CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12394 /2025 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 1 e 7 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato per carenza dell'elemento oggettivo del reato - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quando alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è parimenti inammissibile perché aspecifico e non sorretto dal necessario interesse, in quanto le circostanze attenuanti generiche erano state già concesse in primo grado; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto all'eccessività della pena - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pp. 5 e 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025 Il consigliere estefirs' ore , [OSCURATO:PERSONA]