CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1965
Cassazione n. 29734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm TORTONA il 06/01/1965 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3468_23 Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale [OSCURATO:PERSONA] - imputata, nella qualità di amministratore e rappresentante legale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 - censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma della responsabilità penale per il reato a lei addebitato, non può considerarsi manifestamente infondato, alla luce dell'evidente vizio motivazionale della sentenza impugnata che (pag. 4) si limita a richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla responsabilità dell'amministratore di diritto "testa di legno", ritenendo irrilevante la circostanza che il commercialista non abbia presentato la dichiarazione dei redditi per la società in quanto non remunerato, essendo comunque onere degli amministratori della società presentare tale dichiarazione; Ritenuto, infatti, che tale argomentazione non confuta adeguatamente le censure esposte nell'atto di appello, soprattutto alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (tra le tante: Sez. 3, n. 38780 del 24/09/2015, Rv. 264971 - 01), pur dovendosi rilevare come, proprio perché il più delle volte il prestanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società per addebitargli il concorso, questa Corte ha fatto ricorso alla figura del dolo eventuale, nel senso che il prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (Sez. 5, n. 7332 del 18/02/2015, Fasola, Rv. 262767; Sez. 5, n. 44826 del 27/10/2014, Regoli ed altri, Rv. 261814); Ritenuto, tuttavia, che, al di là di quanto sinteticamente argomentato, non emergono dalla sentenza impugnata elementi da cui possa desumersi in capo alla Ghisolfi tale elemento psicologico, nemmeno sotto forma di dolo eventuale, non avendo la Corte d'appello spiegato le ragioni per cui ha disatteso la prospettazione difensiva, basata sulle emergenze istruttorie, secondo cui la Ghisolfi, consorte del Lazzarini, amministratore di fatto, era stata tenuta all'oscuro della gestione societaria, e che, in relazione al reato in esame, era stato lo stesso commercialista f, ad affermare che per il 2011 la dichiarazione non era stata presentata perché il Lazzarini (e non la Ghisolfi) non aveva fornito tutta la documentazione necessaria; Ritenuto, pertanto, che ricorre il denunciato vizio motivazionale della sentenza impugnata, non avendo confutato la sentenza appellata le censure difensive secondo le quali gli elementi in atti convergerebbero verso la qualificazione della ricorrente come mero prestanome, vera e propria testa di legno priva di qualsiasi potere gestorio e di incidenza sulla vita societaria, in relazione alla quale non sarebbe prospettabile l'esistenza del dolo specifico normativamente previsto per la punibilità dell'agente - amministratore di diritto; Rilevato, diversamente, che il secondo motivo, con il quale censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, rispettivamente il diniego di concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è inammissibile poiché nessuna doglianza in merito alla richiesta attenuante era stata proposta nell'atto di appello sicché con il ricorso di legittimità non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello e sulle quali, quindi, il giudice dell'impugnazione non si sia pronunciato, in considerazione della strutturazione del giudizio di cassazione, quale impugnazione a critica vincolata della decisione censurata, la cui correttezza non può, evidentemente, che essere verificata in relazione agli aspetti sottoposti al giudice dell'impugnazione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna e a., Rv. 266202), nonché, quanto alla pena, il giudice di appello ha già provveduto ad una rideterminazione e riduzione della pena al minimo edittale vigente al momento della commissione dei fatti; Letta la memoria depositata dalla difesa in data 24 aprile 2023; Considerato, pertanto, che, in relazione al primo motivo, la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino al fine di valutare la sussistenza del dolo in capo alla Ghisolfi ma, che essendo medio tempore decorso il termine di prescrizione massima del reato in esame (prescrizione maturata, in assenza di sospensioni del termine verificatesi in sede di merito, alla data del 29.12.2022, ossia in data antecedente all'arrivo del fascicolo presso questa Corte in data 27.01.2023), si impone doverosamente da parte di questa Corte l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Sez. U, n. 35490 del 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01), con conseguente revoca della disposta confisca, non essendo applicabile peraltro l'art. 578-bis, cod. proc. pen., trattandosi di fatti antecedentemente commessi rispetto alla data di entrata in vigore della predetta norma processuale (Sez. U, n. 4145 del 31/01/2023, Esposito, Rv. 284209 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], perché il reato a lei ascritto è estinto per prescrizione. Revoca la confisca disposta nei confronti della ricorrente. Così deciso