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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 15556/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello — come avvenuto nel caso che ci occupa - attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in data 8 aprile 2025 La IPresidente a Mena r up DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di CASTROVILLARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in rela- zione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello — come avvenuto nel caso che ci occupa - attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La IPresidente a Mena r up DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] CA
Sentenza Cassazione n. 15556/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris