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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 16344/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rideterminato la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunaledella medesima città che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 4 l.895 del 1967 nonché della contravvenzione prevista dagli artt. 21 lett. r) e 30comma 1 lett. h)l. n. 157 del 19922.

Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite delcomune difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo, per violazione degli artt.131-bis e 133 cod. pen., che non supera il vaglio di ammissibilità.L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato dalla Corte distrettuale con l'argomentazione,plausibile e comunque non rivedibile in questa sede dove sono preclusiaccertamenti di merito, che l’offensività del fatto complessivamente realizzato nonera stata particolarmente lieve in ragione della pluralità dlele condotte illecite edella condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva cercato di darsi alla fuga perevitare il controllo.Tale valutazione non si pone in contraddizione con quella del primo Giudiceche aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando la “lieveentità” del fatto posto che la nozione "particolare tenuità", rilevante ai fini delladeclaratoria di non punibilità presenta, sia sul piano terminologico sia sul pianogiuridico, una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che3.

In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore degli imputati.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rideterminato la pena inflitta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunaledella medesima città che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 4 l.895 del 1967 nonché della contravvenzione prevista dagli artt. 21 lett. r) e 30comma 1 lett. h)l. n. 157 del 19922. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati, per il tramite delcomune difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo, per violazione degli artt.131-bis e 133 cod. pen., che non supera il vaglio di ammissibilità.L'omesso riconoscimento della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è stato giustificato dalla Corte distrettuale con l'argomentazione,plausibile e comunque non rivedibile in questa sede dove sono preclusiaccertamenti di merito, che l’offensività del fatto complessivamente realizzato nonera stata particolarmente lieve in ragione della pluralità dlele condotte illecite edella condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva cercato di darsi alla fuga perevitare il controllo.Tale valutazione non si pone in contraddizione con quella del primo Giudiceche aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche valorizzando la “lieveentità” del fatto posto che la nozione "particolare tenuità", rilevante ai fini delladeclaratoria di non punibilità presenta, sia sul piano terminologico sia sul pianogiuridico, una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che3. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, conconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris