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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 1995

Cassazione n. 29023/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1995 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 40/2019 in ordine alla soglia minima della forchetta edittale di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90), rideterminava la pena nei confronti di BANNOUR Zied, in relazione a ipotesi di detenzione di complessivi grammi 62,4 di eroina, in anni due mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa, confermando, quanto alla pena pecuniaria la misura del trattamento sanzionatorio già applicato dalla sentenza annullata.

2. Con un primo motivo di ricorso la difesa del BANNOUR deduce carenza di motivazione in relazione alla misura della pena pecuniaria atteso che, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, la nuova ponderazione sulla misura della pena avrebbe dovuto estendersi anche alla pena pecuniaria, che era stata invece indicata in misura discosta dal minimo editale.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge laddove, nel confermare la misura della pena pecuniaria fissata dal giudice di appello, il giudice del rinvio aveva finito per ratificare un errore di calcolo in cui era incorsa la sentenza impugnata atteso che era stata determinata in euro 14.000 di multa, partendo dalla misura di euro 27.000 di multa ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di un terzo per il rito abbreviato, ma in misura errata atteso che un esatto computo avrebbe condotto alla pena finale di euro 11.555 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, si è limitata a recepire la pronuncia del giudice delle leggi il quale con sentenza 40/19 dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art.73 comma 1 Dpr 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

2. Quanto alla misura della pena pecuniaria, che non formava pertanto oggetto specifico del devolutum, il giudice del rinvio non era pertanto vincolato ad uno specifico termine quantitativo ma ai principi generali in materia di motivazione del trattamento sanzionatorio, che la Corte di rinvio ha inteso fissare confermando la pena pecuniaria indicata dalla Corte di Appello di L'Aquila, partendo da misura edittale prossima al minimo (euro 27.000 di multa a fronte del trattamento minimo previsto in euro 26.000 di multa). 2.1 Sul punto pertanto non possono che essere ribadito il costante insegnamento dalla giurisprudenza del S.C. in ordine all'onere motivazionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

Il giudice del rinvio si è implicitamente richiamato a tali principi partendo da pena base prossima al minimo edittale, non sussistendo peraltro alcun obbligo di specifica simmetria tra la misura della pena detentiva e quella della pena pecuniaria in relazione a reati puniti con pena congiunta.

3. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso che assume errore di calcolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio limitatamente alla pena pecuniaria.

Invero l'errore contenuto nella sentenza impugnata riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né risulta rilevabile di ufficio ai sensi dell'art.619 comma 2 cod.proc.pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale, risultando al contrario determinata in misura prossima al minimo edittale (sez.2, n.46765 del 9 Dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282322,; sey.2, n.14307 del 17 Marzo 2017, Musumeci e altri, Rv.269748).3.1 Peraltro dall'esame delle pronunce di merito non risulta essersi realizzato alcun errore di calcolo nei passaggi intermedi relativi alla determinazione della pena pecuniaria, ma emerge esclusivamente l'esercizio del potere discrezionale dell'autorità giudiziaria di non operare nella massima estensione le riduzioni in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/04/1995 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 40/2019 in ordine alla soglia minima della forchetta edittale di cui all'art.73 comma 1 Dpr 309/90), rideterminava la pena nei confronti di BANNOUR Zied, in relazione a ipotesi di detenzione di complessivi grammi 62,4 di eroina, in anni due mesi otto di reclusione ed euro 14.000 di multa, confermando, quanto alla pena pecuniaria la misura del trattamento sanzionatorio già applicato dalla sentenza annullata. 2. Con un primo motivo di ricorso la difesa del BANNOUR deduce carenza di motivazione in relazione alla misura della pena pecuniaria atteso che, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, la nuova ponderazione sulla misura della pena avrebbe dovuto estendersi anche alla pena pecuniaria, che era stata invece indicata in misura discosta dal minimo editale. Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge laddove, nel confermare la misura della pena pecuniaria fissata dal giudice di appello, il giudice del rinvio aveva finito per ratificare un errore di calcolo in cui era incorsa la sentenza impugnata atteso che era stata determinata in euro 14.000 di multa, partendo dalla misura di euro 27.000 di multa ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di un terzo per il rito abbreviato, ma in misura errata atteso che un esatto computo avrebbe condotto alla pena finale di euro 11.555 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'annullamento della sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, si è limitata a recepire la pronuncia del giudice delle leggi il quale con sentenza 40/19 dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art.73 comma 1 Dpr 309/90 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. 2. Quanto alla misura della pena pecuniaria, che non formava pertanto oggetto specifico del devolutum, il giudice del rinvio non era pertanto vincolato ad uno specifico termine quantitativo ma ai principi generali in materia di motivazione del trattamento sanzionatorio, che la Corte di rinvio ha inteso fissare confermando la pena pecuniaria indicata dalla Corte di Appello di L'Aquila, partendo da misura edittale prossima al minimo (euro 27.000 di multa a fronte del trattamento minimo previsto in euro 26.000 di multa). 2.1 Sul punto pertanto non possono che essere ribadito il costante insegnamento dalla giurisprudenza del S.C. in ordine all'onere motivazionale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Il giudice del rinvio si è implicitamente richiamato a tali principi partendo da pena base prossima al minimo edittale, non sussistendo peraltro alcun obbligo di specifica simmetria tra la misura della pena detentiva e quella della pena pecuniaria in relazione a reati puniti con pena congiunta. 3. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo di ricorso che assume errore di calcolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio limitatamente alla pena pecuniaria. Invero l'errore contenuto nella sentenza impugnata riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né risulta rilevabile di ufficio ai sensi dell'art.619 comma 2 cod.proc.pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale, risultando al contrario determinata in misura prossima al minimo edittale (sez.2, n.46765 del 9 Dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282322,; sey.2, n.14307 del 17 Marzo 2017, Musumeci e altri, Rv.269748).3.1 Peraltro dall'esame delle pronunce di merito non risulta essersi realizzato alcun errore di calcolo nei passaggi intermedi relativi alla determinazione della pena pecuniaria, ma emerge esclusivamente l'esercizio del potere discrezionale dell'autorità giudiziaria di non operare nella massima estensione le riduzioni in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
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