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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 aprile 1987

Cassazione n. 36504/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036AONV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare la ritenuta sussistenza della recidiva, che ha correttamente valorizzato l'inincidenza delle. plurime precedenti vicende processuali - sintomaticamente analoghe a quella per cui si procede - sulla ininterrotta pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.10.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036AONV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/1987 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto nel censurare la ritenuta sussistenza della recidiva, che ha correttamente valorizzato l'inincidenza delle. plurime precedenti vicende processuali - sintomaticamente analoghe a quella per cui si procede - sulla ininterrotta pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025
Sentenza Cassazione n. 36504/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris