto per prescrizione al momentodell’imputazione; resta, invece, irrilevante la prescrizione del reato dichiarata solosuccessivamente alla rituale contestazione (Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Rv. 273085-01; Sez. 5, n. 20060 del 04/04/2013, CitibankN.A., Rv. 255415-01).3.1.4. La prescrizione del reato-presupposto assume, dunque, una duplicevalenza sistematica: da un lato, opera quale causa estintiva della responsabilitàpenale della persona fisica; dall’altro, può assumere rilievo quale condizioneostativa all’esercizio dell’azione nei confronti dell’ente, ma soltanto quando sia giàmaturata prima della contestazione dell’illecito amministrativo.Una volta che l’illecito amministrativo sia stato ritualmente contestato,vengono a coesistere due autonomi regimi prescrizionali: quello relativo al reatoconsegue che l’eventuale estinzione per prescrizione del reato-presupposto,maturata nelle more del procedimento, non determina il venir meno dellaresponsabilità dell’ente. Tale conclusione discende dal principio di autonomiasancito dall’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui laresponsabilità dell’ente permane anche quando il reato si estingua per causadiversa dall’amnistia.3.1.5. In coerenza con tale principio, la Corte di cassazione ha da ultimoribadito che, a fronte della prescrizione del reato-presupposto, il giudice devecomunque procedere all’accertamento autonomo della responsabilitàamministrativa della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il fatto siastato commesso. A tal fine, egli deve verificare, quantomeno in via incidentale, lasussistenza del fatto di reato e accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecitoamministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 14343 del 26/02/2025, Marconi, Rv. 287926-01).3.2. Nel caso in esame, l’illecito amministrativo è stato ritualmente contestatoa [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. mediante la richiesta di rinvio a giudizio emessa il 17 luglio2014, quando i reati-presupposto non erano ancora estinti per prescrizione e anulla rilevando, per il richiamato principio di autonomia sancito dall’art. 8, comma1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001, la loro estinzione maturata nelle more delprocedimento.La richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto dicontestazione dell'illecito, ha interrotto, per il solo fatto della sua emissione, laprescrizione e ne ha sospeso il decorso dei termini fino al passaggio in giudicatodella sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4,del d.lgs. n. 231 del 2001.Alla data della pronuncia della sentenza impugnata, pertanto, l'illecitoamministrativo contestato all’ente ricorrente non era prescritto.4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]