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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2020

Cassazione n. 09168/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15859-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 610/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, depositata il 07/12/2020; Ric. 2021 n. 15859 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo che ha confermato la pronuncia della CTP de L’Aquila, ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in ordine alla mancanza di solidarietà delle parti nella registrazione di una sentenza civile che veda l’una in posizione creditoria dell’altra per mala gestioconnessa a profili di rilevanza penale.

Occorre precisare, infatti, che l’istituto di credito risultava esser stato danneggiato da chi ne rivestiva cariche di vertice ed aveva ottenuto -oltre all’accertamento del danno subito- anche la condanna al risarcimento del danno.

Donde, si è posto il problema su chi dovesse gravare la tassa di registro della relativa sentenza.

Nel particolare, i collegi di merito hanno ritenuto che l’art. 59 lett. d) d.P.R. n. 131/1986 (di seguito anche TUR), abbia introdotto una nuova ipotesi di registrazione a debito dello Stato, quando si tratti di sentenze che decidono una questione di danni fra le parti, in modo da non far gravare sulla parte già danneggiata (e che ha ottenuto il diritto al risarcimento) ulteriori oneri per mandare in esecuzione la sentenza che le dàragione.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica l’istituto di credito, con tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell’udienza.

CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 59, lett. d) e 60, primo e secondo comma, d.P.R. 131/1986 nonché degli articoli 10,37, 57, primo comma, e 8 lettera b) dell’allegata tariffa, Parte

I. Nella sostanza, si nega potesse spettare alla CTR una valutazione di opportunità sulla registrazione in solidarietà o meno della sentenza civile la cui Ric. 2021 n. 15859 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 3 - liquidazione di imposta è qui controversa, spettando solo al cancelliere la richiesta di registrazione “a pagamento” (con solidarietà) o a debito dell’erario.

In altri termini, la ragione del contendere riguarda, in primo luogo, a monte, la competenza dell’Amministrazione finanziaria o dell’Amministrazione della giustizia nel liquidare l’imposta di registro di siffatti atti giudiziari e, per l’effetto, il sindacato giurisdizionale possibile su una volta che sia accertato a chi compete la liquidazione e, nello specifico del caso in esame, se ponendola a carico di una o di entrambe le parti, con o senza solidarietà.

Sul punto è intervenuta questa Corte,affermando che in tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con la conseguenza che tale procedimento di riscossione risulta insuscettibile di assoggettamento al termine di decadenza di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione ex art. 76, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (cfr. Cass.

V, n. 21306/2008; Cass.

V, n. 17060/2010), con sottrazione del relativo potere all’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass.

V, n. 5966/2015, anche in chiave storica, in particolare par. 6.3., in motivazione; Cass.

V,n. 23061/2015).

Definita dunque la competenza dell’Amministrazione della giustizia nella liquidazione dell’imposta di registri per le sentenze de quibus - e, per essa, la competenza amministrativa del cancelliere, si deve escludere ogni automatismo nell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 59, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 131/1986.

Ed infatti, nel testo vigente ratione temporis l’art. 73 del d.P.R. 115/2002, al suo comma 2-ter, dispone che: “2-ter.

La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cuisono divenuti definitivi. 2-quater.

Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni Ric. 2021 n. 15859 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 4 - dalla data di pubblicazione o emanazione.

In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'uff icio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamentealla richiesta di registrazione”.

Dagli atti riportati dalla ricorrente nel contesto del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza risulta che ci sia stata interlocuzione fra l’Istituto bancario e l’ufficio giudiziario competente, esitando in un provvedimento che non ha ammesso la registrazione a debito, donde non si può nemmeno parlare di carenza partecipativa o di assenza di rimedi verso i provvedimenti di mancata ammissione, essendo stata presente la parte contribuente nella procedura amministrativa prevista dall’ordinamento per valutare quale regime applicare alla registrazione della sentenza de qua.

La procedimentalizzazione amministrativa testé indicata, secondo un o schema tipico di legge, rende corretta la richiesta di pagamento dell’imposta di registro da parte dell’Amministrazione finanziaria a mezzo dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro nei confronti dell’Istituto bancario in ragione del combinato disposto degli artt. 10, lett. c), 37, 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 e 8, lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al TUR, in ragione del rapporto tra regola, quella della solidarietà di cui all’art. 57 citato, tra le parti in causa, ed eccezione, quella invocata dalla contribuente con riferimento all’art. 59, comma 1, lett. d) del TUR, espressamente esclusa dall’Amministrazione giudiziaria all’esito di procedimento nel quale la banca, attrice vittoriosa nel processo civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione, ha avuto modo di esprimere le proprie ragioni.

Tale profilo non risulta in alcun modo esaminato dalla sentenza impugnata.

Confermata dunque la competenza del cancelliere in ordine alla richiesta di registrazione a debito (pertanto dell’Amministrazione della giustizia e non dell’Amministrazione finanziaria), la Corte non intende porre in discussione il principio consolidato secondo cui in tema di imposta di registro, la previsione dell’art. 59, lettera d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale «si registrano a debito … le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato», va intesa in senso ampio, sì da comprendere Ric. 2021 n. 15859 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 5 - i fatti che possano astrattamente configurare un’ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr., tra le molte, Cass.

V, n. 5952/2007; Cass. n. 24096/2014; Cass. n. 1296/2020), essendosi ulteriormente precisato da ultimo (cfr. Cass.

V, ord. n. 21112/2022), senza alcun riferimento però al procedimento amministrativo ivi seguito, che debba comunque spettare – di là dalla competenza attribuita al cancelliere -ad ogni operatore del diritto l’applicazione del contenuto precettivo della legge, e dunque, in caso di eventuali errori, al giudice tributario adito in sede di impugnazione nel merito, dell’avviso di liquidazione, poi emesso dall’Agenzia delle entrate.

Ciò richiede peraltro delle opportune precisazioni, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questa sede in esame.

Giova rilevare che l’indirizzo sopra menzionato si è venuto affermandocon riferimento a sentenze civili rese in relazione a fatti aventi indubbia valenza penale, tanto da portare al parallelo svolgimento di procedimento penale (è, ad esempio, la fattispecie esaminata dalla citata Cass. n. 5952/2007, con imputazione di bancarotta).

Nella fattispecie in esame risulta, dalla sentenza oggetto della richi esta di registrazione ordinaria, che si tratta (unicamente) di un giudizio civile di danno instaurato nei confronti di diversi soggetti già amministratori , poi oggetto di separazione in relazione alle diverse posizioni, ove, per quanto è dato rilevare dalla stessa sentenza civile, si adducono diversi fatti ascritti a colui il quale è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla banca per mala gestio quale vice Presidente del Consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo della banca, in un determinato arco temporale di riferimento, in controversia introdotta ex art. 2393cod. civ., con iniziale domanda di condanna generica al risarcimento del danno , poi oggetto di quantificazione in corso di causa nei limiti di quanto ritenuto provato in ragione della compiuta istruttoria, senza che, come pur si rileva dal provvedimento reso dal Tribunale di L’Aquila, anch’esso trascritto in ricorso, agli effetti della condanna in sede civile avesse Ric. 2021 n. 15859 sez.

MT -ud. 14-12-2022 - 6 - avuto rilevanza se il responsabile del danno dovesse risponderne a titolo di colpa o di dolo.

La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito ex art. 59 lett. d) del d.P.R. n. 131/1986, invece – prescindendo da ogni valutazione, in via incidentale, della causa petendi della domanda risarcitoria, se effettivamente cioè volta a conseguire il risarcimento di danni da reato in ragione del combinato disposto degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ. - pur richiamandola, non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nel solco della richiamata, dalla CTR, pronuncia della Corte costituzionale n. 414 del 18 luglio 1989.

Né di per sé il fatto che la parte attrice vittoriosa nel giudizio civile di danno possa essere esposta al pagamento dell’imposta di registro ad essa richiesta ex art. 8, lett. b), Parte I d ella Tariffa, in ragione del vincolo di solidarietà ex art. 57 del TUR con la controparte nel giudizio civile responsabile del danno subito dall’attrice, può indurre a sospettare della legittimità costituzionale della relativa disposizione, atteso che, come osservato dal giudice delle leggi in altra pronuncia (cfr.

Corte cost. ord. 19 giugno 2000, n. 215), «il rischio per l’attore vittorioso di dover pagare l’imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza nell’esercizio dell’azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti».

