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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23986/2023

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ato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i al n. 4336 / 2020 R.G. ed al n. 6157/2022 R.G., pro- postida [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, viaAvezzana, n.3; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e CONSORZIO B.B.M., in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] lanitroe Luigi

V. Damone, con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni , n. 44; –controricorrenti e ricorrent i incidental i – e C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 2938/19 , depositata il 24 luglio 2019, e la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3808/21, de- positata il 29 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di concessionaria della C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ed il Consorzio B.B.M. convenneroin giudizio Franco, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo sito in Cernusco sul Naviglio (MI) e riportato in Catasto al foglio 50, particella 13, nonché la CAL ed il Comune di Cernusco sul Naviglio, propo- nendo opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'espropriazione di una area della superficie di 96 mq.e l'asservimento di altre due aree della super- ficie rispettivamente di 153 e 112 mq., dispostecon decreti del 26 aprile e 9 novembre 2017, per la realizzazione di opere complementari al collegamento autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano.

Si costituirono i Sargiani ed il Comune, e resistettero alla domanda, chie- dendone il rigetto.

1.1. Con ordinanza del 24 luglio 2019, la Corte d'appello di Milano ha determinato l'indennità di espropriazione in Euro 12.342,00, quella di asser- vimentoin Euro 18.177,00 e il deprezzamento subìto da ll'area residua in Euro 77.320,00, oltre interessi legali dalle date dei relativi decreti, e le indennità di occupazione d'urgenza e temporanea rispettivamente in Euro 6.336,00 ed Euro 29.221,00, oltre interessi legali dalla data d'immissione nel possesso del fondo, disponendone il deposito presso il Servizio depositi del Ministero dell'e- conomia e delle finanze.

Premesso che le parti non avevano sollevato particolari contestazioni in ordine al valore dell'area espropriata, stimato dal c.t.u. in Euro12.342,00, né in ordine all'indennità di asservimento, essendo rimasta priva di riscontri l'as- serita preesistenza nel fondo di altri sottoservizi, la Corte ha escluso che la realizzazione dell'opera pubblica avesse arrecato ingenti danni alla proprietà, ritenendo non plausibile che la minore visibilità del fondo, determinata dalla deviazione della maggior parte del traffico veicolare dalla strada provinciale Cassanese verso la strada sopraelevata Brebemi , comportasse una minore appetibilità di un capannone industriale ivi esistente, dal momento che il ma- nufatto restava collocato in prima fascia rispetto al sedime stradale originario, ancora praticato dal traffico locale.

Rilevato invece che la realizzazione di un terrapieno di fronte all'immobile determinava un effetto di rimbalzo dei rumori del traffico, peggiorandone il clima acustico, ha ritenuto congruo l'importo stimato dal c.t.u. per la realizzazione di opere d'insonorizzazione idonee ad eliminare il danno.

2. Avverso la predetta ordinanza i Sargiani hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- bemi ed il Consorzio hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in quattro motivi ed anch'esso illustrato con memoria, cui i Sargiani hanno resistito a loro volta con controricorso.

Gli altri intimati non hannosvolto attività difensiva.

3. La medesima ordinanza è stata impugnata dai Sargianicon ricorso per revocazione, rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 29 di- cembre 2021.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che l'ordi- nanza impugnata fosse incorsa in errore di fatto, nella parte in cui aveva ritenuto incontestata l'indennità di asservimento, osservando che la relativa liquidazione trovava giustificazione nella condivisione della valutazione com- piuta dal c.t.u., e non già nella mancanza di contestazioni, della quale era stato dato atto esclusivamente al fine di evitare una motivazione più artico- lata.

Ha aggiunto che il riconoscimento dell'importo di Euro 18.177,00, in luogo di quello di Euro 23.139,00 liquidato conclusivamente dal c.t.u., non dipendeva neppur esso da un errore di fatto, costituendo invece decisione su un punto controverso, come dimostrato dalle conclusioni di segno opposto rassegnate al riguardo dalle parti, e dall'adesione dell'ordinanza a quelle del c.t.u., con il conseguente rigetto della richiesta di una maggiore indennità formulata dai proprietari espropriati.

Quanto poi al mancato riconoscimento del danno derivante dalla perdita di visibilità del fondo, la Corte ha rilevato che la decisione costituiva il frutto di una valutazione in ordine all'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, ritenuto inidoneo ad incidere sul valore dell'immobile, osservando che l'ordi- nanza impugnata aveva attribuito rilievo al traffico veloce ed al traffico locale ed aveva espresso un giudizio su tali elementi.

4. Avverso la predetta sentenza i Sargiani hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disposta la riunione deidue ricorsi, in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., avendo gli stessi ad oggetto l'impugna- zione di provvedimenti diversi, ma emessi nell'ambito del medesimo giudizio, e recanti rispettivamente la decisione adottata dalla Corte d'appello in unico grado e quella pronunciata in sede d'impugnazione della stessa per revoca- zione: tra i due provvedimenti sussiste infatti un rapporto di connessione ido- neo a giustificare la trattazione congiunta delle relative impugnazioni, dal mo- mento che la decisione da adottare su quella riguardante la sentenza resa in sede di revocazione può risultare determinante ai fini dell'esame del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda (cfr. Cass., Sez.

III, 22/05/2015, n. 10534; 4/11/2014, n. 23445;Cass., Sez. lav., 1/04/2014, n. 7568).

2. Con il primo motivo del ricorso n. 6157/2022 R.G., da esaminarsi prio- ritariamente rispetto al ricorso n. 4336/2020 R.G., in quanto riguardante la decisione pronunciata sulla revocazione, i ricorrenti denunciano lanullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'escludere la sussistenza di un errore di fatto, alla base della liquidazione dell'indennità di asservimento, la Corte territoriale non ha considerato che l'ordinanza non aveva in alcun modo esaminato la relazione del c.t.u., ma si era limitata a dare erroneamente atto della man- canza di contestazioni sul punto, applicando il principio di cui all'art. 115 cod. proc. civ.

Aggiungono che, nel ricondurre tale affermazione alla necessità di evitare una motivazione più articolata, la sentenza impugnata ha formulato una mera supposizione, non suffragata da alcun elemento logico o letterale desumibile dall'ordinanza.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione dell'indennità di asservimento comportasse la decisione su un punto controverso, senza con- siderare che, a differenza dell'importo indicato nella bozza di relazione origi- nariamente predisposta dal c.t.u., quello conclusivamente liquidato nella re- lazione finale non aveva mai costituito oggetto di discussione tra le parti.

Aggiungonoche, nel richiamare le conclusioni formulate da essi ricorrenti, la Corte territoriale non ha considerato che la sussistenza dell'errorerevocato- rio, oltre a non poter essere fatta dipendere dalle stesse, comportavail tra- volgimento della decisione, ponendo a carico delle parti l'onere di formulare le proprie richieste, ai fini dell'adozione della pronuncia di merito nella fase rescissoria.

4. Con il terzo motivo, i ricorrenti insistono sulla violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc.civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rigetto della domanda di riconoscimento dell'inden- nizzo per la perdita di visibilità del fondo costituisse il frutto di una valutazione dell'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, senza tenere conto del fatto, accertato dal c.t.u., che per effetto della realizzazione dell'opera pub- blica l'edificio di loro proprietà non era visibile dalla strada sopraelevata né da due corsie della strada provinciale, nell'ambito della quale si era inoltre verificata una riduzione complessiva del traffico. 5.

Il primo motivo è infondato.

Premesso che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia deciso sull'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ. il sindacato spettante a questa Corte non può avere diretta- mente ad oggetto il riscontro dell'errore di fatto denunciato con il ricorso per revocazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ma la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei ristretti limiti in cui le relative ano- malie sono ancora denunciabili in sede di legittimità, per effetto della rifor- mulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si osserva che la sentenza impugnata ha concisamente ma efficacemente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto insussistente il vizio lamentato dai ricorrenti, rilevando che, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, l'ordinanza che aveva pronunciato sull'opposizione alla stima non aveva applicato il principio di non contestazione, ma aveva recepito la valutazione compiuta dal c.t.u., in as- senza di particolari rilievi delle parti, dei quali aveva ritenuto superflua una specifica confutazione.

Tale motivazione, perfettamente idonea a consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla deci- sione, deve considerarsi sufficiente ad attingere la soglia del minimo costitu- zionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., e quindi ad escludere la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., configurabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la motivazione risulti inesistente sotto l'aspetto materiale e grafico, mera- mente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o caratteriz- zata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass., Sez.

Un., 7/04/82014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez.

I, 3/ 03/2022, n. 7090; Cass., Sez.

VI, 25/09/2018, n. 22598).

E' noto d'altronde che, in quanto riferibile ai fatti storici principali o se- condari allegati dalle parti a sostegno delle rispettive domande o eccezioni, ed avente l'effetto di espungere gli stessi dal thema probandum, il principio di non contestazione non trova applicazione alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella propria relazione, le quali costituiscono il frutto di valutazioni tec- niche assoggettate al prudente apprezzamento del giudice, che può anche discostarsene nella formazione del proprio convincimento, indipendente- mente dalla condivisione delle stesse ad opera delle parti: in quest'ottica, la mancata formulazione di rilievi in ordine all'operato del c.t.u. non avrebbe dispensato la Corte d'appello dal dovere di motivare in ordine alla congruità dell'importo dallo stesso liquidato, dovere che può essere adempiuto anche attraverso l'adesione alle predette conclusioni, soprattutto laddove, come nella specie, le stesse non abbiano costituito oggetto di specifiche censure ad opera delle parti.

A ciò si aggiunga che la supposizione da parte del giudice de ll'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazionenon è deducibile come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non costituendoil frutto di un errore meramente percettivo, ma di un'attività va- lutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha ri- solta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con la configurabilità di un errore di fatto (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/12/2022, n. 36249; Cass., Sez.

II, 31/03/2011, n. 7488; Cass., Sez.

I, 21/01/1993, n. 705).

L'errore revocatorio deve infatti consistere in una falsa rappresentazione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia in- dotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabil- mente escluso dagli atti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positiva- mente accertato, e non è pertanto configurabile in relazione a vizi della deci- sione che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico(cfr. Cass., Sez. lav., 3/04/2009, n. 8180; Cass., Sez.

III, 23/02/ 2006, n. 4015).

6. E'altresì infondato il secondo motivo, il quale peraltro, postulando la mancata formulazione di contestazioni in ordine all'importo dell'indennità di asservimento definitivamente stimato dal c.t.u.,si pone in singolare contrad- dizione con il primo, che ne predica invece la sussistenza.

Anche nell'escludere qualsiasi confusione tra il predetto importo e quello indicato nella bozza di relazione precedentemente sottoposta all'esame delle parti, la Corte d'appello ha chiaramente e coerentemente enunciato le ragioni del proprio convincimento, rilevando che, nel provvedere alla liquidazione dell'indennità, l'ordinanza impugnata aveva disatteso sia la tesi sostenuta dall'espropriante, secondo cui non era dovuto alcun importo, sia quella soste- nuta dagli attori, che avevano chiesto il riconoscimento dell'importo stimato dal collegio dei tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e ravvisando pertanto nella relativa statuizione la decisione di un punto controverso.

Nell'ambito di tale ragionamento, il richiamo alle opposte conclusioni rassegnate dalle parti ha avuto luogo al solo fine di evidenziare il dibattito processuale sviluppatosi intorno alla stima compiuta dal c.t.u., e la valutazione conseguentemente espressa dall'ordinanza impugnata in ordine alla congruità dell'importo indicato nella sua relazione, che escludeva di per sé la configurabilità di un errore revocatorio.

Anche sotto tale profilo, per- tanto, la sentenza impugnata si è attenuta all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'errore di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la falsa rap- presentazione deve riguardare un fatto che non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, e non può quindi con- siderarsi rilevante quando l'errore percettivo sia caduto su un fatto la cui esi- stenza abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronun- cia, a seguito della valutazione delle risultanze processuali da parte del giu- dice (cfr. Cass., Sez.

I, 4/04/2019, n. 9527; 15/12/2011, n. 27094; Cass., Sez. lav., 16/11/2000, n. 14840).

7. Quanto infine al terzo motivo, la Corte d'appello ha chiaramente evi- denziato il carattere valutativo delle considerazioni svolte nell'ordinanza im- pugnata relativamente alla perdita di visibilità del fondo di proprietà degli attori, determinata dalla realizzazione dell'opera pubblica, avendo dato pun- tualmente atto del risalto conferito all'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi ed al mancato deprezzamento dell'immobile, in conseguenza dello spo- stamento del traffico veicolare veloce sulla sopraelevata e della destinazione della strada provinciale al traffico locale.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la possibilità di ravvisare al riguardo un errore revocatorio, configu- rabile, come si è detto in precedenza, esclusivamente in presenza di una svi- sta materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, e non anche in riferimento agli aspetti valutativi dell'attività svolta dal giudice ai fini della decisione della controversia, ivi compresi quelli riguardanti la formazione del proprio convincimento sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, la cui eventuale divergenza dalle risultanze degli atti non integra un er- rore di percezione, ma un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. lav., 5/04/2017, n. 8828; 8/07/1995, n. 7506; Cass., Sez.

I, 26/09/2013, n. 22080).

8. Passando quindi all'esame del ricorso n. 4336/2020 R.G., avente ad oggetto la decisione pronunciata sull'opposizione alla stima, con il primo mo- tivo i ricorrentidenuncianola nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di mo- tivazione, rilevando che la Corte d'appello ha omesso di esaminare le critiche da loro mosse all'operato del c.t.u., il quale a) non aveva tenuto conto di numerose voci di danno indiretto (quali l'inquinamento atmosferico, la perdita di potenzialità di reddito e la perdita di panoramicità del fondo), della collo- cazione dell'area e dei conseguenti effetti in termini di perdita di edificabilità, ed aveva omesso di quantificare la rivalutazione monetaria, b)aveva stimato il valore dell'immobile sulla base delle condizioni di mercato esistenti alla data dell'espropriazione, anziché a quella dell'immissione in possesso dell'area, c) aveva determinato l'indennità di asservimento senza tenere conto delle spe- cifiche delle tubazioni, della fascia di rispetto e dei danni determinati dalle operazioni di scavo, d)aveva liquidato l'indennità di occupazione senza tenere conto del deprezzamento dell'area residua.

9. Con il secondo ed il terzo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazio ne e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 37 cit., nonostante la sussistenza dei relativi pre- supposti.

10. Con il quarto ed il quinto motivo, i ricorrent i lamenta no l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere insussistente il danno derivante dalla perdita di visibilità del fondo, la Corte territoriale si è soffermata solo sulla deviazione del traffico veicolare, senza prendere in considerazione l'o- stacolo costituito dalla presenza della nuova opera stradale, che preclude la vista dello immobile dalla carreggiata sud della strada locale, né l'invisibilità del fondo da parte del traffico veicolare veloce.

11. Con il sesto motivo,i ricorrenti denuncia no la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., rilevando che, nel quantificare l'indennità di asservimento, l'ordinanza impugnata ha richiamato l'importo originariamente quantificato dal c.t.u., senza tenere conto di quello maggiore successivamente determi- nato sulla base delle osservazioni formulate dal loro c.t. di parte.

12. Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte territoriale non ha tenuto conto della perdita di panoramicità degli edifici esistenti nel fondo, privati di luminosità e della vista dell'antistante tenuta di Trenzanesio, che costituisce uno dei siti naturalistici più importanti della Provincia di Mi- lano.

13. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o la falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che, nel de- terminare il valore del fondo in riferimento alla data del decreto di esproprio, l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto che tale criterio di stima fosse stato concordato dal c.t.u. con le parti, senza considerare che essi ri- correntiavevano insistito sulla necessità di tenere conto del tempo trascorso dall'occupazione dell'area e del mutamento intervenuto nelle caratteristiche del fondo.

14. Con il nono motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art.44 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria sul danno derivante dal peggioramento del clima acustico del fondo.

15. Con il decimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, ribadendo che, nel deter- minare l'indennità di occupazione, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto esclusivamente del valore delle aree espropriate o asservite, senza conside- rare l'importo dovuto per il deprezzamento delle aree residue.

16. Con il primo motivo del ricorso incidentale, i controricorrenti dedu- cono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, osservando che, nel determinare l'indennità di asservimento, l'ordinanza impugnata non ha considerato che l'area espropriata era già gravata dalla presenza di sottoservizi, i quali erano stati soltanto spostati, senza aggrava- mento delle servitù preesistenti, e ricadevano comunque all'interno delle fa- sce di rispetto stradali.

17. Con il secondo motivo,i controricorrenti lamenta no la violazione e la falsa applicazione degli artt. 33 e 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, rilevando che, nel riconoscere il danno da inquinamento acustico, l'ordinanza impu- gnata non ha considerato che lo stesso è riconducibile all'art. 2043 cod. civ. o all'art. 44 cit., con la conseguenza che la relativa domanda risulta estranea al giudizio di opposizione alla stima, spettando alla competenza del tribunale.

Aggiungono che la realizzazione dell'opera pubblica non determina alcun in- quinamento acustico, avendo il c.t.u. accertato che l'innalzamento del livello di pressione sonora risulta inferiore a quello che determina l'intollerabilità delle immissioni sonore, e non essendosi tenuto conto delle osservazioni for- mulate dal loro c.t. di parte in ordine ai rilievi effettuati dal c.t.u.

18. Con il terzo motivo, i controricorrenti denunciano la vi olazione e la falsa applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver riconosciuto gl'interessi sull'indennità di occupa- zione con decorrenza dalla data dell'immissione in possesso e fino alla data di pagamento,anziché dal compimento di ogni singola annualità di occupa- zione e fino all'emissione del decreto di esproprio.

19. Con il quarto motivo, i controricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, censurando l'ordinanza impugnata per aver ordinato il deposito integrale delle somme liquidate, senza disporre la detrazione dell'indennità provvisoria già depositata.

20. Il primo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia l'omesso esame delle censure mosse all'operato del c.t.u., è inammissibile.

La parte che, in sede di legittimità, lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non può infatti limitarsi a far valere gene- ricamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal con- sulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo inte- gralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della rela- zione,e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di moti- vazione(cfr. Cass., Sez.

III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez.

I, 3/06/2016, n. 11482; 17/07/2014, n. 16368).

Tale onere nella specie non può ritenersi correttamente adempiuto, es- sendosi i ricorrenti limitati a riportare, a corredo delle proprie censure, le critiche da loro rivolte alla stima compiuta dal c.t.u., richiamando le memorie da loro depositate e la documentazione prodotta a sostegno delle stesse, senza porle a confronto con i pertinenti passaggi della relazione di consulenza, la cui parziale trascrizione nella narrativa del ricorso non consente di cogliere con esattezza la portata degli errori addebitati al consulente e le conseguenti ripercussioni sulla liquidazione degl'importi riconosciuti dall'ordinanza impu- gnata.

21. E' invece infondato il secondo motivo, riflettente l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 37, comma secondo,del d.P.R. n. 327 del 2001, mentre è fondato il terzo motivo, riguardante il mancato accoglimento della medesima domanda.

Com'è noto, infatti, la predetta maggiorazione costituisce una compo- nente dell'indennità di espropriazione, che va riconosciuta in via automatica dal giudice, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento del valore di mercato del bene espropriato, che rappresenta il parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell'indennizzo, allorché emerga dagli atti la presenza dei relativi presupposti, mirando ad incentivare la definizione del procedi- mento espropriativo in via consensuale(cfr. Cass., Sez.

I, 16/03/2021, n. 7369; 16/05/2017, n. 12058): non costituendo oggetto di una domanda au- tonoma, la sua mancata liquidazione non può dar luogo ad un'omissione di pronuncia, deducibile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., ove il giudice abbia statuito in ordine al riconoscimento dell'indennità di esproprio, risolvendosi esclusivamente nella violazione dell'art. 37, secondo comma, cit., subordina- tamente all'allegazione ed alla prova dei predetti presupposti, costituiti dalla offerta di un'indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella defini- tiva.

La sussistenza di tali presupposti emergeva nella specie dalla relazione del c.t.u., puntualmente richiamata a corredo del terzo motivo, da cui risul- tava che, a fronte del valore dell'area espropriata, ritenuta parzialmente edi- ficabile,e del deprezzamento di quella asservita e dell'area residua, recepiti dall'ordinanza impugnata, l'espropriante aveva offerto una somma comples- siva di Euro 985,00, largamente inferiore a quella liquidata all'esito del giudi- zio, e quindi idonea a giustificare il riconoscimento della predetta maggiora- zione.

22. Sono invece inammissibili il quarto, il quinto ed il settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto il deprezzamento subìto dall'area residua.

La questione riguardante la perdita di valore del capannone industriale di proprietà degli attori ha costituito infatti oggetto di specifico esame da parte dell'ordinanza impugnata, la quale ha escluso la possibilità di riconoscere un indennizzo per tale pregiudizio, in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica, ampiamente e coerentemente giustificando taleconclusione: in pro- posito, pur richiamando gli accertamenti compiuti dal c.t.u., il quale aveva riferito che il fabbricato era collocato ad un livello inferiore rispetto alla so- praelevata, verso la quale era stato deviato il traffico veicolare veloce, la Corte d'appello ha dissentito dalle conclusioni della relazione, osservando che tale disposizione non ne comportava una minore appetibilità dal punto di vista locativo, essendo l'immobile situato in prima fascia rispetto alla strada pro- vinciale preesistente, la quale era rimasta destinata al traffico locale, ritenuto maggiormente interagente con il capannone.

Non è pertanto configurabile, nella specie, il difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per la cui sussistenza oc- corre, come si è detto in precedenza, che la motivazione risulti inidonea a consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, per inesistenza dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, mera apparenza, perplessitàed obiettiva incomprensibilità degli stessi, o per- ché caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando invece irrilevante la mera insufficienza della motivazione.

La com- pletezza dell'accertamento compiutoconsente inoltre di escludere la sussi- stenza del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., il quale, postulando la pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, non è configurabile in riferimento all'omesso o insufficiente esame di risultanze istruttorie, a meno che dalle stesse non emerga la prova di circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia di quelle che hanno determinato il con- vincimento del giudice di merito, in modo tale da privare di fondamento la ratio decidendi(cfr. Cass., Sez.

III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez.

VI, 28/09/2016, n. 19150; v. anche, con specifico riferimento alla c.t.u., Cass., Sez.

III, 24/06/2020, n. 12387; 26/07/2017, n. 18391).

Nel censurare l'apprezzamento compiuto dall'ordinanza impugnata, i ri- correnti non sono d'altronde in grado d'individuare elementi di fatto indebita- mente trascurati, ma si limitano ad insistere per un verso sulle circostanze già fatte valere nel giudizio di merito, in ordine alle quali la Corte d'appello ha compiutamente argomentato, e per altro verso sulla mancata valutazione della perdita di panoramicità degli edifici esistenti nel fondo espropriato, la cui omessa menzione da parte dell'ordinanza impugnata non autorizza a rite- nere che la Corte d'appello non ne abbia tenuto conto, nell'ambito del giudizio negativo complessivamente espresso in ordine alla minore appetibilità del fabbricato dal punto di vista locativo.

23. E' altresì inammissibile il sesto motivo, riguardante la liquidazione dell'indennità di asservimento.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è infatti deducibile soltanto ove si alleghi che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma di- sposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri istruttori officiosi, non anche quando si affermi, come nella specie, che il me- desimosia incorso in errore nella valutazione del materiale probatorio, trat- tandosi in tal caso di un vizio attinente alla ricostruzione dei fatti, la cui de- nuncia in sede di legittimità è ammessa soltanto nei ristretti limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez.

V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez.

VI, 23/10/ 2018, n. 26769).

24. E' poi inammissibile, per difetto di pertinenza, l'ottavo motivo, riflet- tente l'insussistenza di un accordo tra le parti ed il c.t.u. in ordine alla deter- minazione del valore del fondo espropriato.

La censura non attinge infatti la ratio decidendidell'ordinanza impugnata, la quale, nel determinare il predetto valore, non ha fatto alcun riferimento ad un accordo intervenuto tra le parti ed il c.t.u., ma si è limitata a recepire la stima compiuta da quest'ultimo, considerata dalla Corte d'appello condivisi- bile, anche alla luce della mancata formulazione di particolari contestazioni ad opera delle parti, delle quali ha ritenuto pertanto superflua una specifica confutazione.Peraltro, come emerge dalla trascrizione del relativo passo della relazione di consulenza, riportata a corredo della censura, i consulenti di parte ed il c.t.u. non avevano affatto concordato il valore di stima, ma si erano limitati a convenire sulla necessità di fare riferimento, nella liquidazione della indennità, ai criteri previsti dall'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, cui il c.t.u. e la stessa Corte d'appello avrebbero dovuto comunque attenersi, anche in mancanza di accordo delle parti.

Non può condividersi, in proposito, la tesi, sostenuta dal consulente degli attori nel corso delle operazioni peritali, secondo cui l'adozione dei predetti criteri avrebbe imposto di fare riferimento al valore che l'immobile espropriato aveva alla data dell'immissione in possesso, anziché a quella di emissione del decreto di espropriazione, e ciò al fine di eliminare gli effetti della realizza- zione dell'operapubblica sul valore del fabbricato oggetto di stima: nell'am- bito della disciplina dettata dall'art. 32, comma primo, cit., tale finalità si rea- lizza infatti attraverso l'esclusione, espressamente prevista, della possibilità di tener conto, nella valutazione del fondo espropriato, degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pub- blica, dovendosi invece, ai fini della determinazione dell'indennità, fare riferi- mento alle «caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data di emissione del decreto di espropriazione», che, determinando l'ac- quisto della proprietà da parte della [OSCURATO:PERSONA], segnano il compimento della vicenda ablativa.

Com'è noto, d'altronde, la norma in esame recepisce l'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legitti- mità relativamente all'interpretazione dell'art. 5-bisdel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, secondo cui la ricognizione delle caratteristiche fattuali e giuridiche dell'area espro- priata, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, doveva essere compiuta con riguardo alla data del decreto di esproprio, in tal senso dovendosi intendere il riferimento al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il quale non comportava quindi la necessità di re- trodatare la qualificazione della natura del terreno all'epoca dell'imposizione di detto vincolo, giacché, altrimenti, nell'ipotesi di mutamento di destinazione dell'area, sopravvenuta nelle more della espropriazione, l'indennizzo sarebbe stato inficiato di astrattezza, in contrasto con la previsione dell'art. 42, terzo comma, Cost.(cfr. Cass., Sez.

I, 14/02/ 2006, n. 3146; 4/07/2003, n. 10570; 21/02/2001, n. 2474).

25. Il nono motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo liquidato a titolo di ristoro per il peggio- ramento del clima acustico dell'area residua, è infondato.

Trattandosi del pregiudizio subìto dall'area residua del fondo a seguito di un'espropriazione parziale, l'indennizzo in questione non è infatti riconducibile all'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale si riferisce alla diversa ipotesi dell'imposizione di una servitù realizzata mediante un decreto ablatorio e al danno permanente, derivante dalla perdita o dalla diminuzione di facoltà ine- renti al diritto dominicale,subito, in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica,da soggetti rimasti estranei al procedimento espropriativo, proprie- tari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera(cfr. Cass., Sez.

I, 23/11/2015, n. 23865; 16/09/2009, n. 19972).Esso è riconducibile invece all'art. 33, e costituisce una componente dell'indennità di espropriazione, volta a ristorare il proprietario del deprezzamento subìto dalle parti residue del fondo espropriato, e ricompresa nell'importo unitariamente liquidato a reintegrazione dell'intera diminuzione patrimoniale subìta dal soggettopas- sivo del provvedimento ablatorio (cfr. Cass., Sez.

VI, 18/02/2021; 8/04/ 2016, n. 6926): in quanto tale, ne condivide la natura di debito di valuta(cfr. Cass., Sez.

I, 10/02/2021, n. 3274; 18/08/2017, n. 20178; 20/06/2011, n. 13456), non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del decorso del tempo, ma idoneo a giustificare, in aggiunta al riconoscimento degl'inte- ressi compensativi, il risarcimento del maggior dannoper il ritardo nell'adem- pimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. proc. civ., subordina- tamente all'allegazione del pregiudizio subìto da parte del creditore, ed alla relativa prova, da fornirsi anche in via presuntiva, attraverso il confronto tra il saggio degl'interessi legali e quello medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (cfr. Cass., Sez.

II, 30/07/ 2019, n. 20547; 16/02/2015, n. 3029; Cass., Sez.

III, 26/02/2015, n. 3954).

26. E' invece fondato il decimo ed ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata inclusione dell'importo liquidato per il deprezzamento dell'area resi- dua nel valore assunto come base di calcolo dell'indennità di occupazione.

In tema di espropriazione parziale, questa Corte ha infatti affermato ri- petutamente che, ove si accerti l'unità funzionale tra l'area espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima dev'essere de- terminata in misura percentuale rispetto alle somme dovute a titolo di inden- nitàdi esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle por- zioni residue dell'immobile, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica(cfr. Cass., Sez.

I, 23/05/2022, n. 16528; 26/03/2009, n. 7294).

Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui, pur avendo riconosciuto ai ricorrenti una maggiore indennità di espropria- zione per il peggioramento del clima acustico dell'area residua, determinato dalla realizzazione di un terrapieno in prossimità della stessa, non ne ha te- nuto conto ai fini della liquidazione dell'indennità di occupazione, determinata in misura percentuale rispetto a quella dovuta soltanto per la perdita dell'area espropriata e la riduzione di valore di quella asservita, omettendo qualsiasi accertamento in ordine al collegamento funzionale precedentemente esi- stente tra le varie parti del fondo espropriato.27.

Venendo infine all'esame del ricorso incidentale, è inammissibile il primo motivo, riguardante laliquidazione dell'indennità di asservimento.

In quanto riguardanti l'accertamento dei fatti, le censure proposte dai controricorrenti, con cui si fa valere l'omessa valutazione delle servitù prece- dentemente gravanti sull'area espropriata, non possono essere infatti propo- ste ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001(nella specie peraltro inap- plicabile, trattandosi di espropriazione parziale), ma esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Nella specie, peraltro, il fatto di cui i controricorrenti lamentano l'omesso esame è stato specificamente preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, la quale ne ha escluso l'e- sistenza, ritenendo non provato che nel fondo di proprietà degli attori fossero già presenti altri sottoservizi, sicché le doglianze proposte al riguardo, sulla base del richiamo alla relazione del c.t.u., si risolvono, in definitiva, nella de- nuncia di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, non deducibile ai sensi della predetta disposizione.

28. E' parimenti inammissibile il secondo motivo, riflettente l'incompe- tenza della Corte d'appello in ordine alla domanda di riconoscimento del pre- giudizio derivante dall'inquinamento acusticoe l'infondatezza della domanda.

In tema di espropriazione, il carattere funzionale della competenza spet- tante alla corte d'appello in unico grado ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 1° set- tembre 2011, n. 150, circoscritta alle controversie aventi ad oggetto l'oppo- sizione alla stima di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, non esclude l'applicabilità della disciplina generale dettata dall'art. 38 cod. proc. civ., in virtù della quale l'incompetenza del giudice adìto, per essere la domanda de- voluta alla competenza del tribunale, in quanto avente ad oggetto il risarci- mento dei danni per atto illecito ola liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327 cit.,dev'essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di trattazione, restando altrimenti la questione preclusa, e non potendo pertanto essere sollevata per la prima volta, come nella specie, in sede d'impugnazione (cfr. Cass., Sez.

VI, 25/05/2020, n. 9552; Cass., Sez.

I, 12/10/2007, n. 21434).

Nel ritenere provato il peggioramento del clima acustico che caratteriz- zava l'area in cui è situato il fondo di proprietà degli attori, la Corte d'appello ha poi richiamato, facendole proprie,le risultanze degli accertamenti compiuti dal c.t.u., da cui era emerso un incremento dei livelli di pressione sonora, potenzialmente superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, ed ascri- vibile alla presenza di una superficie riflettente costituita dal muro di conte- nimento del terrapieno che sostiene la bretella d'immissione sull'autostrada, posto frontalmente all'edificio esistente nel fondo, in posizione parallela.

Tale apprezzamentosi configura come un giudizio di fatto, non censurabile per violazione di legge, ma solo per omesso esame di un fatto controverso e de- cisivo per il giudizio o per difetto di motivazione, nella specie neppure dedotti dai controricorrenti, iquali si sono limitati a lamentare la mancata valutazione delle osservazioni formulate dal loro consulente di parte, senza tenere conto delle risposte alle stesse fornite dal c.t.u., le cui conclusioni sono state inte- gralmente recepite dall'ordinanza impugnata.Tale adesione, come ripetuta- mente affermato da questa Corte, deve considerarsi di per sé sufficiente ad esaurire l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, il quale, ove il c.t.u. abbia tenuto conto delle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, repli- candovi, non è tenuto a soffermarvisi ulteriormente, restando le stesse im- plicitamente disattese, anche se non espressamente confutate, in quanto in- compatibili con le fonti da cui il giudice ha attinto il proprio convincimento, e comunque voltead ottenere il riesame degli elementi di giudizio già valutati dal c.t.u. (cfr. Cass., Sez.

I, 16/11/2022, n. 33742; 9/01/2009, n. 282; Cass., Sez.

VI, 2/02/2015, n. 1815).

29. E' invece fondato il terzo motivo, avente ad oggetto la decorrenza degl'interessi dovuti sulla somma liquidata a titolo d'indennità di occupazione.

Nel riconoscere tali interessi con decorrenza dalla data dell'immissione nel possesso del fondo espropriato, l'ordinanza impugnata non ha tenuto in- fatti conto della natura compensativa degli stessi, aventi la funzione di com- pensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe per- cepito periodicamente qualora fosse rimasto nel possesso dell'immobile, e quindi dovuti dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui è stato emesso il decreto dioccupazione, che segna l'immediata ed automa- tica compressione del diritto dominicale, quale momento di maturazione del relativo diritto(cfr. Cass., Sez.

I, 3/07/2019, n. 17797; 9/05/2016, n. 9329; 21/04/2006, n. 9410).

30. E' altresì fondato il quarto motivo, riguardante l'ordine di deposito delle somme liquidate a titolo d'indennità ed interessi.

Nel determinare le predette somme, l'ordinanza impugnata ne ha infatti disposto il deposito, unitamente agl'interessi, presso il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell'economia e delle finanze (già [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti), omet- tendo però di prevedere la detrazione dalle stesse di quelle già depositate all'esito del procedimento di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001.

In proposito, questa Corte ha più volte ribadito che, in quanto rispondente alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed agli oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti, il deposito delle indennità di espropriazione ed occupazione, ivi compresi i mag- giori importi liquidati in favore dell'espropriato all'esito del giudizio di opposi- zione alla stima o di determinazione dell'indennità, non solo dev'essere di- sposto dal giudice indipendentemente da un 'apposit a richiesta dell'espro- priante, quale forma tipica di esecuzione della condanna, prevista dalla legge in riferimento al procedimento espropriativo, ma deve avere ad oggetto non già l'intera indennità liquidata, masolo le maggiori somme riconosciute a tale titolo, detratte quindi quelle già depositate nel corso del procedimento ammi- nistrativo, che il giudice è tenuto ad accertare, dal momento che,in relazione alle stesse, l'avvenuto deposito ha effetto liberatorioper l'espropriante (cfr. Cass., Sez.

I, 11/02/2005, n. 2858; 8/11/2005, n. 21640; 19/09/2000, n. 12408).

31. Il ricorso per revocazione va pertanto rigettato, mentre vanno accolti quello per cassazione, limitatamente alle censure proposte con il terzo edil decimo motivo, e quello incidentale, limitatamente al terzo e al quarto mo- tivo.

L'ordinanza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso n. 615

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i al n. 4336 / 2020 R.G. ed al n. 6157/2022 R.G., pro- postida [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappre- sentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, viaAvezzana, n.3; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e CONSORZIO B.B.M., in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] lanitroe Luigi V. Damone, con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni , n. 44; –controricorrenti e ricorrent i incidental i – e C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano n. 2938/19 , depositata il 24 luglio 2019, e la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3808/21, de- positata il 29 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di concessionaria della C.A.L. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., ed il Consorzio B.B.M. convenneroin giudizio Franco, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un fondo sito in Cernusco sul Naviglio (MI) e riportato in Catasto al foglio 50, particella 13, nonché la CAL ed il Comune di Cernusco sul Naviglio, propo- nendo opposizione alla stima dell'indennità dovuta per l'espropriazione di una area della superficie di 96 mq.e l'asservimento di altre due aree della super- ficie rispettivamente di 153 e 112 mq., dispostecon decreti del 26 aprile e 9 novembre 2017, per la realizzazione di opere complementari al collegamento autostradale tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Si costituirono i Sargiani ed il Comune, e resistettero alla domanda, chie- dendone il rigetto. 1.1. Con ordinanza del 24 luglio 2019, la Corte d'appello di Milano ha determinato l'indennità di espropriazione in Euro 12.342,00, quella di asser- vimentoin Euro 18.177,00 e il deprezzamento subìto da ll'area residua in Euro 77.320,00, oltre interessi legali dalle date dei relativi decreti, e le indennità di occupazione d'urgenza e temporanea rispettivamente in Euro 6.336,00 ed Euro 29.221,00, oltre interessi legali dalla data d'immissione nel possesso del fondo, disponendone il deposito presso il Servizio depositi del Ministero dell'e- conomia e delle finanze. Premesso che le parti non avevano sollevato particolari contestazioni in ordine al valore dell'area espropriata, stimato dal c.t.u. in Euro12.342,00, né in ordine all'indennità di asservimento, essendo rimasta priva di riscontri l'as- serita preesistenza nel fondo di altri sottoservizi, la Corte ha escluso che la realizzazione dell'opera pubblica avesse arrecato ingenti danni alla proprietà, ritenendo non plausibile che la minore visibilità del fondo, determinata dalla deviazione della maggior parte del traffico veicolare dalla strada provinciale Cassanese verso la strada sopraelevata Brebemi , comportasse una minore appetibilità di un capannone industriale ivi esistente, dal momento che il ma- nufatto restava collocato in prima fascia rispetto al sedime stradale originario, ancora praticato dal traffico locale. Rilevato invece che la realizzazione di un terrapieno di fronte all'immobile determinava un effetto di rimbalzo dei rumori del traffico, peggiorandone il clima acustico, ha ritenuto congruo l'importo stimato dal c.t.u. per la realizzazione di opere d'insonorizzazione idonee ad eliminare il danno. 2. Avverso la predetta ordinanza i Sargiani hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA]- bemi ed il Consorzio hanno resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in quattro motivi ed anch'esso illustrato con memoria, cui i Sargiani hanno resistito a loro volta con controricorso. Gli altri intimati non hannosvolto attività difensiva. 3. La medesima ordinanza è stata impugnata dai Sargianicon ricorso per revocazione, rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 29 di- cembre 2021. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso che l'ordi- nanza impugnata fosse incorsa in errore di fatto, nella parte in cui aveva ritenuto incontestata l'indennità di asservimento, osservando che la relativa liquidazione trovava giustificazione nella condivisione della valutazione com- piuta dal c.t.u., e non già nella mancanza di contestazioni, della quale era stato dato atto esclusivamente al fine di evitare una motivazione più artico- lata. Ha aggiunto che il riconoscimento dell'importo di Euro 18.177,00, in luogo di quello di Euro 23.139,00 liquidato conclusivamente dal c.t.u., non dipendeva neppur esso da un errore di fatto, costituendo invece decisione su un punto controverso, come dimostrato dalle conclusioni di segno opposto rassegnate al riguardo dalle parti, e dall'adesione dell'ordinanza a quelle del c.t.u., con il conseguente rigetto della richiesta di una maggiore indennità formulata dai proprietari espropriati. Quanto poi al mancato riconoscimento del danno derivante dalla perdita di visibilità del fondo, la Corte ha rilevato che la decisione costituiva il frutto di una valutazione in ordine all'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, ritenuto inidoneo ad incidere sul valore dell'immobile, osservando che l'ordi- nanza impugnata aveva attribuito rilievo al traffico veloce ed al traffico locale ed aveva espresso un giudizio su tali elementi. 4. Avverso la predetta sentenza i Sargiani hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con me- moria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disposta la riunione deidue ricorsi, in applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ., avendo gli stessi ad oggetto l'impugna- zione di provvedimenti diversi, ma emessi nell'ambito del medesimo giudizio, e recanti rispettivamente la decisione adottata dalla Corte d'appello in unico grado e quella pronunciata in sede d'impugnazione della stessa per revoca- zione: tra i due provvedimenti sussiste infatti un rapporto di connessione ido- neo a giustificare la trattazione congiunta delle relative impugnazioni, dal mo- mento che la decisione da adottare su quella riguardante la sentenza resa in sede di revocazione può risultare determinante ai fini dell'esame del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda (cfr. Cass., Sez. III, 22/05/2015, n. 10534; 4/11/2014, n. 23445;Cass., Sez. lav., 1/04/2014, n. 7568). 2. Con il primo motivo del ricorso n. 6157/2022 R.G., da esaminarsi prio- ritariamente rispetto al ricorso n. 4336/2020 R.G., in quanto riguardante la decisione pronunciata sulla revocazione, i ricorrenti denunciano lanullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'escludere la sussistenza di un errore di fatto, alla base della liquidazione dell'indennità di asservimento, la Corte territoriale non ha considerato che l'ordinanza non aveva in alcun modo esaminato la relazione del c.t.u., ma si era limitata a dare erroneamente atto della man- canza di contestazioni sul punto, applicando il principio di cui all'art. 115 cod. proc. civ. Aggiungono che, nel ricondurre tale affermazione alla necessità di evitare una motivazione più articolata, la sentenza impugnata ha formulato una mera supposizione, non suffragata da alcun elemento logico o letterale desumibile dall'ordinanza. 3. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione dell'indennità di asservimento comportasse la decisione su un punto controverso, senza con- siderare che, a differenza dell'importo indicato nella bozza di relazione origi- nariamente predisposta dal c.t.u., quello conclusivamente liquidato nella re- lazione finale non aveva mai costituito oggetto di discussione tra le parti. Aggiungonoche, nel richiamare le conclusioni formulate da essi ricorrenti, la Corte territoriale non ha considerato che la sussistenza dell'errorerevocato- rio, oltre a non poter essere fatta dipendere dalle stesse, comportavail tra- volgimento della decisione, ponendo a carico delle parti l'onere di formulare le proprie richieste, ai fini dell'adozione della pronuncia di merito nella fase rescissoria. 4. Con il terzo motivo, i ricorrenti insistono sulla violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc.civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rigetto della domanda di riconoscimento dell'inden- nizzo per la perdita di visibilità del fondo costituisse il frutto di una valutazione dell'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, senza tenere conto del fatto, accertato dal c.t.u., che per effetto della realizzazione dell'opera pub- blica l'edificio di loro proprietà non era visibile dalla strada sopraelevata né da due corsie della strada provinciale, nell'ambito della quale si era inoltre verificata una riduzione complessiva del traffico. 5. Il primo motivo è infondato. Premesso che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia deciso sull'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ. il sindacato spettante a questa Corte non può avere diretta- mente ad oggetto il riscontro dell'errore di fatto denunciato con il ricorso per revocazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ma la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte a fondamento della decisione, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei ristretti limiti in cui le relative ano- malie sono ancora denunciabili in sede di legittimità, per effetto della rifor- mulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si osserva che la sentenza impugnata ha concisamente ma efficacemente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto insussistente il vizio lamentato dai ricorrenti, rilevando che, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, l'ordinanza che aveva pronunciato sull'opposizione alla stima non aveva applicato il principio di non contestazione, ma aveva recepito la valutazione compiuta dal c.t.u., in as- senza di particolari rilievi delle parti, dei quali aveva ritenuto superflua una specifica confutazione. Tale motivazione, perfettamente idonea a consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla deci- sione, deve considerarsi sufficiente ad attingere la soglia del minimo costitu- zionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., e quindi ad escludere la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., configurabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la motivazione risulti inesistente sotto l'aspetto materiale e grafico, mera- mente apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, o caratteriz- zata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/82014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. I, 3/ 03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598). E' noto d'altronde che, in quanto riferibile ai fatti storici principali o se- condari allegati dalle parti a sostegno delle rispettive domande o eccezioni, ed avente l'effetto di espungere gli stessi dal thema probandum, il principio di non contestazione non trova applicazione alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella propria relazione, le quali costituiscono il frutto di valutazioni tec- niche assoggettate al prudente apprezzamento del giudice, che può anche discostarsene nella formazione del proprio convincimento, indipendente- mente dalla condivisione delle stesse ad opera delle parti: in quest'ottica, la mancata formulazione di rilievi in ordine all'operato del c.t.u. non avrebbe dispensato la Corte d'appello dal dovere di motivare in ordine alla congruità dell'importo dallo stesso liquidato, dovere che può essere adempiuto anche attraverso l'adesione alle predette conclusioni, soprattutto laddove, come nella specie, le stesse non abbiano costituito oggetto di specifiche censure ad opera delle parti. A ciò si aggiunga che la supposizione da parte del giudice de ll'esistenza di uno o più fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazionenon è deducibile come motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non costituendoil frutto di un errore meramente percettivo, ma di un'attività va- lutativa, nel senso che il giudice stesso, postasi la questione della mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza di uno o più fatti determinati, l'ha ri- solta affermativamente all'esito di un giudizio, di per sé incompatibile con la configurabilità di un errore di fatto (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2022, n. 36249; Cass., Sez. II, 31/03/2011, n. 7488; Cass., Sez. I, 21/01/1993, n. 705). L'errore revocatorio deve infatti consistere in una falsa rappresentazione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia in- dotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabil- mente escluso dagli atti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positiva- mente accertato, e non è pertanto configurabile in relazione a vizi della deci- sione che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico(cfr. Cass., Sez. lav., 3/04/2009, n. 8180; Cass., Sez. III, 23/02/ 2006, n. 4015). 6. E'altresì infondato il secondo motivo, il quale peraltro, postulando la mancata formulazione di contestazioni in ordine all'importo dell'indennità di asservimento definitivamente stimato dal c.t.u.,si pone in singolare contrad- dizione con il primo, che ne predica invece la sussistenza. Anche nell'escludere qualsiasi confusione tra il predetto importo e quello indicato nella bozza di relazione precedentemente sottoposta all'esame delle parti, la Corte d'appello ha chiaramente e coerentemente enunciato le ragioni del proprio convincimento, rilevando che, nel provvedere alla liquidazione dell'indennità, l'ordinanza impugnata aveva disatteso sia la tesi sostenuta dall'espropriante, secondo cui non era dovuto alcun importo, sia quella soste- nuta dagli attori, che avevano chiesto il riconoscimento dell'importo stimato dal collegio dei tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e ravvisando pertanto nella relativa statuizione la decisione di un punto controverso. Nell'ambito di tale ragionamento, il richiamo alle opposte conclusioni rassegnate dalle parti ha avuto luogo al solo fine di evidenziare il dibattito processuale sviluppatosi intorno alla stima compiuta dal c.t.u., e la valutazione conseguentemente espressa dall'ordinanza impugnata in ordine alla congruità dell'importo indicato nella sua relazione, che escludeva di per sé la configurabilità di un errore revocatorio. Anche sotto tale profilo, per- tanto, la sentenza impugnata si è attenuta all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'errore di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la falsa rap- presentazione deve riguardare un fatto che non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, e non può quindi con- siderarsi rilevante quando l'errore percettivo sia caduto su un fatto la cui esi- stenza abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronun- cia, a seguito della valutazione delle risultanze processuali da parte del giu- dice (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2019, n. 9527; 15/12/2011, n. 27094; Cass., Sez. lav., 16/11/2000, n. 14840). 7. Quanto infine al terzo motivo, la Corte d'appello ha chiaramente evi- denziato il carattere valutativo delle considerazioni svolte nell'ordinanza im- pugnata relativamente alla perdita di visibilità del fondo di proprietà degli attori, determinata dalla realizzazione dell'opera pubblica, avendo dato pun- tualmente atto del risalto conferito all'intervenuto mutamento dello stato dei luoghi ed al mancato deprezzamento dell'immobile, in conseguenza dello spo- stamento del traffico veicolare veloce sulla sopraelevata e della destinazione della strada provinciale al traffico locale. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la possibilità di ravvisare al riguardo un errore revocatorio, configu- rabile, come si è detto in precedenza, esclusivamente in presenza di una svi- sta materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, e non anche in riferimento agli aspetti valutativi dell'attività svolta dal giudice ai fini della decisione della controversia, ivi compresi quelli riguardanti la formazione del proprio convincimento sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, la cui eventuale divergenza dalle risultanze degli atti non integra un er- rore di percezione, ma un errore di giudizio (cfr. Cass., Sez. lav., 5/04/2017, n. 8828; 8/07/1995, n. 7506; Cass., Sez. I, 26/09/2013, n. 22080). 8. Passando quindi all'esame del ricorso n. 4336/2020 R.G., avente ad oggetto la decisione pronunciata sull'opposizione alla stima, con il primo mo- tivo i ricorrentidenuncianola nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di mo- tivazione, rilevando che la Corte d'appello ha omesso di esaminare le critiche da loro mosse all'operato del c.t.u., il quale a) non aveva tenuto conto di numerose voci di danno indiretto (quali l'inquinamento atmosferico, la perdita di potenzialità di reddito e la perdita di panoramicità del fondo), della collo- cazione dell'area e dei conseguenti effetti in termini di perdita di edificabilità, ed aveva omesso di quantificare la rivalutazione monetaria, b)aveva stimato il valore dell'immobile sulla base delle condizioni di mercato esistenti alla data dell'espropriazione, anziché a quella dell'immissione in possesso dell'area, c) aveva determinato l'indennità di asservimento senza tenere conto delle spe- cifiche delle tubazioni, della fascia di rispetto e dei danni determinati dalle operazioni di scavo, d)aveva liquidato l'indennità di occupazione senza tenere conto del deprezzamento dell'area residua. 9. Con il secondo ed il terzo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazio ne e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 327, censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento della maggiorazione del 10% prevista dall'art. 37 cit., nonostante la sussistenza dei relativi pre- supposti. 10. Con il quarto ed il quinto motivo, i ricorrent i lamenta no l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere insussistente il danno derivante dalla perdita di visibilità del fondo, la Corte territoriale si è soffermata solo sulla deviazione del traffico veicolare, senza prendere in considerazione l'o- stacolo costituito dalla presenza della nuova opera stradale, che preclude la vista dello immobile dalla carreggiata sud della strada locale, né l'invisibilità del fondo da parte del traffico veicolare veloce. 11. Con il sesto motivo,i ricorrenti denuncia no la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., rilevando che, nel quantificare l'indennità di asservimento, l'ordinanza impugnata ha richiamato l'importo originariamente quantificato dal c.t.u., senza tenere conto di quello maggiore successivamente determi- nato sulla base delle osservazioni formulate dal loro c.t. di parte. 12. Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte territoriale non ha tenuto conto della perdita di panoramicità degli edifici esistenti nel fondo, privati di luminosità e della vista dell'antistante tenuta di Trenzanesio, che costituisce uno dei siti naturalistici più importanti della Provincia di Mi- lano. 13. Con l'ottavo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione o la falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che, nel de- terminare il valore del fondo in riferimento alla data del decreto di esproprio, l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto che tale criterio di stima fosse stato concordato dal c.t.u. con le parti, senza considerare che essi ri- correntiavevano insistito sulla necessità di tenere conto del tempo trascorso dall'occupazione dell'area e del mutamento intervenuto nelle caratteristiche del fondo. 14. Con il nono motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell'art.44 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordinanza impugnata per aver omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria sul danno derivante dal peggioramento del clima acustico del fondo. 15. Con il decimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, ribadendo che, nel deter- minare l'indennità di occupazione, l'ordinanza impugnata ha tenuto conto esclusivamente del valore delle aree espropriate o asservite, senza conside- rare l'importo dovuto per il deprezzamento delle aree residue. 16. Con il primo motivo del ricorso incidentale, i controricorrenti dedu- cono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudi- zio, osservando che, nel determinare l'indennità di asservimento, l'ordinanza impugnata non ha considerato che l'area espropriata era già gravata dalla presenza di sottoservizi, i quali erano stati soltanto spostati, senza aggrava- mento delle servitù preesistenti, e ricadevano comunque all'interno delle fa- sce di rispetto stradali. 17. Con il secondo motivo,i controricorrenti lamenta no la violazione e la falsa applicazione degli artt. 33 e 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, rilevando che, nel riconoscere il danno da inquinamento acustico, l'ordinanza impu- gnata non ha considerato che lo stesso è riconducibile all'art. 2043 cod. civ. o all'art. 44 cit., con la conseguenza che la relativa domanda risulta estranea al giudizio di opposizione alla stima, spettando alla competenza del tribunale. Aggiungono che la realizzazione dell'opera pubblica non determina alcun in- quinamento acustico, avendo il c.t.u. accertato che l'innalzamento del livello di pressione sonora risulta inferiore a quello che determina l'intollerabilità delle immissioni sonore, e non essendosi tenuto conto delle osservazioni for- mulate dal loro c.t. di parte in ordine ai rilievi effettuati dal c.t.u. 18. Con il terzo motivo, i controricorrenti denunciano la vi olazione e la falsa applicazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l'ordi- nanza impugnata per aver riconosciuto gl'interessi sull'indennità di occupa- zione con decorrenza dalla data dell'immissione in possesso e fino alla data di pagamento,anziché dal compimento di ogni singola annualità di occupa- zione e fino all'emissione del decreto di esproprio. 