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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 2023

Cassazione n. 10031/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, rideterminando la pena inflitta all'imputata, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. - avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore deducendo con il secondo motivo che in data 08 agosto 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della Veiss, depositata in data 05 settembre 2023; - va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; - pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; - in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico della querelata.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, rideterminando la pena inflitta all'imputata, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen. - avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore deducendo con il secondo motivo che in data 08 agosto 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della Veiss, depositata in data 05 settembre 2023; - va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; - pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso; - in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 7
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