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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 10641/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tett~:~3--GGRGIlifei<N4~4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 13 maggio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché in data 4 maggio 2013, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contravveniva alle prescrizioni impostegli; in particolare, non veniva rinvenuto all'interno del proprio appartamento rispettivamente alle ore 01:40 e 02:10, al di fuori della fascia oraria in cui avrebbe potuto allontanarsi (dalle ore 06:00 alle ore 22:00).

Considerato che avverso il suindicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato articolando un unico motivo per difetto di motivazione.

Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

Ritenuto che il ricorso è dunque inammissibile.

L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tett~:~3--GGRGIlifei<N4~4 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con sentenza del 9 maggio 2022, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 13 maggio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché in data 4 maggio 2013, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contravveniva alle prescrizioni impostegli; in particolare, non veniva rinvenuto all'interno del proprio appartamento rispettivamente alle ore 01:40 e 02:10, al di fuori della fascia oraria in cui avrebbe potuto allontanarsi (dalle ore 06:00 alle ore 22:00). Considerato che avverso il suindicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato articolando un unico motivo per difetto di motivazione. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). Ritenuto che il ricorso è dunque inammissibile. L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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