19. Con il quarto motivo, i controricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 28 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 29 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, censurando l'ordinanza impugnata per aver ordinato il deposito integrale delle somme liquidate, senza disporre la detrazione dell'indennità provvisoria già depositata. 20. Il primo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia l'omesso esame delle censure mosse all'operato del c.t.u., è inammissibile. La parte che, in sede di legittimità, lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non può infatti limitarsi a far valere gene- ricamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal con- sulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo inte- gralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della rela- zione,e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di moti- vazione(cfr. Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 3/06/2016, n. 11482; 17/07/2014, n. 16368). Tale onere nella specie non può ritenersi correttamente adempiuto, es- sendosi i ricorrenti limitati a riportare, a corredo delle proprie censure, le critiche da loro rivolte alla stima compiuta dal c.t.u., richiamando le memorie da loro depositate e la documentazione prodotta a sostegno delle stesse, senza porle a confronto con i pertinenti passaggi della relazione di consulenza, la cui parziale trascrizione nella narrativa del ricorso non consente di cogliere con esattezza la portata degli errori addebitati al consulente e le conseguenti ripercussioni sulla liquidazione degl'importi riconosciuti dall'ordinanza impu- gnata. 21. E' invece infondato il secondo motivo, riflettente l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di riconoscimento della maggiorazione prevista dall'art. 37, comma secondo,del d.P.R. n. 327 del 2001, mentre è fondato il terzo motivo, riguardante il mancato accoglimento della medesima domanda. Com'è noto, infatti, la predetta maggiorazione costituisce una compo- nente dell'indennità di espropriazione, che va riconosciuta in via automatica dal giudice, anche nel caso in cui ciò comporti il superamento del valore di mercato del bene espropriato, che rappresenta il parametro di riferimento ai fini della liquidazione dell'indennizzo, allorché emerga dagli atti la presenza dei relativi presupposti, mirando ad incentivare la definizione del procedi- mento espropriativo in via consensuale(cfr. Cass., Sez. I, 16/03/2021, n. 7369; 16/05/2017, n. 12058): non costituendo oggetto di una domanda au- tonoma, la sua mancata liquidazione non può dar luogo ad un'omissione di pronuncia, deducibile ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., ove il giudice abbia statuito in ordine al riconoscimento dell'indennità di esproprio, risolvendosi esclusivamente nella violazione dell'art. 37, secondo comma, cit., subordina- tamente all'allegazione ed alla prova dei predetti presupposti, costituiti dalla offerta di un'indennità provvisoria inferiore agli otto decimi di quella defini- tiva. La sussistenza di tali presupposti emergeva nella specie dalla relazione del c.t.u., puntualmente richiamata a corredo del terzo motivo, da cui risul- tava che, a fronte del valore dell'area espropriata, ritenuta parzialmente edi- ficabile,e del deprezzamento di quella asservita e dell'area residua, recepiti dall'ordinanza impugnata, l'espropriante aveva offerto una somma comples- siva di Euro 985,00, largamente inferiore a quella liquidata all'esito del giudi- zio, e quindi idonea a giustificare il riconoscimento della predetta maggiora- zione. 22. Sono invece inammissibili il quarto, il quinto ed il settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto il deprezzamento subìto dall'area residua. La questione riguardante la perdita di valore del capannone industriale di proprietà degli attori ha costituito infatti oggetto di specifico esame da parte dell'ordinanza impugnata, la quale ha escluso la possibilità di riconoscere un indennizzo per tale pregiudizio, in conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica, ampiamente e coerentemente giustificando taleconclusione: in pro- posito, pur richiamando gli accertamenti compiuti dal c.t.u., il quale aveva riferito che il fabbricato era collocato ad un livello inferiore rispetto alla so- praelevata, verso la quale era stato deviato il traffico veicolare veloce, la Corte d'appello ha dissentito dalle conclusioni della relazione, osservando che tale disposizione non ne comportava una minore appetibilità dal punto di vista locativo, essendo l'immobile situato in prima fascia rispetto alla strada pro- vinciale preesistente, la quale era rimasta destinata al traffico locale, ritenuto maggiormente interagente con il capannone. Non è pertanto configurabile, nella specie, il difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per la cui sussistenza oc- corre, come si è detto in precedenza, che la motivazione risulti inidonea a consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, per inesistenza dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, mera apparenza, perplessitàed obiettiva incomprensibilità degli stessi, o per- ché caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando invece irrilevante la mera insufficienza della motivazione. La com- pletezza dell'accertamento compiutoconsente inoltre di escludere la sussi- stenza del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., il quale, postulando la pretermissione di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, non è configurabile in riferimento all'omesso o insufficiente esame di risultanze istruttorie, a meno che dalle stesse non emerga la prova di circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia di quelle che hanno determinato il con- vincimento del giudice di merito, in modo tale da privare di fondamento la ratio decidendi(cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. VI, 28/09/2016, n. 19150; v. anche, con specifico riferimento alla c.t.u., Cass., Sez. III, 24/06/2020, n. 12387; 26/07/2017, n. 18391). Nel censurare l'apprezzamento compiuto dall'ordinanza impugnata, i ri- correnti non sono d'altronde in grado d'individuare elementi di fatto indebita- mente trascurati, ma si limitano ad insistere per un verso sulle circostanze già fatte valere nel giudizio di merito, in ordine alle quali la Corte d'appello ha compiutamente argomentato, e per altro verso sulla mancata valutazione della perdita di panoramicità degli edifici esistenti nel fondo espropriato, la cui omessa menzione da parte dell'ordinanza impugnata non autorizza a rite- nere che la Corte d'appello non ne abbia tenuto conto, nell'ambito del giudizio negativo complessivamente espresso in ordine alla minore appetibilità del fabbricato dal punto di vista locativo. 23. E' altresì inammissibile il sesto motivo, riguardante la liquidazione dell'indennità di asservimento. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è infatti deducibile soltanto ove si alleghi che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma di- sposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri istruttori officiosi, non anche quando si affermi, come nella specie, che il me- desimosia incorso in errore nella valutazione del materiale probatorio, trat- tandosi in tal caso di un vizio attinente alla ricostruzione dei fatti, la cui de- nuncia in sede di legittimità è ammessa soltanto nei ristretti limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 23/10/ 2018, n. 26769). 24. E' poi inammissibile, per difetto di pertinenza, l'ottavo motivo, riflet- tente l'insussistenza di un accordo tra le parti ed il c.t.u. in ordine alla deter- minazione del valore del fondo espropriato. La censura non attinge infatti la ratio decidendidell'ordinanza impugnata, la quale, nel determinare il predetto valore, non ha fatto alcun riferimento ad un accordo intervenuto tra le parti ed il c.t.u., ma si è limitata a recepire la stima compiuta da quest'ultimo, considerata dalla Corte d'appello condivisi- bile, anche alla luce della mancata formulazione di particolari contestazioni ad opera delle parti, delle quali ha ritenuto pertanto superflua una specifica confutazione.Peraltro, come emerge dalla trascrizione del relativo passo della relazione di consulenza, riportata a corredo della censura, i consulenti di parte ed il c.t.u. non avevano affatto concordato il valore di stima, ma si erano limitati a convenire sulla necessità di fare riferimento, nella liquidazione della indennità, ai criteri previsti dall'art. 32, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, cui il c.t.u. e la stessa Corte d'appello avrebbero dovuto comunque attenersi, anche in mancanza di accordo delle parti. Non può condividersi, in proposito, la tesi, sostenuta dal consulente degli attori nel corso delle operazioni peritali, secondo cui l'adozione dei predetti criteri avrebbe imposto di fare riferimento al valore che l'immobile espropriato aveva alla data dell'immissione in possesso, anziché a quella di emissione del decreto di espropriazione, e ciò al fine di eliminare gli effetti della realizza- zione dell'operapubblica sul valore del fabbricato oggetto di stima: nell'am- bito della disciplina dettata dall'art. 32, comma primo, cit., tale finalità si rea- lizza infatti attraverso l'esclusione, espressamente prevista, della possibilità di tener conto, nella valutazione del fondo espropriato, degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell'opera pub- blica, dovendosi invece, ai fini della determinazione dell'indennità, fare riferi- mento alle «caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data di emissione del decreto di espropriazione», che, determinando l'ac- quisto della proprietà da parte della [OSCURATO:PERSONA], segnano il compimento della vicenda ablativa. Com'è noto, d'altronde, la norma in esame recepisce l'orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza di legitti- mità relativamente all'interpretazione dell'art. 5-bisdel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, secondo cui la ricognizione delle caratteristiche fattuali e giuridiche dell'area espro- priata, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, doveva essere compiuta con riguardo alla data del decreto di esproprio, in tal senso dovendosi intendere il riferimento al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il quale non comportava quindi la necessità di re- trodatare la qualificazione della natura del terreno all'epoca dell'imposizione di detto vincolo, giacché, altrimenti, nell'ipotesi di mutamento di destinazione dell'area, sopravvenuta nelle more della espropriazione, l'indennizzo sarebbe stato inficiato di astrattezza, in contrasto con la previsione dell'art. 42, terzo comma, Cost.