Il ricorso è, pertanto, fondato e merita accoglimento.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Abruzzo, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai principi innanzi indicati, provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Abruzzo, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15859-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 610/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZO, depositata il 07/12/2020; Ric. 2021 n. 15859 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR dell’Abruzzo che ha confermato la pronuncia della CTP de L’Aquila, ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in ordine alla mancanza di solidarietà delle parti nella registrazione di una sentenza civile che veda l’una in posizione creditoria dell’altra per mala gestioconnessa a profili di rilevanza penale. Occorre precisare, infatti, che l’istituto di credito risultava esser stato danneggiato da chi ne rivestiva cariche di vertice ed aveva ottenuto -oltre all’accertamento del danno subito- anche la condanna al risarcimento del danno. Donde, si è posto il problema su chi dovesse gravare la tassa di registro della relativa sentenza. Nel particolare, i collegi di merito hanno ritenuto che l’art. 59 lett. d) d.P.R. n. 131/1986 (di seguito anche TUR), abbia introdotto una nuova ipotesi di registrazione a debito dello Stato, quando si tratti di sentenze che decidono una questione di danni fra le parti, in modo da non far gravare sulla parte già danneggiata (e che ha ottenuto il diritto al risarcimento) ulteriori oneri per mandare in esecuzione la sentenza che le dàragione. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica l’istituto di credito, con tempestivo controricorso, depositando altresì memoria in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 59, lett. d) e 60, primo e secondo comma, d.P.R. 131/1986 nonché degli articoli 10,37, 57, primo comma, e 8 lettera b) dell’allegata tariffa, Parte I. Nella sostanza, si nega potesse spettare alla CTR una valutazione di opportunità sulla registrazione in solidarietà o meno della sentenza civile la cui Ric. 2021 n. 15859 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 3 - liquidazione di imposta è qui controversa, spettando solo al cancelliere la richiesta di registrazione “a pagamento” (con solidarietà) o a debito dell’erario. In altri termini, la ragione del contendere riguarda, in primo luogo, a monte, la competenza dell’Amministrazione finanziaria o dell’Amministrazione della giustizia nel liquidare l’imposta di registro di siffatti atti giudiziari e, per l’effetto, il sindacato giurisdizionale possibile su una volta che sia accertato a chi compete la liquidazione e, nello specifico del caso in esame, se ponendola a carico di una o di entrambe le parti, con o senza solidarietà. Sul punto è intervenuta questa Corte,affermando che in tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con la conseguenza che tale procedimento di riscossione risulta insuscettibile di assoggettamento al termine di decadenza di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione ex art. 76, comma secondo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (cfr. Cass. V, n. 21306/2008; Cass. V, n. 17060/2010), con sottrazione del relativo potere all’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. V, n. 5966/2015, anche in chiave storica, in particolare par. 6.3., in motivazione; Cass. V,n. 23061/2015). Definita dunque la competenza dell’Amministrazione della giustizia nella liquidazione dell’imposta di registri per le sentenze de quibus - e, per essa, la competenza amministrativa del cancelliere, si deve escludere ogni automatismo nell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 59, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 131/1986. Ed infatti, nel testo vigente ratione temporis l’art. 73 del d.P.R. 115/2002, al suo comma 2-ter, dispone che: “2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cuisono divenuti definitivi. 2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni Ric. 2021 n. 15859 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 4 - dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'uff icio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamentealla richiesta di registrazione”. Dagli atti riportati dalla ricorrente nel contesto del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza risulta che ci sia stata interlocuzione fra l’Istituto bancario e l’ufficio giudiziario competente, esitando in un provvedimento che non ha ammesso la registrazione a debito, donde non si può nemmeno parlare di carenza partecipativa o di assenza di rimedi verso i provvedimenti di mancata ammissione, essendo stata presente la parte contribuente nella procedura amministrativa prevista dall’ordinamento per valutare quale regime applicare alla registrazione della sentenza de qua. La procedimentalizzazione amministrativa testé indicata, secondo un o schema tipico di legge, rende corretta la richiesta di pagamento dell’imposta di registro da parte dell’Amministrazione finanziaria a mezzo dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro nei confronti dell’Istituto bancario in ragione del combinato disposto degli artt. 10, lett. c), 37, 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 e 8, lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al TUR, in ragione del rapporto tra regola, quella della solidarietà di cui all’art. 57 citato, tra le parti in causa, ed eccezione, quella invocata dalla contribuente con riferimento all’art. 59, comma 1, lett. d) del TUR, espressamente esclusa dall’Amministrazione giudiziaria all’esito di procedimento nel quale la banca, attrice vittoriosa nel processo civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione, ha avuto modo di esprimere le proprie ragioni. Tale profilo non risulta in alcun modo esaminato dalla sentenza impugnata. Confermata dunque la competenza del cancelliere in ordine alla richiesta di registrazione a debito (pertanto dell’Amministrazione della giustizia e non dell’Amministrazione finanziaria), la Corte non intende porre in discussione il principio consolidato secondo cui in tema di imposta di registro, la previsione dell’art. 59, lettera d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale «si registrano a debito … le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato», va intesa in senso ampio, sì da comprendere Ric. 2021 n. 15859 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 5 - i fatti che possano astrattamente configurare un’ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale (cfr., tra le molte, Cass. V, n. 5952/2007; Cass. n. 24096/2014; Cass. n. 1296/2020), essendosi ulteriormente precisato da ultimo (cfr. Cass. V, ord. n. 21112/2022), senza alcun riferimento però al procedimento amministrativo ivi seguito, che debba comunque spettare – di là dalla competenza attribuita al cancelliere -ad ogni operatore del diritto l’applicazione del contenuto precettivo della legge, e dunque, in caso di eventuali errori, al giudice tributario adito in sede di impugnazione nel merito, dell’avviso di liquidazione, poi emesso dall’Agenzia delle entrate. Ciò richiede peraltro delle opportune precisazioni, in relazione alla peculiarità della fattispecie in questa sede in esame. Giova rilevare che l’indirizzo sopra menzionato si è venuto affermandocon riferimento a sentenze civili rese in relazione a fatti aventi indubbia valenza penale, tanto da portare al parallelo svolgimento di procedimento penale (è, ad esempio, la fattispecie esaminata dalla citata Cass. n. 5952/2007, con imputazione di bancarotta). Nella fattispecie in esame risulta, dalla sentenza oggetto della richi esta di registrazione ordinaria, che si tratta (unicamente) di un giudizio civile di danno instaurato nei confronti di diversi soggetti già amministratori , poi oggetto di separazione in relazione alle diverse posizioni, ove, per quanto è dato rilevare dalla stessa sentenza civile, si adducono diversi fatti ascritti a colui il quale è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla banca per mala gestio quale vice Presidente del Consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo della banca, in un determinato arco temporale di riferimento, in controversia introdotta ex art. 2393cod. civ., con iniziale domanda di condanna generica al risarcimento del danno , poi oggetto di quantificazione in corso di causa nei limiti di quanto ritenuto provato in ragione della compiuta istruttoria, senza che, come pur si rileva dal provvedimento reso dal Tribunale di L’Aquila, anch’esso trascritto in ricorso, agli effetti della condanna in sede civile avesse Ric. 2021 n. 15859 sez. MT -ud. 14-12-2022 - 6 - avuto rilevanza se il responsabile del danno dovesse risponderne a titolo di colpa o di dolo. La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito ex art. 59 lett. d) del d.P.R. n. 131/1986, invece – prescindendo da ogni valutazione, in via incidentale, della causa petendi della domanda risarcitoria, se effettivamente cioè volta a conseguire il risarcimento di danni da reato in ragione del combinato disposto degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ. - pur richiamandola, non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte nel solco della richiamata, dalla CTR, pronuncia della Corte costituzionale n. 414 del 18 luglio 1989. Né di per sé il fatto che la parte attrice vittoriosa nel giudizio civile di danno possa essere esposta al pagamento dell’imposta di registro ad essa richiesta ex art. 8, lett. b), Parte I d ella Tariffa, in ragione del vincolo di solidarietà ex art. 57 del TUR con la controparte nel giudizio civile responsabile del danno subito dall’attrice, può indurre a sospettare della legittimità costituzionale della relativa disposizione, atteso che, come osservato dal giudice delle leggi in altra pronuncia (cfr. Corte cost. ord. 19 giugno 2000, n. 215), «il rischio per l’attore vittorioso di dover pagare l’imposta di registro, se rientra nel generale calcolo di convenienza nell’esercizio dell’azione giudiziaria, non si traduce, perciò solo, in un impedimento alla tutela giurisdizionale dei propri diritti». Il ricorso è, pertanto, fondato e merita accoglimento. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Abruzzo, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai principi innanzi indicati, provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Abruzzo, in diversa co
Sentenza Cassazione n. 09168/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris