CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22355/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata inRoma, alla via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Michela, giàfacenti parte dello [OSCURATO:PERSONA] – Associazioneprofessionale, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pec:Numero registro generale 27354/2018Numero sezionale 8834/2025Numero di raccolta generale 22355/2026Data pubblicazione 30/06/[OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza n. 1343/06/2018 della Commissione TributariaRegionale della LOMBARDIA, depositata il 27/03/2018;udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio non partecipata del giorno 16/12/2025 nonché, inriconvocazione, in quella del giorno 29/06/2026;1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento aifini IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2011 emesso dall’Agenzia delleentrate nei confronti della cessata Associazione professionaledenominata “[OSCURATO:PERSONA]” per recupero atassazione di costi che l’amministrazione finanziaria riteneva noninerenti e, quindi, indeducibili, che gli associati avevano impugnato conseparati ricorsi poi riuniti dalla CTP, con la sentenza in epigrafe indicatala CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) dellaLombardia respingeva l’appello dell’Ufficio avverso la sfavorevolesentenza di primo grado sostenendo che l’atto impositivo era statonotificato in data 15/12/2015 ad un soggetto estinto da quasi unbiennio; che, pur non essendo applicabile l’art. 2495 cod. civ., normaprevista soltanto per le società, dei debiti dell’estinta associazionedovevano rispondere solo i soci, che, peraltro, per come allegatodall’Ufficio, avevano impugnato gli avvisi emessi nei loro confronti per iredditi di partecipazione ed il giudizio pendeva dinanzi alla CTP di Bari.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui replicano gli intimati concontroricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel caso in esame l’amministrazione finanziaria, con riferimentoall’anno d’imposta sopra indicato, ha emesso un avviso di accertamentoNumero registro generale 27354/2018Numero sezionale 8834/2025Numero di raccolta generale 22355/2026Data pubblicazione 30/06/2026per IVA e IRAP nei confronti dell’associazione professionale “StudioLegale [OSCURATO:PERSONA]”, già cessata alla data di notifica dell’attoimpositivo.2. Ha, altresì, emesso separati avvisi di accertamento ai fini IRPEFnei confronti dei singoli associati per i redditi di partecipazione nellapredetta associazione, ex art. 5 t.u.i.r. (d.P.R. n. 917 del 1986).3. Viene quindi prioritariamente in rilievo, con riferimento al primodei profili sopra esposti, la questione di cui all’ordinanza interlocutoriadi questa Corte n. 2033/2026.3.1. Invero, in materia di estinzione di un’associazione nonriconosciuta, come era nella specie lo “[OSCURATO:PERSONA] AvvocatiColapinto”, questa Corte ha ritenuto necessaria una trattazione inpubblica udienza avendo rilevato la sussistenza di due oppostiorientamenti in merito alle vicende successive al verificarsi del fattoestintivo e della responsabilità per le obbligazioni dell’associazione:- quello che ritiene che in caso di rapporti pendenti sussisterebbeuna “ultrattività” dell'ente di fatto, nel qual caso l'azione potrà esseresvolta direttamente nei confronti dell'ente, non potendo dirsi estintirapporti giuridici in questione. Pertanto, lo scioglimento diun'associazione non riconosciuta, verificatosi nelle more del giudizio diprimo grado, non ne determina l'automatica perdita della capacità distare in giudizio, poiché l'associazione permane in vita quale centro diimputazione di effetti giuridici, in relazione a tutti i rapporti ad essafacenti capo e non ancora esauriti, tramite i precedenti titolari degliorgani esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regimedi prorogatio (Cass. n. 30606/2018; Cass. n. 27235/2025);- quello che ritiene che l'associazione non riconosciuta(diversamente da quella riconosciuta) si estingua immediatamente, ipsofacto, con il verificarsi di una delle cause di estinzione, con conseguenteimproponibilità dell'impugnazione dell’atto impositivo eventualmenteproposta (arg. da Cass. n. 20252/2015). In tal caso, però, la pretesaNumero registro generale 27354/2018Numero sezionale 8834/2025Numero di raccolta generale 22355/2026Data pubblicazione 30/06/2026può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che"hanno agito in nome e per conto dell'associazione" (art. 38 c.c.) e,dunque, nei confronti, in particolare, dell'"ultimo" legale rappresentantedella associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale esolidale.4. Con riferimento, invece, al secondo dei profili sopra esposti,viene in rilievo la questione del litisconsorzio necessario tra gli associatidell’associazione estinta in epoca antecedente alla notifica dell’attoimpositivo.In particolare, si pone il problema di verificare se alla cessazionedell’associazione permanga la necessità di assicurare il contraddittoriotra tutte le parti destinatarie di un atto impositivo, nella specie rivoltosia all’associazione sia ai singoli associati, che è questione che, conriferimento a fattispecie analoga, di società di persone e di società dicapitali a ristretta base azionaria o in cui i soci hanno optato per ilregime della trasparenza fiscale ex art. 116 del DPR n. 917/86, èoggetto di rinvio alla pubblica udienza disposta da questa Corte conordinanza interlocutoria n. 31837/2025.5. In definitiva, per evidenti ragioni nomofilattiche, deve rinviarsila causa a nuovo ruolo per la decisione del giudizio in un’udienzapubblica di questa Sezione. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma in sede di riconvocazione in data 29/06/2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO