CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Slovacchia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 dalla Tribunale di Belluno visti gli atti, il provvedimento impugnato elI ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; viste le conclusioni scritte depositate dal difensore d-ell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Belluno, con sentenza del 14 giugno 2021, ha confermato la sentenza resa dal Giudice di pace di Belluno che ha condannato l'imputata per i reati di diffamazione, lesioni e minaccia. 2. Ricorre il difensore di fiducia dell' imputata, avv.to Diego dell'Anna, deducendo quattro motivi di ricorso, proposti, i primi tre, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e il quarto a norma della lettera c). 2.1. Con il primo e secondo motivo lamenta la violazione di legge penale in relazione all'art. 533 cod. pen. per violazione della regola di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". 2.2. Con il terzo motivo lamenta la violazione del divieto di 4-eformatio in peius avendo il giudice d'appello, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche (negate dal giudice di pace), ritenuto però la prevalenza sulle stesse della recidiva specifica infraquinquennale. 2.3. Con il quarto motivo lamenta la violazione delle norme processuali per omessa motivazione in ordine alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Con riferimento al primo e al secondo motivo di impugnazione deve ricordarsi che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta„ risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Essa, dunque, rileva, in sede di legittimità, esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. Ne consegue che la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è inammissibile posto che per tali provvedimenti il ricorso per cassazione può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.". (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245). Occorre poi ricordare che sono inammissibili quelle doglianze che, denunciando formalmente la violazione di legge o mancanze argomentative e illogicità delle argomentazioni percepibili ictu ()culi, tendano a ottenere un non consentito sindacato sulle scelte valutative compiute dai giudici della cognizione. La ricorrente non ha fatto buon uso di tali principi in quando, pur affermando la sussistenza della violazione della legge penale, ha lamentato, anche nelle conclusioni scritte, la violazione del suddetto principio e la sussistenza di vizi nella valutazione delle risultanze istruttorie e nella ricostruzione dei fatti che sono del tutto estranei, all'evidenza, al sindacato consentito a questa Corte di legittimità. 2. Il terzo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Nessuna violazione del divieto di reformatio in peius è infatti riscontrabile nella decisione assunta dal Tribunale di Belluno che, riconoscendo, diversamente dal giudice di pace, le attenuati generiche, le ha poi ritenute, esercitando il proprio insidacabile giudizio discrezionale, sub-valenti rispetto alla recidiva, motivando la propria decisione in considerazione di un precedente specifico dell'imputata e della ritenuta sintomaticità dei precedenti fatti e di quelli, omogeni ai primi, per cui vi è condanna, della capacità a delinquere della ricorrente. Il Tribunale, quindi, è pervenuto alla determinazione di una pena inferiore a quella stabilita in primo grado e, pertanto, nessuna violazione del divieto di reformatio in peius è nella specie riscontrabile, atteso che il giudice di secondo grado è tenuto esclusivamente ad applicare in concreto una sanzione finale non superiore a quella in precedenza inflitta. 3. Con illt:))rnotivo la ricorrente lamenta la violazione della legge processuale richiamando il mancato rispetto dell'art. 125„ comma 3, cod. proc. pen. in modo del tutto generico posto che la sentenza impugnata ha confermato le statuizioni civili sul presupposto della conferma di quelle penali ed è quindi pervenuta alla conseguente condanna, del tutto legittima, alla rifusione delle spese civili, attesa l'affermazione di responsabilità. 4. Atteso l'esito del giudizio la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e del pagamento di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna kricorrente al pagamento delle spese processuali e del pagamento di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R