(cfr. Cass., Sez. I, 14/02/ 2006, n. 3146; 4/07/2003, n. 10570; 21/02/2001, n. 2474). 25. Il nono motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'importo liquidato a titolo di ristoro per il peggio- ramento del clima acustico dell'area residua, è infondato. Trattandosi del pregiudizio subìto dall'area residua del fondo a seguito di un'espropriazione parziale, l'indennizzo in questione non è infatti riconducibile all'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale si riferisce alla diversa ipotesi dell'imposizione di una servitù realizzata mediante un decreto ablatorio e al danno permanente, derivante dalla perdita o dalla diminuzione di facoltà ine- renti al diritto dominicale,subito, in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica,da soggetti rimasti estranei al procedimento espropriativo, proprie- tari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera(cfr. Cass., Sez. I, 23/11/2015, n. 23865; 16/09/2009, n. 19972).Esso è riconducibile invece all'art. 33, e costituisce una componente dell'indennità di espropriazione, volta a ristorare il proprietario del deprezzamento subìto dalle parti residue del fondo espropriato, e ricompresa nell'importo unitariamente liquidato a reintegrazione dell'intera diminuzione patrimoniale subìta dal soggettopas- sivo del provvedimento ablatorio (cfr. Cass., Sez. VI, 18/02/2021; 8/04/ 2016, n. 6926): in quanto tale, ne condivide la natura di debito di valuta(cfr. Cass., Sez. I, 10/02/2021, n. 3274; 18/08/2017, n. 20178; 20/06/2011, n. 13456), non suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del decorso del tempo, ma idoneo a giustificare, in aggiunta al riconoscimento degl'inte- ressi compensativi, il risarcimento del maggior dannoper il ritardo nell'adem- pimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. proc. civ., subordina- tamente all'allegazione del pregiudizio subìto da parte del creditore, ed alla relativa prova, da fornirsi anche in via presuntiva, attraverso il confronto tra il saggio degl'interessi legali e quello medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (cfr. Cass., Sez. II, 30/07/ 2019, n. 20547; 16/02/2015, n. 3029; Cass., Sez. III, 26/02/2015, n. 3954). 26. E' invece fondato il decimo ed ultimo motivo, con cui si lamenta la mancata inclusione dell'importo liquidato per il deprezzamento dell'area resi- dua nel valore assunto come base di calcolo dell'indennità di occupazione. In tema di espropriazione parziale, questa Corte ha infatti affermato ri- petutamente che, ove si accerti l'unità funzionale tra l'area espropriata e quella rimasta in proprietà del privato e la negativa incidenza del distacco della prima dalla seconda, l'indennità di occupazione legittima dev'essere de- terminata in misura percentuale rispetto alle somme dovute a titolo di inden- nitàdi esproprio, ivi comprese quelle imputabili al deprezzamento delle por- zioni residue dell'immobile, anche se non sono divenute di fatto inutilizzabili a causa della realizzazione dell'opera pubblica(cfr. Cass., Sez. I, 23/05/2022, n. 16528; 26/03/2009, n. 7294). Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui, pur avendo riconosciuto ai ricorrenti una maggiore indennità di espropria- zione per il peggioramento del clima acustico dell'area residua, determinato dalla realizzazione di un terrapieno in prossimità della stessa, non ne ha te- nuto conto ai fini della liquidazione dell'indennità di occupazione, determinata in misura percentuale rispetto a quella dovuta soltanto per la perdita dell'area espropriata e la riduzione di valore di quella asservita, omettendo qualsiasi accertamento in ordine al collegamento funzionale precedentemente esi- stente tra le varie parti del fondo espropriato.27. Venendo infine all'esame del ricorso incidentale, è inammissibile il primo motivo, riguardante laliquidazione dell'indennità di asservimento. In quanto riguardanti l'accertamento dei fatti, le censure proposte dai controricorrenti, con cui si fa valere l'omessa valutazione delle servitù prece- dentemente gravanti sull'area espropriata, non possono essere infatti propo- ste ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001(nella specie peraltro inap- plicabile, trattandosi di espropriazione parziale), ma esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. Nella specie, peraltro, il fatto di cui i controricorrenti lamentano l'omesso esame è stato specificamente preso in considerazione dall'ordinanza impugnata, la quale ne ha escluso l'e- sistenza, ritenendo non provato che nel fondo di proprietà degli attori fossero già presenti altri sottoservizi, sicché le doglianze proposte al riguardo, sulla base del richiamo alla relazione del c.t.u., si risolvono, in definitiva, nella de- nuncia di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, non deducibile ai sensi della predetta disposizione. 28. E' parimenti inammissibile il secondo motivo, riflettente l'incompe- tenza della Corte d'appello in ordine alla domanda di riconoscimento del pre- giudizio derivante dall'inquinamento acusticoe l'infondatezza della domanda. In tema di espropriazione, il carattere funzionale della competenza spet- tante alla corte d'appello in unico grado ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 1° set- tembre 2011, n. 150, circoscritta alle controversie aventi ad oggetto l'oppo- sizione alla stima di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, non esclude l'applicabilità della disciplina generale dettata dall'art. 38 cod. proc. civ., in virtù della quale l'incompetenza del giudice adìto, per essere la domanda de- voluta alla competenza del tribunale, in quanto avente ad oggetto il risarci- mento dei danni per atto illecito ola liquidazione dell'indennizzo di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327 cit.,dev'essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di trattazione, restando altrimenti la questione preclusa, e non potendo pertanto essere sollevata per la prima volta, come nella specie, in sede d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, 25/05/2020, n. 9552; Cass., Sez. I, 12/10/2007, n. 21434). Nel ritenere provato il peggioramento del clima acustico che caratteriz- zava l'area in cui è situato il fondo di proprietà degli attori, la Corte d'appello ha poi richiamato, facendole proprie,le risultanze degli accertamenti compiuti dal c.t.u., da cui era emerso un incremento dei livelli di pressione sonora, potenzialmente superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente, ed ascri- vibile alla presenza di una superficie riflettente costituita dal muro di conte- nimento del terrapieno che sostiene la bretella d'immissione sull'autostrada, posto frontalmente all'edificio esistente nel fondo, in posizione parallela. Tale apprezzamentosi configura come un giudizio di fatto, non censurabile per violazione di legge, ma solo per omesso esame di un fatto controverso e de- cisivo per il giudizio o per difetto di motivazione, nella specie neppure dedotti dai controricorrenti, iquali si sono limitati a lamentare la mancata valutazione delle osservazioni formulate dal loro consulente di parte, senza tenere conto delle risposte alle stesse fornite dal c.t.u., le cui conclusioni sono state inte- gralmente recepite dall'ordinanza impugnata.Tale adesione, come ripetuta- mente affermato da questa Corte, deve considerarsi di per sé sufficiente ad esaurire l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, il quale, ove il c.t.u. abbia tenuto conto delle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, repli- candovi, non è tenuto a soffermarvisi ulteriormente, restando le stesse im- plicitamente disattese, anche se non espressamente confutate, in quanto in- compatibili con le fonti da cui il giudice ha attinto il proprio convincimento, e comunque voltead ottenere il riesame degli elementi di giudizio già valutati dal c.t.u. (cfr. Cass., Sez. I, 16/11/2022, n. 33742; 9/01/2009, n. 282; Cass., Sez. VI, 2/02/2015, n. 1815). 29. E' invece fondato il terzo motivo, avente ad oggetto la decorrenza degl'interessi dovuti sulla somma liquidata a titolo d'indennità di occupazione. Nel riconoscere tali interessi con decorrenza dalla data dell'immissione nel possesso del fondo espropriato, l'ordinanza impugnata non ha tenuto in- fatti conto della natura compensativa degli stessi, aventi la funzione di com- pensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe per- cepito periodicamente qualora fosse rimasto nel possesso dell'immobile, e quindi dovuti dalla scadenza di ciascuna annualità, a partire dal giorno in cui è stato emesso il decreto dioccupazione, che segna l'immediata ed automa- tica compressione del diritto dominicale, quale momento di maturazione del relativo diritto(cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2019, n. 17797; 9/05/2016, n. 9329; 21/04/2006, n. 9410). 30. E' altresì fondato il quarto motivo, riguardante l'ordine di deposito delle somme liquidate a titolo d'indennità ed interessi. Nel determinare le predette somme, l'ordinanza impugnata ne ha infatti disposto il deposito, unitamente agl'interessi, presso il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell'economia e delle finanze (già [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti), omet- tendo però di prevedere la detrazione dalle stesse di quelle già depositate all'esito del procedimento di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001. In proposito, questa Corte ha più volte ribadito che, in quanto rispondente alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed agli oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti, il deposito delle indennità di espropriazione ed occupazione, ivi compresi i mag- giori importi liquidati in favore dell'espropriato all'esito del giudizio di opposi- zione alla stima o di determinazione dell'indennità, non solo dev'essere di- sposto dal giudice indipendentemente da un 'apposit a richiesta dell'espro- priante, quale forma tipica di esecuzione della condanna, prevista dalla legge in riferimento al procedimento espropriativo, ma deve avere ad oggetto non già l'intera indennità liquidata, masolo le maggiori somme riconosciute a tale titolo, detratte quindi quelle già depositate nel corso del procedimento ammi- nistrativo, che il giudice è tenuto ad accertare, dal momento che,in relazione alle stesse, l'avvenuto deposito ha effetto liberatorioper l'espropriante (cfr. Cass., Sez. I, 11/02/2005, n. 2858; 8/11/2005, n. 21640; 19/09/2000, n. 12408). 31. Il ricorso per revocazione va pertanto rigettato, mentre vanno accolti quello per cassazione, limitatamente alle censure proposte con il terzo edil decimo motivo, e quello incidentale, limitatamente al terzo e al quarto mo- tivo. L'ordinanza impugnata va conseguentemente cassata, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso n. 615
Sentenza Cassazione n. 23986/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris